
Introduzione
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), si è assistito a un profondo riassetto degli obblighi informativi gravanti sul curatore fallimentare, in particolare per quanto riguarda la redazione e la destinazione dei rapporti riepilogativi semestrali. Una delle novità più significative riguarda la soppressione del deposito telematico dei rapporti riepilogativi presso il Registro delle imprese, elemento che ha sollevato interrogativi interpretativi tanto tra gli operatori quanto presso le Camere di Commercio.
In questo articolo analizziamo le implicazioni sistematiche e applicative del nuovo articolo 130 del Codice della crisi, confrontandolo con il previgente articolo 33 della legge fallimentare, anche alla luce delle posizioni assunte da Unioncamere e dai Conservatori dei Registri delle imprese, in particolare Ferrara e Ravenna.
I rapporti riepilogativi nella legge fallimentare: obbligo di deposito
Sotto la vigenza dell’art. 33, comma 5, della legge fallimentare, il curatore era tenuto, con cadenza semestrale, a predisporre un rapporto riepilogativo sull’attività svolta, corredato dal conto della gestione. Questo documento andava trasmesso al comitato dei creditori, ai creditori stessi e ai titolari di diritti sui beni del fallito. In più, il legislatore imponeva che una copia fosse trasmessa per via telematica al Registro delle imprese, conferendo così pubblicità legale al documento.
Il nuovo art. 130 del Codice della crisi: l’eliminazione del deposito
Il nuovo articolo 130, comma 9, del Codice della crisi ha omesso qualsivoglia previsione relativa al deposito presso il Registro delle imprese dei rapporti riepilogativi del curatore. Tale omissione non è da intendersi come una lacuna, bensì come una scelta sistematica coerente con il principio di tipicità degli atti iscrivibili nel Registro delle imprese.
A confermarlo è la “Nuova guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali” di Unioncamere (febbraio 2024), che, pur in forma dubitativa, segnala l’assenza di un obbligo di iscrizione nel nuovo impianto normativo.
Una presa di posizione più decisa proviene dal conservatore del Registro delle imprese di Ferrara e Ravenna, che in un documento ufficiale del febbraio 2025 ha escluso espressamente la possibilità di depositare i rapporti semestrali non solo per le procedure soggette al nuovo Codice, ma anche per i concordati omologati sotto il vecchio regime fallimentare.
Il principio di tipicità degli atti iscrivibili nel Registro delle imprese
La posizione del conservatore si fonda su un argomento sistematico e costituzionalmente orientato: la tipicità degli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle imprese. L’art. 2193 c.c. stabilisce che l’effetto di opponibilità ai terzi dell’iscrizione si produce solo per i fatti che la legge prescrive come oggetto di iscrizione.
Di conseguenza, ammettere l’iscrivibilità di atti non previsti dalla legge significherebbe ampliare indebitamente il carico informativo a carico dei terzi, ponendo un onere non compatibile con il principio di legalità dell’azione amministrativa.
In assenza di una norma espressa come quella contenuta nel vecchio art. 33, non può ritenersi legittimo il deposito dei rapporti riepilogativi presso il Registro delle imprese.
I concordati sotto la vecchia legge fallimentare: l’interpretazione dell’art. 182
Il conservatore di Ferrara e Ravenna si spinge oltre, affermando che non è più possibile depositare nemmeno i rapporti semestrali del liquidatore giudiziale nei concordati preventivi omologati sotto la vigenza della legge fallimentare. Infatti, l’art. 182, comma 6, richiama solo i primi tre periodi dell’art. 33, omettendo quello relativo all’obbligo di deposito nel Registro. Tale rinvio parziale è sintomatico di una precisa scelta normativa, che non può essere corretta in via interpretativa.
La nuova scansione degli obblighi informativi del curatore
Con il Codice della crisi, il legislatore ha riorganizzato anche il calendario degli adempimenti informativi:
Entro 30 giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore deve redigere una sommaria informativa sulle cause dell’insolvenza e su eventuali responsabilità, da inviare al giudice delegato e, se del caso, al pubblico ministero. Entro 60 giorni dall’esecutività dello stato passivo, è previsto l’invio della relazione particolareggiata sui presupposti della crisi, i comportamenti degli amministratori e i fatti penalmente rilevanti. Dopo quattro mesi dalla formazione dello stato passivo, e successivamente ogni sei mesi, vanno redatti i rapporti riepilogativi. Questi documenti devono essere trasmessi al giudice e al comitato dei creditori, che può formulare osservazioni, e poi inoltrati al debitore e ai creditori. Non è più previsto il deposito presso il Registro delle imprese.
Conclusioni
Il superamento dell’obbligo di iscrizione dei rapporti riepilogativi nel Registro delle imprese rappresenta un significativo snodo sistematico nella riforma della disciplina concorsuale. L’attuale assetto normativo, centrato sul principio di legalità e tipicità degli atti pubblicabili, pone un freno alla eccessiva formalizzazione delle comunicazioni, favorendo una gestione più snella e riservata delle procedure di insolvenza.
È dunque corretto affermare che, a partire dall’entrata in vigore del Codice della crisi, i rapporti riepilogativi del curatore e le relazioni del liquidatore giudiziale non possono (e non devono) più essere depositati nel Registro delle imprese, salvo diverso intervento del legislatore.
Due Figure Convergenti ma Distinte nel Diritto della Crisi d’Impresa
Nel panorama del diritto concorsuale italiano, le figure del curatore fallimentare e del liquidatore giudiziale, pur condividendo l’obiettivo finale di liquidare un patrimonio per soddisfare i creditori, operano in contesti procedurali differenti e presentano distinzioni significative in termini di nomina, poteri e funzioni. La recente riforma organica della materia, attuata con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), ha ulteriormente delineato e, per certi versi, uniformato alcuni aspetti di queste figure, pur mantenendone le specificità legate alle diverse procedure.
Per comprendere appieno le differenze, è necessario analizzare i ruoli specifici che tali figure assumono nelle principali procedure in cui sono chiamate ad operare:
- Il Curatore, nella procedura di fallimento (secondo il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare) e ora nella procedura di liquidazione giudiziale (secondo il Codice della Crisi).
- Il Liquidatore Giudiziale, principalmente nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni (art. 182 L.Fall.) e nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato (L. n. 3/2012, ora confluita nel Codice della Crisi).
1. Contesto Procedurale e Modalità di Nomina
La prima e fondamentale differenza risiede nel tipo di procedura concorsuale in cui ciascuna figura interviene e nelle modalità con cui viene investita dell’incarico.
Il Curatore Fallimentare (ora della Liquidazione Giudiziale)
Il curatore è l’organo centrale della procedura di fallimento (ora “liquidazione giudiziale”). La sua nomina è un atto esclusivo dell’autorità giudiziaria.
- Nomina: Viene nominato dal Tribunale con la stessa sentenza che dichiara il fallimento (o apre la liquidazione giudiziale) [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.]. La scelta è discrezionale, sebbene debba ricadere su soggetti che possiedono specifici requisiti di professionalità e indipendenza, come avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, o studi professionali associati [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.]. Presso il Ministero della Giustizia è istituito un registro nazionale che raccoglie i provvedimenti di nomina dei curatori, a garanzia di trasparenza [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.].
Il Liquidatore Giudiziale
Il termine “liquidatore giudiziale” si riferisce a figure che operano in procedure alternative alla liquidazione giudiziale vera e propria, come il concordato preventivo o la liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento.
- Nomina nel Concordato Preventivo: Nella procedura di concordato preventivo che prevede la cessione dei beni ai creditori, la nomina del liquidatore segue un percorso più articolato. La legge consente al debitore di indicare il nome del liquidatore (o dei liquidatori) direttamente nella proposta di concordato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questa indicazione, se rispetta i requisiti di legge, assume il carattere di una “designazione vincolante” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]. L’incarico, tuttavia, promana sempre dal decreto di omologa del Tribunale, che formalizza la nomina dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]. Il Tribunale non può quindi disattendere l’indicazione del debitore per mere ragioni di opportunità, ma solo se la persona designata non possiede i requisiti legali [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021].
- Nomina nella Liquidazione del Patrimonio (Sovraindebitamento): Nella procedura di liquidazione del patrimonio per i soggetti sovraindebitati (disciplinata dalla L. n. 3/2012 e ora dal CCII), il liquidatore è nominato dal Giudice con il decreto che dichiara aperta la procedura [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.]. Anche in questo caso, la scelta deve ricadere su un professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 della Legge Fallimentare [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.].
2. Ruolo, Poteri e Legittimazione Processuale
Le differenze più marcate emergono analizzando il ruolo e l’estensione dei poteri di ciascuna figura.
Il Curatore: Pubblico Ufficiale e Rappresentante della Massa
Il curatore è qualificato come pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Il suo ruolo principale è quello di amministrare il patrimonio del fallito sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, agendo nell’interesse della massa dei creditori.
- Spossessamento e Amministrazione: Con la dichiarazione di fallimento, il debitore viene privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (c.d. “spossessamento”). Il curatore prende in consegna tutti i beni e ha il compito di amministrarli, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (questi ultimi previa autorizzazione) [DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2024, n. 136 / Capo I,Art. 32.].
- Legittimazione Processuale: Il curatore ha la piena legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento. Egli si sostituisce processualmente al fallito (art. 43 L.Fall.) [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 7.]. Questa legittimazione è talmente forte che può essere mantenuta anche dopo la chiusura formale del fallimento per definire i giudizi pendenti [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 7.].
- Poteri Recuperatori e di Responsabilità: Il curatore ha il potere di esercitare le azioni revocatorie fallimentari e ordinarie per recuperare beni al patrimonio, nonché le azioni di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo della società fallita [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2394 bis].
Il Liquidatore Giudiziale: Esecutore del Piano e Gestore dell’Attivo Ceduto
Il ruolo del liquidatore giudiziale, pur essendo assimilato a quello di un ausiliario del giudice [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021], è più circoscritto e funzionale alla specifica procedura in cui opera.
- Nel Concordato Preventivo: Il liquidatore non amministra l’intero patrimonio del debitore, ma solo i beni che quest’ultimo ha “ceduto” ai creditori come parte del piano concordatario. La sua legittimazione è quindi limitata alle controversie che riguardano specificamente tali beni e lo scopo liquidatorio [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]. Come affermato dalla giurisprudenza di merito, “la legittimazione del commissario liquidatore è quindi riconoscibile nei soli limiti in cui la pretesa o l’obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione” [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018].
L’imprenditore in concordato, pur perdendo la disponibilità dei beni ceduti, prosegue l’esercizio dell’impresa, a differenza del fallito che subisce uno spossessamento totale [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]. - Nella Liquidazione del Patrimonio (Sovraindebitamento): La figura del liquidatore in questa procedura è stata progressivamente assimilata a quella del curatore. La Corte di Cassazione ha chiarito che il liquidatore assume un ruolo di rappresentante della massa dei creditori e non può essere considerato un successore o un avente causa del debitore [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025].
> La Corte ha statuito che “in tema di procedura di liquidazione del patrimonio, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo […], attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie dei creditori e non in qualità di avente causa del debitore” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025].
Questo orientamento evidenzia come il liquidatore, al pari del curatore, gestisca il patrimonio in una posizione di terzietà rispetto al debitore e nell’esclusivo interesse dei creditori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]. Egli ha il potere di esercitare azioni revocatorie e di gestire l’intero patrimonio oggetto di liquidazione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025].
3. Responsabilità e Vigilanza
Entrambe le figure sono soggette a responsabilità e alla vigilanza dell’autorità giudiziaria.
- Curatore: Risponde del suo operato direttamente al Tribunale e al giudice delegato. Il mancato rispetto dei termini previsti nel programma di liquidazione o altri inadempimenti possono costituire giusta causa di revoca [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 6.]. La sua responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti può essere fatta valere dalla procedura stessa per i danni arrecati al ceto creditorio [Tribunale Ordinario Modena, sez. S3, sentenza n. 1388/2022].
- Liquidatore Giudiziale: Anche il liquidatore opera sotto la vigilanza del giudice. La disciplina della sua responsabilità e revoca è modellata su quella del curatore. L’art. 182, comma 2, della Legge Fallimentare richiama espressamente le norme sulla revoca del curatore (art. 37 L.Fall.), confermando che spetta in ogni caso al Tribunale procedere alla sua eventuale rimozione per “giustificati motivi” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]. Anche il liquidatore può essere chiamato a rispondere per inadempimento contrattuale nei confronti della procedura [Tribunale Ordinario Modena, sez. S3, sentenza n. 1388/2022].
Tabella Sinottica delle Differenze
| Caratteristica | Curatore Fallimentare / della Liquidazione Giudiziale | Liquidatore Giudiziale (Concordato Preventivo) | Liquidatore (Liquidazione del Patrimonio) |
|---|---|---|---|
| Procedura di Riferimento | Fallimento / Liquidazione Giudiziale | Concordato Preventivo con Cessione dei Beni | Liquidazione del Patrimonio (Sovraindebitamento) |
| Fonte della Nomina | Decreto del Tribunale [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.] | Designazione del debitore, nomina del Tribunale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021] | Decreto del Giudice [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.] |
| Qualifica | Pubblico ufficiale | Ausiliario del giudice | Ausiliario del giudice, rappresentante della massa [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025] |
| Oggetto dell’Incarico | Amministrazione dell’intero patrimonio del fallito | Liquidazione dei soli beni ceduti nel piano [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018] | Amministrazione e liquidazione dell’intero patrimonio liquidabile [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025] |
| Posizione del Debitore | Spossessamento totale | Mantiene la gestione dell’impresa, perde la disponibilità dei beni ceduti [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018] | Spossessamento dei beni oggetto di liquidazione [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.] |
| Legittimazione Processuale | Piena e sostitutiva del debitore (art. 43 L.Fall.) [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 7.] | Limitata alle azioni funzionali alla liquidazione dei beni ceduti [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018] | Piena, in rappresentanza della massa dei creditori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025] |
Conclusione
In sintesi, la differenza principale tra curatore e liquidatore giudiziale risiede nel contesto procedurale e nell’ampiezza dei poteri conferiti. Il curatore è l’organo di una procedura liquidatoria generale e totalizzante (il fallimento/liquidazione giudiziale), con poteri ampi e una piena legittimazione a sostituirsi al debitore. Il liquidatore giudiziale opera invece in procedure speciali: nel concordato preventivo, il suo ruolo è quello di un esecutore di un piano approvato dai creditori, con poteri limitati ai beni oggetto di cessione; nella liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, la sua figura è stata dalla giurisprudenza elevata a un ruolo quasi speculare a quello del curatore, quale rappresentante terzo e imparziale della massa dei creditori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025].
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha progressivamente avvicinato queste figure, soprattutto sotto il profilo della responsabilità e della qualificazione come ausiliari del giudice che agiscono nell’interesse della concorsualità, ma le loro specificità funzionali rimangono un tratto distintivo del sistema italiano di gestione delle crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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