TRIBUTARIO: LA PROVA DELLA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

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Limiti dell’estratto di ruolo e onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria

Introduzione

Nel contenzioso tributario, la prova della corretta notifica delle cartelle di pagamento rappresenta uno dei profili più delicati e frequentemente oggetto di contestazione da parte del contribuente. La giurisprudenza di legittimità è tornata recentemente sul tema, chiarendo i limiti probatori dell’estratto di ruolo e precisando quali documenti siano effettivamente idonei a dimostrare l’avvenuta notificazione degli atti impositivi.

La pronuncia in commento si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, offrendo importanti indicazioni operative sia per l’Amministrazione finanziaria sia per i difensori del contribuente.


Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e le norme invocate

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione di una pluralità di disposizioni normative, tra cui:

  • l’art. 2719 c.c., in tema di efficacia probatoria delle copie;
  • gli artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c., relativi alle modalità di notificazione;
  • l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973;
  • l’art. 7 della L. n. 890/1982.

Secondo il Fisco, la produzione in giudizio in copia dell’estratto di ruolo, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate sarebbe stata sufficiente a dimostrare l’avvenuta notifica degli atti, gravando sul destinatario l’onere di provare che il plico consegnato non contenesse l’atto indicato o ne contenesse uno diverso.


L’insufficienza dell’estratto di ruolo come prova della notifica

Accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, la Cassazione ha tuttavia ribadito un principio di fondamentale importanza: la sola produzione dell’estratto di ruolo non è sufficiente a dimostrare la corretta notifica delle cartelle di pagamento, qualora tale notifica sia specificamente contestata dal contribuente.

Nel processo tributario, infatti, l’estratto di ruolo ha una funzione meramente ricognitiva del credito, ma non assolve di per sé all’onere probatorio relativo alla notificazione degli atti presupposti, che resta a carico dell’ente impositore.


Avvisi di ricevimento e relazioni di notifica: quando bastano

La Corte ha però precisato che, ai fini della prova della notifica delle cartelle, è sufficiente la produzione, anche in copia:

  • delle relazioni di notifica;
  • ovvero degli avvisi di ricevimento delle raccomandate,

a condizione che da tali documenti sia possibile ricollegare con certezza l’avviso o la relazione all’atto notificato, ad esempio attraverso l’indicazione a stampa del numero della cartella o dell’atto cui si riferiscono.

Qualora tale collegamento non sia desumibile in modo univoco, sarà invece necessaria la produzione di ulteriore documentazione integrativa, idonea a dimostrare l’abbinamento certo tra atto e notifica.


L’errore della Commissione Tributaria Regionale

Nel caso concreto, risultavano agli atti del giudizio le copie degli avvisi di ricevimento e delle relazioni di notifica, la cui conformità agli originali non era stata specificamente disconosciuta dal contribuente secondo le modalità previste dalla legge.

Tali documenti, pertanto, dovevano ritenersi idonei a costituire prova della notifica, imponendo alla Commissione Tributaria Regionale un esame puntuale delle modalità di esecuzione delle notificazioni e della loro eventuale validità.

L’errore del giudice di merito è consistito proprio nell’aver omesso tale valutazione, arrestando il proprio scrutinio alla sola insufficienza dell’estratto di ruolo.


Considerazioni conclusive e ricadute operative

La pronuncia rafforza un principio di grande rilevanza pratica: nel contenzioso tributario, la prova della notifica richiede rigore documentale, ma non necessariamente la produzione degli originali, essendo ammissibili anche le copie, purché non disconosciute e chiaramente riferibili agli atti notificati.

Per il contribuente, ciò comporta la necessità di contestazioni puntuali e specifiche; per l’Amministrazione finanziaria, l’obbligo di strutturare un impianto probatorio completo e coerente, idoneo a superare le eccezioni difensive.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nel diritto tributario e nel contenzioso fiscale, con particolare riferimento:

  • all’impugnazione di cartelle di pagamento e atti della riscossione;
  • alle eccezioni di nullità e inesistenza delle notifiche;
  • alla gestione strategica dell’onere probatorio nel processo tributario;
  • alla difesa innanzi alle Corti di merito e di legittimità.

L’approfondita conoscenza della giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle tecniche processuali consente allo Studio di offrire assistenza altamente qualificata, sia in fase contenziosa sia nella prevenzione del rischio fiscale, tutelando in modo efficace i diritti del contribuente.


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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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Una risposta a “TRIBUTARIO: LA PROVA DELLA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO NEL PROCESSO TRIBUTARIO”

  1. Grazie Francesco anche a NYC mi raggiungono e leggo volentieri i tuoi interessanti e tempestivi commenti e la giurisprudenza di riferimento.

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