
Responsabilità civile per emotrasfusioni di sangue infetto: la Cassazione chiarisce i limiti del giudice nel discostarsi dalla perizia medico-legale
Introduzione
Il tema della responsabilità civile per danni da emotrasfusioni di sangue infetto continua a rappresentare uno dei nodi più delicati del diritto alla salute e della tutela risarcitoria dei pazienti e dei loro eredi. Con l’ordinanza n. 22388 del 4 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su due aspetti fondamentali:
- l’onere motivazionale del giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio (CTU);
- i criteri di valutazione delle concause alla luce del principio della prevalenza probabilistica.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, da sempre attento alle dinamiche giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria, offre un’analisi approfondita di questa pronuncia, sottolineando le ricadute pratiche per la difesa dei diritti dei cittadini.
Il caso: dalle emotrasfusioni degli anni ’80 alla Cassazione del 2025
La vicenda trae origine dagli anni Ottanta, quando un paziente contrasse epatite C a seguito di emotrasfusioni. Dopo il decesso, gli eredi convenivano in giudizio il Ministero della Salute, chiedendo il risarcimento dei danni.
- Il Tribunale aveva riconosciuto il nesso causale, accogliendo la domanda.
- La Corte d’appello, nel 2023, riformava la decisione, escludendo il nesso eziologico e discostandosi dalla CTU medico-legale.
- La Cassazione è stata infine chiamata a pronunciarsi sul corretto utilizzo delle perizie e sulla valutazione delle concause.
Il ruolo centrale della consulenza tecnica d’ufficio (CTU)
La Suprema Corte ha ribadito che, nei processi per danni da trasfusioni infette, la CTU assume natura percettiva e non meramente valutativa. Essa rappresenta, cioè, uno strumento tecnico di percezione dei fatti che non può essere superato con semplici affermazioni apodittiche.
Il principio “judex peritus peritorum” consente al giudice di discostarsi dalla perizia, ma solo attraverso un percorso motivazionale logico, coerente e scientificamente fondato. In caso contrario, la motivazione scivola al di sotto del “minimo costituzionale”, rendendo la sentenza viziata sul piano logico e giuridico.
Nesso causale e concause: il criterio del “più probabile che non”
Altro punto qualificante dell’ordinanza è il richiamo al criterio del “più probabile che non”, che guida l’accertamento causale in materia civile.
- La semplice presenza di patologie concomitanti non basta a escludere la responsabilità del Ministero.
- È necessario verificare, in concreto, quale patologia abbia avuto prevalente incidenza eziologica sul decesso.
- Il giudizio di causalità deve fondarsi su un’analisi logico-probabilistica, non riducibile a un calcolo statistico (il noto “50% + 1”), ma radicato nella concretezza del caso storico.
La Cassazione richiama gli articoli 40 e 41 c.p. e l’art. 2043 c.c., ribadendo che la concorrenza di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non elide automaticamente il nesso eziologico.
Implicazioni pratiche per la responsabilità civile sanitaria
Questa pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata che tutela i diritti dei pazienti e dei loro familiari. Per gli avvocati che operano in materia di malasanità, si tratta di un precedente di grande rilievo:
- ribadisce i limiti del potere discrezionale del giudice rispetto alla CTU;
- valorizza il ruolo della scienza medica come parametro di accertamento del nesso causale;
- riafferma il principio della prevalenza probabilistica nella valutazione delle concause.
Conclusioni: la competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno
L’ordinanza n. 22388/2025 offre spunti essenziali per la strategia difensiva in casi di emotrasfusioni di sangue infetto e, più in generale, in tutte le controversie di responsabilità civile sanitaria.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno mette a disposizione un’approfondita competenza scientifico-giuridica nella gestione di queste complesse controversie, unendo rigore tecnico e sensibilità per la tutela della salute dei cittadini.
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Cass. Civ., III Sez., ordinanza n. 22388/2025 integrale, in formato pdf:
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