RESPONSABILITÀ SANITARIA: VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA “CLAIMS MADE”

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La recente ordinanza della Cassazione, n. 29483, ribadisce la legittimità della clausola “claims made” nei contratti assicurativi, in particolare in contesti di malpractice sanitaria. Questo tipo di clausola implica che la copertura assicurativa è attivata solo se la richiesta di risarcimento del danno da parte di un terzo viene presentata durante la validità del contratto. La Cassazione ha chiarito che tale clausola non deve essere considerata una decadenza convenzionale come previsto dall’art. 2965 del codice civile, poiché si basa su un evento non controllato dall’assicurato, ossia la denuncia di un danno da parte di un terzo.

Nella fattispecie, il tribunale di primo grado aveva ritenuto valida la clausola “claims made” e aveva rigettato la domanda di manleva fornita dall’azienda Ulss. Tuttavia, la Corte d’appello aveva dichiarato tale clausola nulla, definendola vessatoria e contraria alla normativa che regola le decadenze, portando a una parziale accettazione del gravame e condannando gli istituti assicurativi al pagamento dell’indennizzo.

La Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso, ha sostanzialmente rigettato l’interpretazione della Corte d’appello, richiamandosi a precedenti pronunce delle Sezioni Unite. Ha sottolineato che la clausola “claims made” rientra nella normale operatività del contratto di assicurazione contro i danni, poiché la sua efficacia dipende dall’iniziativa di un terzo, il che è coerente con la struttura del contratto stesso.

Pertanto, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello, rinviando la questione a un nuovo esame presso la stessa corte, ma in diversa composizione, per una decisione sul merito e sulle spese, sempre tenendo conto del principio di diritto appena affermato.

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La Suprema corte, ordinanza n. 29483 ha statuito che “non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 cod. civ.”

Digitare il download sottostante per la lettura integrale dell’ordinanza in formato pdf:

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