MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: DISCRIMINANTE TRA IL REATO EX ART. 372 C.P. E LA MERA CONFLITTUALITÀ

Condividi:

Abstract

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., non può essere confuso con la mera conflittualità che può caratterizzare una relazione familiare. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presenza di offese, aggressioni o condotte reattive reciproche non determina automaticamente l’esclusione del reato. Il parametro decisivo è rappresentato dalla concreta struttura della relazione e, in particolare, dall’eventuale esistenza di un assetto non paritario caratterizzato da abituale sopraffazione e prevaricazione. La Cassazione, con sentenza n. 14479 del 21 aprile 2026, ha ribadito che la condotta reattiva della persona offesa non esclude la configurabilità dei maltrattamenti quando sia accertata una situazione di sostanziale asimmetria relazionale.

Parole chiave: maltrattamenti in famiglia; art. 572 c.p.; liti familiari; conflittualità domestica; condotte reciproche; violenza domestica; sopraffazione; prevaricazione; relazione familiare; Cassazione penale.

1. Il delitto di maltrattamenti in famiglia: la struttura della fattispecie

L’art. 572 c.p. tutela la persona inserita in una relazione familiare o parafamiliare da una condotta abitualmente vessatoria, violenta o umiliante, capace di compromettere le fondamentali esigenze di dignità, rispetto e integrità psico-fisica.

La peculiarità della fattispecie risiede nella sua natura abituale: il reato non deriva necessariamente da un singolo episodio, ma dalla reiterazione di comportamenti che, valutati unitariamente, assumono una precisa valenza vessatoria.

La Corte di cassazione ha infatti qualificato i maltrattamenti come reato abituale, nel quale la successione delle condotte deve essere valutata anche alla luce della disciplina vigente nei diversi momenti della condotta criminosa.

Ne consegue che l’analisi giudiziaria non può arrestarsi alla considerazione atomistica del singolo episodio, ma deve ricostruire il contesto relazionale complessivo nel quale le condotte si sono sviluppate.

2. Maltrattamenti e semplici liti familiari: il criterio distintivo

La distinzione tra maltrattamenti in famiglia e mera litigiosità domestica rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’accertamento penale.

Non ogni conflitto tra coniugi, conviventi o familiari assume rilevanza penale ai sensi dell’art. 572 c.p.

Discussioni frequenti, reciproche incomprensioni, momenti di forte tensione e persino episodi di reciproca aggressività devono essere valutati in relazione alla loro concreta intensità, abitualità e collocazione all’interno del rapporto.

Il discrimine non è, pertanto, costituito dalla semplice presenza di un conflitto, bensì dalla eventuale trasformazione della relazione in una dinamica di sistematica sopraffazione.

La giurisprudenza più recente pone particolare attenzione all’assetto complessivo della relazione: la Cassazione ha individuato nell’assetto non paritario del rapporto, caratterizzato da abituale sopraffazione, violenza e aggressività unilaterale, un elemento idoneo a distinguere il fenomeno maltrattante dalla normale conflittualità.

3. La reciprocità delle offese non determina una “compensazione” penale

Un punto di particolare rilievo riguarda l’ipotesi nella quale anche la persona offesa abbia posto in essere condotte offensive o aggressive.

La reciproca conflittualità non determina automaticamente una compensazione delle responsabilità.

La Corte di cassazione ha già affermato che il delitto di maltrattamenti può configurarsi anche quando le condotte violente e vessatorie siano poste in essere reciprocamente dai componenti della famiglia, poiché l’art. 572 c.p. non contempla forme di impunità derivanti da una impropria autotutela né consente di neutralizzare una condotta penalmente rilevante attraverso la condotta dell’altra parte. Cass. pen., Sez. VI, n. 19769 del 10 aprile 2024.

Il principio deve tuttavia essere correttamente interpretato: la reciprocità non significa, di per sé, che il reato sussista, così come non significa, di per sé, che il reato sia escluso.

È necessario verificare la concreta struttura del rapporto.

4. Cassazione n. 14479/2026: la conflittualità reciproca non esclude i maltrattamenti

Particolarmente significativa è la Cass. pen., Sez. VI, sentenza 21 aprile 2026, n. 14479.

La pronuncia ha affermato che la conflittualità reciproca e la presenza di condotte reattive della persona offesa non escludono la configurabilità del delitto di maltrattamenti quando sia stato accertato un assetto non paritario del rapporto, caratterizzato da abituale sopraffazione, violenza e aggressività unilaterale dell’imputato, tali da provocare sofferenze e umiliazioni incompatibili con normali condizioni di vita.

La Corte ha inoltre precisato che non è indispensabile che la vittima si trovi in una condizione permanente di assoluta soccombenza o di totale soggezione.

Il principio assume particolare rilevanza perché impedisce di trasformare la reazione della persona offesa in una sorta di prova automatica dell’inesistenza della condotta maltrattante.

La reazione deve essere invece contestualizzata e valutata alla luce dell’intero rapporto.

5. Il concetto di “squilibrio relazionale”

Lo squilibrio relazionale costituisce dunque uno degli elementi interpretativi più importanti.

La relazione può presentare una conflittualità anche intensa senza necessariamente assumere la struttura del rapporto maltrattante.

Diversamente, quando una delle parti esercita abitualmente una posizione di dominio attraverso violenza, minacce, umiliazioni, svalutazioni, controllo o altre forme di prevaricazione, la condotta può assumere i caratteri dell’art. 572 c.p.

Il tema è stato valorizzato anche dalla giurisprudenza in materia di violenza economica. La Cassazione ha riconosciuto la configurabilità dei maltrattamenti quando l’impedimento dell’indipendenza economica della persona offesa costituisca il risultato di comportamenti vessatori e di prevaricazione psicologica, tali da determinare una situazione di prostrazione psico-fisica.

Ciò dimostra come il concetto di maltrattamento non possa essere ridotto alla sola violenza fisica.

6. Non basta la somma degli episodi: occorre ricostruire la dinamica familiare

L’accertamento giudiziale deve quindi considerare:

  • la frequenza e abitualità delle condotte;
  • la loro intensità;
  • la natura delle offese e delle aggressioni;
  • la loro collocazione temporale;
  • l’eventuale presenza di minacce o condotte intimidatorie;
  • il rapporto di forza tra i soggetti;
  • l’eventuale condizione di dipendenza o vulnerabilità;
  • la capacità delle condotte di determinare sofferenza e umiliazione;
  • il comportamento complessivo delle parti;
  • l’eventuale presenza di condotte realmente reciproche e paritarie.

La valutazione deve essere necessariamente complessiva e contestuale.

La stessa Corte di cassazione, nella propria attività di sistematizzazione della giurisprudenza sui maltrattamenti, ha evidenziato il rilievo del contesto relazionale e della concreta struttura del rapporto ai fini della distinzione tra condotte maltrattanti e altre forme di conflittualità.

7. Condotte reattive della persona offesa: nessuna automatica esclusione del reato

Particolare attenzione deve essere riservata alle cosiddette condotte reattive.

La vittima di una relazione caratterizzata da prevaricazione può reagire verbalmente o anche con comportamenti aggressivi. Tale circostanza non consente, da sola, di qualificare il rapporto come conflittuale e paritario.

La domanda giuridicamente rilevante diviene allora un’altra: le condotte delle parti si collocano su un piano sostanzialmente paritario oppure una di esse rappresenta la manifestazione di una sistematica posizione di dominio?

È proprio questa verifica che consente di distinguere la lite familiare dal maltrattamento.

La Cassazione n. 14479/2026 ha espressamente escluso che sia necessario dimostrare una condizione di permanente e assoluta soggezione della vittima, purché risulti accertato l’assetto non paritario del rapporto e la sistematica sopraffazione posta in essere dall’imputato.

8. La prova del contesto relazionale

Nel processo penale assume quindi fondamentale importanza la ricostruzione cronologica e documentale della relazione.

Non è sufficiente isolare singole frasi o singoli episodi: occorre verificare se essi costituiscano manifestazioni di una più ampia sequenza comportamentale.

Particolare rilievo possono assumere, secondo le caratteristiche del caso concreto, testimonianze, messaggi, comunicazioni, documentazione sanitaria, registrazioni legittimamente acquisite, denunce pregresse, interventi delle Forze dell’ordine e ogni altro elemento utilizzabile secondo le regole del processo penale.

La valutazione probatoria deve, naturalmente, rispettare il principio di presunzione di innocenza e la necessità di accertare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

9. Maltrattamenti, separazione e cessazione della convivenza

Il tema della conflittualità familiare si intreccia anche con quello della separazione dei coniugi e della cessazione della convivenza.

La giurisprudenza ha progressivamente precisato il rapporto tra art. 572 c.p. e art. 612-bis c.p., soprattutto con riguardo alle condotte poste in essere dopo la cessazione della convivenza.

La Cassazione ha recentemente ribadito che, in determinate condizioni, le condotte violente e moleste iniziate nel contesto familiare possono concorrere con il delitto di atti persecutori quando proseguano dopo la cessazione della convivenza, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.

La qualificazione giuridica richiede quindi una precisa ricostruzione dei rapporti esistenti tra le parti e della successione temporale delle condotte.

10. Sezione operativa: come valutare un caso di presunti maltrattamenti in famiglia

Dal punto di vista operativo, la distinzione tra maltrattamenti in famiglia e conflittualità familiare richiede una ricostruzione ordinata e cronologica dei fatti. La presenza di litigi o di reciproche offese non consente, infatti, di formulare una valutazione giuridica corretta senza esaminare la complessiva dinamica della relazione.

10.1 Ricostruire la storia della relazione

Il primo passaggio consiste nel ricostruire la relazione nel suo sviluppo temporale, individuando:

  • quando sono iniziate le condotte contestate;
  • con quale frequenza si sono verificate;
  • se gli episodi siano divenuti progressivamente più intensi;
  • quali siano state le condotte concretamente poste in essere;
  • se vi siano stati periodi di interruzione;
  • se la situazione sia proseguita dopo la separazione o la cessazione della convivenza.

La ricostruzione cronologica consente di verificare se ci si trovi di fronte a episodi isolati di conflitto oppure a una sequenza comportamentale riconducibile alla fattispecie abituale prevista dall’art. 572 c.p.

10.2 Distinguere la reciprocità dalla simmetria

Un secondo profilo essenziale consiste nel non confondere la reciprocità delle condotte con la loro effettiva simmetria.

Occorre chiedersi, in concreto:

  1. le parti si insultavano e aggredivano in modo sostanzialmente equivalente?
  2. una delle parti esercitava invece una posizione di dominio sull’altra?
  3. le condotte della persona offesa erano autonome oppure prevalentemente reattive?
  4. esisteva una situazione di controllo, intimidazione o prevaricazione?
  5. quale era l’effettivo rapporto di forza all’interno della coppia?

La circostanza che anche la persona offesa abbia reagito verbalmente o fisicamente deve quindi essere contestualizzata, senza attribuirle automaticamente un significato decisivo.

10.3 Individuare gli elementi di prova

Dal punto di vista difensivo e processuale, è opportuno procedere a una ricognizione sistematica degli elementi disponibili.

A seconda del caso concreto possono assumere rilievo:

  • messaggi e conversazioni;
  • e-mail e comunicazioni digitali;
  • fotografie e documentazione relativa alle lesioni;
  • certificazioni e documentazione sanitaria;
  • testimonianze di familiari, amici, vicini o altre persone informate sui fatti;
  • precedenti interventi delle Forze dell’ordine;
  • denunce, querele ed esposti;
  • provvedimenti giudiziari eventualmente già emessi;
  • documentazione relativa alla separazione;
  • registrazioni o altri materiali acquisiti nel rispetto della normativa applicabile.

L’obiettivo non deve essere quello di raccogliere semplicemente il maggior numero possibile di episodi, ma di ricostruire il contesto e la sequenza dei comportamenti, verificando la loro reciproca connessione.

10.4 Predisporre una cronologia degli episodi

Nei procedimenti caratterizzati da una pluralità di fatti, può essere particolarmente utile predisporre una cronologia analitica.

Data/periodo

Condotta contestata

Soggetto agente

Eventuale reazione

Elementi di prova

Conseguenze

[data]

[descrizione]

[soggetto]

[descrizione]

[documenti/testimoni]

[eventuali conseguenze]

[data]

[descrizione]

[soggetto]

[descrizione]

[documenti/testimoni]

[eventuali conseguenze]

Una simile ricostruzione può consentire di verificare con maggiore precisione abitualità, progressione delle condotte, eventuale reciprocità e struttura del rapporto.

10.5 Verificare la qualificazione giuridica

Una volta ricostruiti i fatti, occorre verificare se gli stessi siano riconducibili all’art. 572 c.p. oppure possano assumere una diversa qualificazione giuridica.

In questa fase possono diventare rilevanti, a seconda delle circostanze concrete, anche altre fattispecie penali, tra cui lesioni personali, minacce, percosse, violenza privata e atti persecutori, oltre alle eventuali conseguenze derivanti dalla cessazione della convivenza.

La qualificazione giuridica non può tuttavia essere effettuata sulla base della sola descrizione sintetica di un litigio: deve derivare dalla ricostruzione complessiva dei fatti e dall’analisi degli elementi probatori.

10.6 Cosa verificare prima di una consulenza legale

Chi si trovi coinvolto in una vicenda di questo tipo dovrebbe quindi predisporre, ove possibile, una documentazione ordinata contenente:

1. Cronologia dei fatti
Una descrizione sintetica e datata degli episodi ritenuti rilevanti.

2. Documentazione disponibile
Messaggi, fotografie, certificati, provvedimenti e altri documenti pertinenti.

3. Indicazione dei testimoni
Nominativi e circostanze sulle quali ciascun soggetto potrebbe riferire.

4. Precedenti interventi
Eventuali denunce, chiamate alle Forze dell’ordine o interventi sanitari.

5. Situazione familiare attuale
Convivenza, separazione, presenza di figli e attuali rapporti tra le parti.

6. Condotte reciproche
È importante rappresentare anche gli episodi nei quali la persona assistita abbia reagito o abbia assunto comportamenti potenzialmente rilevanti, poiché una valutazione professionale deve considerare l’intero quadro e non soltanto gli elementi favorevoli alla propria tesi.

10.7 La valutazione professionale deve essere complessiva

La sezione operativa conduce a una considerazione fondamentale: nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia non è sufficiente individuare il singolo episodio più grave né limitarsi a stabilire se vi siano state offese reciproche.

È necessario verificare se, nel tempo, si sia instaurata una relazione caratterizzata da una sistematica dinamica di sopraffazione oppure se gli episodi siano riconducibili a una situazione di conflittualità reciproca, pur eventualmente intensa.

La valutazione professionale deve pertanto integrare diritto sostanziale, ricostruzione fattuale e analisi della prova, evitando sia una automatica criminalizzazione della conflittualità familiare sia una sottovalutazione di condotte vessatorie soltanto perché la persona offesa abbia talvolta reagito.


11. Conclusioni: il criterio decisivo è la struttura della relazione

La giurisprudenza più recente consente di individuare un principio centrale: la reciprocità delle offese non esclude, di per sé, il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Al tempo stesso, la mera presenza di litigi, discussioni o condotte offensive reciproche non è sufficiente, da sola, a integrare l’art. 572 c.p.

Il vero discrimine risiede nella struttura complessiva della relazione.

Quando il rapporto rimane sostanzialmente paritario e caratterizzato da una conflittualità reciproca, occorre evitare di sovrapporre automaticamente la fattispecie penale alla mera crisi della relazione.

Quando, invece, la conflittualità costituisce la superficie di una relazione caratterizzata da sistematiche condotte di sopraffazione, violenza, umiliazione e prevaricazione, la presenza di reazioni della persona offesa non neutralizza necessariamente la rilevanza penale delle condotte dell’autore.

La Cassazione n. 14479/2026 rappresenta, in questa prospettiva, un significativo punto di riferimento: ciò che deve essere accertato non è semplicemente chi abbia offeso chi, ma quale sia stata, nel suo complesso, la concreta dinamica del rapporto e se essa abbia assunto i caratteri dell’abituale sopraffazione.

12. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

L’analisi delle condotte riconducibili ai maltrattamenti in famiglia richiede una particolare competenza nel diritto penale sostanziale e processuale, soprattutto nei casi nei quali la vicenda familiare presenti una complessa sovrapposizione tra conflittualità coniugale, condotte offensive reciproche, violenza domestica, separazione, stalking e responsabilità penale.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno – LEX BSL, con sede in Roma, presta attività di assistenza e consulenza nell’ambito del diritto penale, con particolare attenzione alla tutela della persona offesa, alla difesa dell’indagato e dell’imputato e alla ricostruzione giuridica e probatoria delle condotte contestate.

In materia di reati contro la famiglia, l’attività professionale richiede un esame rigoroso dell’intero quadro fattuale: abitualità delle condotte, natura delle offese, reciprocità delle reazioni, eventuale squilibrio relazionale, elementi di prova, qualificazione giuridica dei fatti e rapporti tra art. 572 c.p. e altre fattispecie incriminatrici.

La corretta distinzione tra una situazione di mera conflittualità familiare e una condotta penalmente rilevante costituisce, pertanto, uno dei profili centrali dell’attività di difesa e di tutela della persona coinvolta nel procedimento penale.

Condividi:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *