RISARCIMENTO DANNO PER SINISTRO STRADALE: IL GIUDICE DEVE APPLICARE L’ULTIMA VERSIONE DELLE TABELLE MILANESI (EX ART. 1226 C.C.)

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1. Introduzione

Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è spesso effettuata sulla base delle cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano. Con la sentenza n. 22183 del 2025, depositata il 1° agosto, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha affermato un principio di rilevante impatto applicativo: il giudice d’appello ha il dovere di applicare l’ultima versione disponibile delle Tabelle milanesi, anche in assenza di una richiesta specifica da parte del danneggiato.

2. Il principio di diritto affermato dalla Corte

La Suprema Corte ha stabilito che:

«Allorquando il giudice di appello eserciti il suo ministero riprovvedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal primo giudice secondo una tabella risalente ad una certa data, egli, dovendo applicare l’art. 1226 c.c., ha il dovere di applicare la tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta e non può, per applicarla, esigere l’istanza di parte, giacché il potere ex art. 1226 c.c. […] è potere esercitabile d’ufficio e l’applicazione dell’aggiornamento fa parte del suo contenuto».

In sostanza, l’applicazione dell’ultima versione delle Tabelle milanesi rientra nel potere-dovere del giudice ex art. 1226 c.c., trattandosi di un criterio equitativo ormai consolidato e vincolante nella prassi giurisprudenziale.

3. Il caso concreto: lesioni gravi e applicazione di tabelle obsolete

Nel caso di specie, un terzo trasportato aveva riportato gravi lesioni a seguito di un incidente stradale. La Corte d’Appello di Lecce, nel 2019, aveva ridotto gli importi del risarcimento applicando le Tabelle di Milano del 2011, ignorando quelle aggiornate al 2018, nonostante la sentenza fosse intervenuta dopo la pubblicazione della nuova versione.

La vittima del sinistro aveva proposto ricorso in Cassazione, denunciando, tra l’altro, l’errata determinazione del danno biologico e l’omessa considerazione della personalizzazione del danno, liquidata solo nella misura del 15%, anziché nella percentuale minima del 25% prevista dalle tabelle aggiornate.

4. Le ragioni della Cassazione: il giudizio è in fieri fino alla decisione definitiva

Secondo la Corte, non trova applicazione la regola del tempus regit actum, in quanto le tabelle milanesi non attengono alla validità dell’atto processuale, ma solo all’esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno. Tale potere permane fino alla conclusione del giudizio di merito:

“[…] il rapporto giuridico che ha dato origine alla domanda risarcitoria non può ritenersi esaurito fintanto che pende il giudizio e non ha ancora trovato il dovuto integrale ristoro”.

Pertanto, la liquidazione del danno deve basarsi sui parametri vigenti al momento della decisione, non su quelli in vigore al tempo della sentenza di primo grado.

5. Applicazione d’ufficio della Tabella aggiornata: non serve istanza di parte

Un altro aspetto centrale riguarda la mancanza di richiesta espressa da parte del danneggiato. Secondo la Cassazione, una volta che il giudice abbia scelto di applicare le Tabelle milanesi, egli è tenuto ad utilizzare l’ultima versione, senza che ciò richieda una domanda specifica:

“[…] la manifestata intenzione di adottare un determinato criterio equitativo impone già di per sé l’obbligo (pena la violazione dell’art. 1226 c.c.) di applicare tale tabella nella sua versione più aggiornata al momento della liquidazione del danno”.

In sintesi, non è ammissibile che il giudice applichi tabelle superate, nemmeno per effetto di una presunta inerzia delle parti.

6. Conclusioni: la Cassazione annulla la sentenza d’appello

La Suprema Corte ha ritenuto erronea la decisione della Corte d’Appello di Lecce, nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabili le Tabelle milanesi aggiornate al 2018 per mancanza di una richiesta delle parti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, affinché venga effettuata una nuova liquidazione del danno secondo i criteri aggiornati.

7. Implicazioni pratiche per l’avvocato civilista

Questa sentenza conferma la necessità per il difensore di:

verificare sempre la versione aggiornata delle tabelle milanesi applicabili al momento della pronuncia; eccepire l’eventuale uso di tabelle obsolete anche in sede d’appello; comprendere che la liquidazione equitativa è soggetta a poteri officiosi del giudice, e non vincolata dalle richieste di parte sul criterio tabellare già scelto.

8. Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22183/2025 Tribunale di Milano – Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale (edizioni 2011 e 2018).

9. Conclusione

Questa pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza in evoluzione sulla liquidazione del danno non patrimoniale da sinistro stradale, ribadendo la centralità delle Tabelle di Milano e la loro obbligatorietà di applicazione nella versione più aggiornata. È un punto fermo per chi si occupa di risarcimento danni da incidente stradale, lesioni personali, diritto civile e responsabilità extracontrattuale.

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Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22183/2025 integrale, in formato pdf:

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