
Sentenza Cassazione – Sezioni Unite Penali, n. 27515/2025 (28 luglio 2025)
Contesto e questione di diritto
La Quarta Sezione Penale della Cassazione aveva sollevato una questione nomofilattica di rilievo: se il delitto di epidemia colposa (artt. 438 e 452 c.p.) possa essere realizzato anche mediante una condotta omissiva, ossia per mancato impedimento dell’evento. La questione è stata deferita alle Sezioni Unite Penali, che si sono pronunciate nella sentenza depositata il 28 luglio 2025 Giurisprudenza penalesistemapenale.itIl Foro Italiano.
Decisione: sì all’epidemia omissiva
Le Sezioni Unite hanno risposto affermativamente, stabilendo che il reato di epidemia colposa può integrarsi anche attraverso omissione, purché sussistano:
- Una posizione di garanzia da parte dell’agente, con obbligo giuridico di intervenire per impedire la diffusione dell’evento;
- Il nesso causale tra omissione e l’insorgenza dell’epidemia, accertato secondo i criteri della causalità generale (es. elevata probabilità logica) Giurisprudenza penalesistemapenale.itIl Foro Italiano.
Motivazioni della Corte
- Natura del reato: L’art. 438 c.p. prevede come reato il “cagionare un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la diffusione non è una condotta attiva vincolante, ma piuttosto una specificazione dell’evento. Il reato è dunque causalmente orientato a forma libera, e come tale convertibile in forma omissiva sistemapenale.itMister LexIl Foro Italiano.
- Superamento degli orientamenti precedenti: Precedenti sentenze (es. “Giacomelli” del 2017 o “La Rosa” del 2020) avevano negato la configurabilità omissiva, ritenendo il reato a forma vincolata. Le Sezioni Unite invece hanno superato queste letture restrittive sistemapenale.itMister Lex.
- Tutela della salute pubblica: In un contesto socio-sanitario attuale (es. gestione del COVID-19), l’omissione colposa nella gestione del rischio sanitario è più pertinente come fattore di epidemia rispetto a condotte attive di diffusione. Pertanto, l’esclusione dell’ipotesi omissiva avrebbe reso la tutela penale inefficace sistemapenale.itMister Lex.
- Vincoli interpretativi: I lavori preparatori del Codice Rocco non vincolano l’interpretazione. Inoltre, distinguere tra “diffusione” e “contagio” non impedisce di comprendere quest’ultimo nel primo, coerentemente col sistema emergenziale del COVID-19 sistemapenale.itMister Lex.
Conseguenze pratiche e margini di applicazione
- Riapertura di procedimenti: La sentenza può consentire la riapertura di casi precedentemente archiviati, dove siano emerse omissioni da parte di autorità sanitarie o dirigenti Noi Radiomobile™.
- Non riguarda comportamenti di cittadini comuni: Non si configura il reato per chi, ad esempio, rifiuta un tampone o viola la quarantena senza ruolo di garanzia. Serve una posizione di garanzia e nesso causale chiaramente dimostrato L’INDIPENDENTE.
- Onere probatorio elevato: È cruciale provare che l’omissione avrebbe effettivamente impedito l’epidemia, seguendo standard stringenti di causalità (sentenza Franzese, n. 27/2002) sistemapenale.itMister Lex.
Riepilogo sintetico
Aspetto | Contenuto principale |
---|---|
Quesito | Epidemia colposa integrabile anche per omissione? |
Decisione delle Sezioni Unite | Sì, se sussistono garanzia giuridica e nesso causale. |
Interpretazione del reato | Reato causalmente orientato, non esclusivamente attivo. |
Ruolo del contesto COVID | L’omissione rilevante nell’attuale contesto sanitario. |
Limiti applicativi | Solo soggetti con obbligo di intervento, non cittadini generici. |
Standard probatorio | Alto grado probatorio secondo la sentenza Franzese. |
La sentenza n. 27515 del 28 luglio 2025 delle Sezioni Unite Penali della Cassazione costituisce un’importante svolta: il reato di epidemia colposa può configurarsi anche per omissione, con tutte le condizioni di posizione di garanzia e di nesso causale comprovato. L’equilibrio resta delicato: il principio di protezione della salute pubblica deve conciliarsi con la tassatività della norma e l’onere di una prova rigorosa.
Il delitto di epidemia omissiva: profili giuridici, posizione di garanzia e responsabilità penale
Il reato di epidemia è uno dei più gravi previsti dal nostro ordinamento, in quanto tutela un bene di rango costituzionale e collettivo: la salute pubblica (art. 32 Cost.). Esso può configurarsi non solo attraverso una condotta commissiva, ma anche in forma omissiva, quando il soggetto titolare di un obbligo giuridico di impedire l’evento si astiene, con negligenza, imprudenza o imperizia, dal porre in essere le azioni necessarie a prevenire la diffusione del contagio.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, forte di una consolidata esperienza in materia di responsabilità penale sanitaria, epidemiologica e ambientale, offre un’analisi approfondita su questo delicato tema, particolarmente rilevante alla luce delle emergenze sanitarie degli ultimi anni.
1. La configurabilità dell’epidemia omissiva
L’art. 438 c.p. punisce chiunque cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Tuttavia, l’applicazione combinata con l’art. 40, comma 2, c.p. (“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”) consente di estendere la rilevanza penale anche a condotte omissive.
Perché il reato sia configurabile:
- deve sussistere un obbligo giuridico di impedire l’evento, derivante da una posizione di garanzia (es. dirigenti sanitari, responsabili di strutture ospedaliere, autorità pubbliche);
- occorre accertare il nesso causale tra l’omissione e il verificarsi dell’epidemia, da valutarsi attraverso una legge scientifica di copertura che consenta di attribuire alla mancata azione la concreta idoneità a determinare il fenomeno epidemico.
2. Posizione di garanzia e obblighi di attivazione
La posizione di garanzia è il fulcro della responsabilità omissiva. Essa può discendere da:
- norme di legge (es. doveri delle autorità sanitarie);
- regolamenti o ordini amministrativi;
- contratti o incarichi professionali che impongono specifici obblighi di protezione o controllo.
Ne deriva che dirigenti sanitari, medici responsabili di reparti infettivi, funzionari pubblici e gestori di strutture con obblighi di sicurezza possono essere chiamati a rispondere penalmente in caso di omissioni che abbiano concorso alla diffusione incontrollata di un agente patogeno.
3. L’elemento causale e la distinzione con i reati lesivi individuali
L’epidemia, a differenza dei reati che riguardano la sola salute individuale, presenta una caratteristica essenziale:
- il fenomeno deve essere rapido, massivo e incontrollabile, tale da minacciare la collettività.
La giurisprudenza richiede la dimostrazione, secondo i principi della causalità generale, che l’omissione sia stata condizione necessaria o concausa determinante della propagazione epidemica.
4. La competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per la sua capacità di affrontare casi complessi legati al reato di epidemia, anche nella sua forma omissiva. In particolare:
- offre consulenza e difesa penale a dirigenti, medici e funzionari coinvolti in procedimenti per responsabilità connessa a epidemie o emergenze sanitarie;
- svolge perizie tecniche integrate con il supporto di esperti epidemiologi e medici legali per valutare il nesso causale secondo criteri scientifici;
- assiste enti pubblici e strutture sanitarie nella predisposizione di modelli organizzativi e protocolli di sicurezza volti a prevenire rischi di responsabilità penale.
Conclusioni
Il tema dell’epidemia omissiva evidenzia l’importanza di una rigorosa applicazione dei principi di causalità e della responsabilità penale omissiva. La tutela della salute pubblica, in situazioni di emergenza, richiede una risposta giuridica che sappia contemperare la necessità di accertamento delle responsabilità con la complessità dei fenomeni scientifici in gioco.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, con la sua specializzazione in diritto penale sanitario ed epidemiologico, rappresenta un punto di riferimento per affrontare con competenza, rigore scientifico e visione strategica i procedimenti penali legati alla diffusione epidemica.
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