REATI AMBIENTALI: LA CASS. PENALE CONFERMA L’AUTONOMIA DI REATO DELLA COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI PERICOLOSI

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1. Introduzione

La Corte di Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza n. 29222 del 2025, ha affrontato un tema di particolare rilievo nel diritto penale ambientale: la qualificazione giuridica della combustione illecita di rifiuti pericolosi. La Suprema Corte ha precisato che, in tali casi, non trova applicazione una semplice aggravante della fattispecie generale di combustione illecita di rifiuti, bensì si configura un autonomo titolo di reato previsto dalla normativa vigente.

2. Il quadro normativo di riferimento

La disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), in particolare nell’art. 256-bis, introdotto dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 (convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6), che punisce la combustione illecita di rifiuti.

Il legislatore distingue:

la fattispecie base (comma 1), che riguarda rifiuti non pericolosi; la fattispecie relativa ai rifiuti pericolosi (comma 2), con un autonomo apparato sanzionatorio.

Tale distinzione non è di mero rilievo quantitativo, ma incide sulla struttura stessa del reato.

3. Il caso concreto

Nel giudizio oggetto della sentenza, l’imputato era stato condannato per combustione illecita di rifiuti, con contestazione riferita a rifiuti pericolosi.

Il ricorrente sosteneva che la previsione per i rifiuti pericolosi avesse natura di circostanza aggravante e non di fattispecie autonoma, con conseguente applicabilità del regime di bilanciamento delle circostanze di cui all’69 c.p.

4. La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che:

La previsione dell’art. 256-bis, comma 2, T.U.A. configura un autonomo reato, distinto dalla fattispecie base; Non si tratta di un’aggravante ma di una norma incriminatrice speciale, destinata a reprimere una condotta più grave per natura dell’oggetto materiale (rifiuti pericolosi); La ratio è la maggiore offensività insita nella combustione di sostanze pericolose per la salute e l’ambiente.

La Suprema Corte ha richiamato precedenti conformi, ribadendo che il reato di cui al comma 2 si perfeziona in presenza di condotte aventi ad oggetto rifiuti classificati come pericolosi ai sensi della normativa europea e nazionale.

5. Conseguenze pratiche della qualificazione

La qualificazione della fattispecie come reato autonomo comporta rilevanti effetti:

Esclusione del bilanciamento tra circostanze ex art. 69 c.p., non essendo presente una circostanza aggravante ma una fattispecie speciale; Applicazione diretta delle pene previste dal comma 2 dell’art. 256-bis T.U.A., più elevate rispetto a quelle della fattispecie base; Impatto sul termine di prescrizione, calcolato in base alla cornice edittale della fattispecie autonoma.

6. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 29222/2025 conferma l’orientamento rigoroso della Cassazione in materia di tutela penale dell’ambiente, valorizzando la differenza strutturale tra:

Combustione illecita di rifiuti ordinari (reato base); Combustione illecita di rifiuti pericolosi (reato autonomo).

Dal punto di vista operativo, la distinzione rafforza l’efficacia deterrente della normativa ambientale, evitando che la pericolosità intrinseca di certe sostanze venga attenuata dal regime delle aggravanti.

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Corte di Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza n. 29222/2025 integrale, in formato pdf:

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