SCREENSHOT E CHAT WHATSAPP NEL PROCESSO PENALE: LA CASSAZIONE CHIARISCE

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LA CASSAZIONE CHIARISCE LE REGOLE DI ACQUISIZIONE, UTILIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DELLA PROVA DIGITALE

Abstract
La prova digitale assume un ruolo sempre più rilevante nel processo penale, soprattutto nei procedimenti relativi agli atti persecutori, alle minacce, alla diffamazione e alle condotte realizzate attraverso piattaforme di messaggistica. La Corte di cassazione, con le sentenze n. 19992/2026, n. 6024/2026 e n. 32437/2026, ha contribuito a delineare i criteri giuridici per l’acquisizione e la valutazione degli screenshot delle conversazioni digitali, distinguendo tra la tutela costituzionale della corrispondenza e la produzione documentale effettuata da uno dei partecipanti alla comunicazione. Il principio fondamentale è che la legittima acquisizione dello screenshot non equivale automaticamente alla dimostrazione della sua autenticità, integrità e riferibilità all’imputato.
Parole chiave: screenshot nel processo penale; prova digitale; messaggi WhatsApp; acquisizione della corrispondenza; articolo 234 c.p.p.; articolo 254 c.p.p.; attendibilità della persona offesa; Cassazione 2026; informatica forense.

1. Introduzione: la prova digitale nel processo penale contemporaneo

La progressiva digitalizzazione delle relazioni interpersonali ha trasformato profondamente le modalità di commissione dei reati e, conseguentemente, gli strumenti attraverso i quali l’autorità giudiziaria ricostruisce i fatti penalmente rilevanti. Messaggi WhatsApp, SMS, comunicazioni di posta elettronica, contenuti pubblicati sulle piattaforme social e conversazioni attraverso applicazioni di messaggistica possono documentare minacce, molestie, atti persecutori, condotte diffamatorie e altre forme di aggressione alla libertà e alla dignità della persona.
In tale contesto, gli screenshot, ossia le immagini che riproducono quanto visualizzato sullo schermo di un dispositivo elettronico, costituiscono uno strumento probatorio di frequente utilizzazione. La loro diffusione, tuttavia, pone questioni giuridiche complesse: occorre stabilire quando possano essere acquisiti legittimamente, quale disciplina processuale sia applicabile, se sia indispensabile sequestrare il dispositivo originario e quali verifiche siano necessarie per accertare la genuinità del contenuto.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha affrontato progressivamente tali questioni, sviluppando un orientamento che riconosce la rilevanza documentale delle riproduzioni delle conversazioni digitali, senza sottrarle al controllo critico del giudice.

2. Natura giuridica dei messaggi digitali: corrispondenza o documento?

Uno dei passaggi fondamentali consiste nella distinzione tra la natura originaria della comunicazione e la sua successiva produzione processuale.
I messaggi di posta elettronica, gli SMS e le conversazioni WhatsApp conservati nella memoria di un dispositivo elettronico possono essere qualificati come corrispondenza, beneficiando della tutela prevista dall’articolo 15 della Costituzione, che protegge la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
Sul piano processuale, l’articolo 254 del codice di procedura penale disciplina il sequestro di corrispondenza presso gli operatori postali o telegrafici e presso gli altri soggetti indicati dalla disposizione, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. La sua applicazione deve essere coordinata con le disposizioni relative all’acquisizione dei dati informatici e alla tutela della riservatezza.
Diversa è l’ipotesi in cui uno dei partecipanti alla conversazione decida spontaneamente di consegnare agli investigatori una copia dei messaggi ricevuti o inviati. In questa situazione non si verifica, per il solo fatto della consegna, un’ingerenza autoritativa nella segretezza della comunicazione: il contenuto viene reso disponibile da un soggetto che ha partecipato allo scambio e che ne detiene legittimamente una rappresentazione.
La conversazione può quindi assumere, ai fini della sua produzione processuale, la natura di documento, riconducibile all’articolo 234 c.p.p., che consente l’acquisizione di documenti utili per l’accertamento dei fatti.
Questa distinzione è essenziale: la tutela costituzionale della corrispondenza non può essere interpretata come un divieto assoluto di utilizzare in giudizio comunicazioni che uno dei loro legittimi destinatari abbia deciso di produrre.

3. La sentenza n. 19992/2026: le modalità di acquisizione della corrispondenza

Con la sentenza n. 19992 del 29 maggio 2026, la Corte di cassazione ha affrontato il problema delle modalità di acquisizione dei messaggi digitali, distinguendo l’iniziativa del partecipante alla conversazione dall’acquisizione operata attraverso l’intervento dell’autorità.
Quando la corrispondenza viene messa a disposizione da uno dei soggetti che hanno preso parte allo scambio comunicativo, la produzione può essere valutata secondo le regole della prova documentale, senza che debba necessariamente essere attivata la procedura del sequestro di corrispondenza.
La soluzione muta quando i messaggi siano acquisiti da soggetti estranei alla conversazione. In tale ipotesi, la qualificazione della comunicazione come corrispondenza e le modalità attraverso cui viene appresa assumono una rilevanza decisiva, rendendo necessario verificare il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.
Non è dunque sufficiente affermare, in termini generali, che ogni messaggio digitale debba essere acquisito mediante sequestro oppure, all’opposto, che ogni screenshot possa essere liberamente prodotto. La legittimità dell’acquisizione dipende dalle concrete modalità di reperimento, dalla disponibilità del contenuto e dalla posizione del soggetto che lo consegna.

4. Gli screenshot come prova documentale: la sentenza n. 34212/2024

Già con la sentenza n. 34212 del 10 settembre 2024, la Cassazione aveva riconosciuto la possibilità di utilizzare gli screenshot delle conversazioni telefoniche e telematiche per dimostrare condotte penalmente rilevanti, tra cui gli atti persecutori.
Le immagini delle schermate, quando legittimamente acquisite e prodotte in giudizio, possono essere qualificate come documenti e sottoposte alla valutazione del giudice. La loro utilizzabilità non dipende, in via automatica, dalla preventiva acquisizione materiale del telefono sul quale erano visualizzati i messaggi.
Il principio assume particolare rilievo nei procedimenti per stalking, nei quali la reiterazione delle comunicazioni, il loro contenuto, la frequenza e la successione temporale possono contribuire a ricostruire la condotta contestata e i suoi effetti sulla persona offesa.
Tuttavia, la qualificazione come documento non attribuisce allo screenshot un valore probatorio privilegiato. Il giudice deve esaminarlo insieme agli altri elementi disponibili, verificando la coerenza del contenuto, il contesto della conversazione e la sua compatibilità con la restante ricostruzione dei fatti.

5. La sentenza n. 11743/2025: la produzione da parte della persona offesa

La sentenza n. 11743 del 25 marzo 2025 si inserisce nel medesimo orientamento, con riferimento alla produzione, da parte della persona offesa, di screenshot che documentano messaggi e contenuti riguardanti la propria persona.
Quando la riproduzione viene fornita da chi ha partecipato alla comunicazione, non ricorre automaticamente la medesima esigenza di tutela che caratterizza l’acquisizione della corrispondenza mediante un’ingerenza di terzi nella sfera riservata dei comunicanti.
La disponibilità del contenuto da parte della vittima può dunque consentirne la produzione documentale, ferma restando la necessità di accertare le circostanze concrete dell’acquisizione e l’eventuale presenza di diritti o interessi ulteriori meritevoli di protezione.
Il punto centrale non è soltanto chi abbia materialmente realizzato lo screenshot, ma anche chi abbia partecipato alla comunicazione, come sia stato ottenuto il documento e quali garanzie siano necessarie nel caso specifico.

6. La sentenza n. 6024/2026: quando è necessaria una perizia informatica?

Uno dei profili più delicati riguarda la contestazione dell’autenticità delle conversazioni. L’imputato può sostenere che i messaggi non siano stati effettivamente scritti o inoltrati da lui, che la trascrizione sia incompleta oppure che il contenuto sia stato alterato o estrapolato dal contesto.
Con la sentenza n. 6024 del 13 febbraio 2026, la Cassazione ha chiarito che l’acquisizione della trascrizione delle conversazioni effettuata dalla persona offesa non comporta, in ogni caso, l’obbligo di apprendere il dispositivo elettronico originale.
La necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo deve essere valutata concretamente, considerando, tra gli altri elementi, la credibilità della persona offesa, l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e le specifiche contestazioni difensive.
Ne deriva che la perizia informatica non costituisce un adempimento automaticamente obbligatorio ogni volta che vengano prodotti screenshot o trascrizioni di chat. Può tuttavia risultare decisiva quando emergano dubbi tecnici specifici sulla provenienza, sulla completezza, sulla sequenza temporale o sull’integrità delle comunicazioni.
Occorre quindi distinguere tra il diritto della difesa di contestare l’affidabilità della prova e la pretesa, non sempre fondata, che qualsiasi contestazione imponga necessariamente un accertamento tecnico. La decisione sulla necessità della perizia deve dipendere dalle questioni effettivamente controverse e dalla loro rilevanza ai fini del giudizio.

7. La sentenza n. 32437/2026: screenshot e integrità del dato informatico

La sentenza n. 32437/2026 affronta il rapporto tra screenshot e regole destinate a garantire l’integrità del dato informatico, distinguendo la rappresentazione visiva di un contenuto digitale dal dato informatico originario.
Lo screenshot è una riproduzione di ciò che appare sul display del dispositivo in un determinato momento. In quanto rappresentazione visiva, può essere qualificato come documento e acquisito secondo le regole processuali pertinenti, senza che a ogni sua produzione debbano applicarsi automaticamente tutte le disposizioni concepite per assicurare la conservazione e l’integrità dei documenti informatici nativi.
Questa impostazione, tuttavia, non deve essere interpretata nel senso che la genuinità dello screenshot sia irrilevante o che qualsiasi immagine di una conversazione sia necessariamente attendibile. L’assenza di un obbligo generalizzato di applicare una determinata disciplina tecnica non elimina il dovere di verificare, quando necessario, la corrispondenza tra la riproduzione e il contenuto originario.
La distinzione tra ammissibilità processuale e affidabilità probatoria è pertanto fondamentale: un documento può essere legittimamente acquisito e, nondimeno, risultare insufficiente a dimostrare il fatto contestato.

8. La libera valutazione del giudice e il diritto di difesa

La produzione documentale degli screenshot non determina un automatismo decisorio. Il giudice deve valutarli secondo i criteri generali del processo penale, considerando la loro provenienza, il contenuto, il contesto e gli eventuali elementi di riscontro.
La libera valutazione non equivale ad arbitrarietà: la decisione deve essere motivata e confrontarsi con le contestazioni difensive pertinenti. In particolare, devono essere considerate le eventuali incongruenze, l’assenza di parti della conversazione, le anomalie nelle date e negli orari, la mancanza di elementi sufficienti per identificare il mittente e l’eventuale disponibilità di dati originali idonei a chiarire le circostanze controverse.
Sul piano tecnico, l’acquisizione del dispositivo originario, l’esportazione della chat, la conservazione dei metadati e l’esame forense possono fornire elementi utili, soprattutto quando la prova sia contestata in modo specifico. La scelta delle verifiche deve essere proporzionata alla natura del dubbio e alla rilevanza del dato per la decisione.
È altresì necessario evitare che la semplice presenza di un nome, di una fotografia del profilo o di un numero telefonico in una schermata venga considerata, isolatamente, una dimostrazione incontrovertibile dell’identità dell’autore. L’attribuzione del messaggio deve essere valutata alla luce di tutti gli elementi disponibili.

9. Implicazioni operative per accusa e difesa

Per la persona offesa, la conservazione tempestiva delle conversazioni, degli screenshot e degli eventuali dispositivi originali può risultare determinante per documentare condotte reiterate e ricostruire l’evoluzione dei fatti. È opportuno evitare modifiche, ritagli o annotazioni che possano rendere più difficile la verifica della rappresentazione, conservando, ove possibile, la conversazione completa e le informazioni contestuali.
Per la difesa dell’imputato, la contestazione della prova digitale deve essere specifica e tecnicamente pertinente. È necessario individuare le questioni effettivamente controverse: identificazione dell’autore, integrità del contenuto, completezza della conversazione, collocazione temporale, modalità di acquisizione e coerenza con gli altri elementi probatori.
La strategia difensiva può richiedere l’esame del dispositivo originale, l’acquisizione di ulteriori messaggi, una consulenza tecnica o una perizia, quando ne ricorrano i presupposti. Non è sufficiente invocare in astratto la possibilità di manipolazione degli screenshot: occorre spiegare quali anomalie o circostanze concrete giustifichino ulteriori verifiche.
In ogni caso, il diritto alla prova e il diritto di difesa devono essere bilanciati con le garanzie costituzionali relative alla segretezza delle comunicazioni, alla riservatezza e alla legittimità dell’acquisizione.

10. Conclusioni

L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità conferma il ruolo centrale della prova digitale nell’accertamento dei reati commessi attraverso strumenti di comunicazione elettronica. Gli screenshot delle conversazioni possono essere acquisiti come documenti e valutati dal giudice, soprattutto quando siano prodotti da una persona che ha partecipato allo scambio comunicativo.
Tale principio non esclude, tuttavia, la necessità di distinguere le modalità legittime di acquisizione dalla successiva verifica dell’autenticità e dell’attendibilità del contenuto. Né comporta che il sequestro del dispositivo, l’esame tecnico o la perizia siano sempre superflui: la loro necessità dipende dalle circostanze del caso concreto e dalla consistenza delle contestazioni.
La corretta gestione della prova digitale richiede, pertanto, una lettura coordinata delle norme processuali, delle garanzie costituzionali e delle conoscenze tecniche necessarie a ricostruire i fatti. È in questo spazio di intersezione tra diritto penale, procedura penale e informatica forense che si misura l’effettività del diritto di difesa e la qualità dell’accertamento giudiziario.

11. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, con sede in Piazza Mazzini, Roma, opera nell’ambito del diritto penale e della tutela giudiziaria, affrontando questioni che richiedono un’analisi rigorosa delle prove e delle garanzie processuali.
In materia di prova digitale, l’attività professionale può riguardare la valutazione della legittimità dell’acquisizione di messaggi e screenshot, l’esame della documentazione prodotta, l’individuazione delle criticità relative all’autenticità e alla completezza delle conversazioni e la predisposizione delle iniziative difensive o delle richieste istruttorie pertinenti.
Lo Studio presta inoltre attenzione ai profili di responsabilità penale connessi a condotte realizzate mediante piattaforme digitali, comprese le fattispecie di minaccia, diffamazione e atti persecutori, nonché alla tutela della persona offesa e alla salvaguardia delle garanzie dell’imputato.
L’approccio giuridico integra l’analisi della normativa sostanziale e processuale con l’esame critico degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, al fine di individuare gli strumenti più appropriati per la tutela dei diritti e degli interessi assistiti.
Studio Legale Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, Roma
Sito web: studiolegale-bonannisaraceno.com
Aree di attività: diritto penale, diritto civile, diritto societario, diritto della crisi d’impresa, diritto tributario e diritto del lavoro.

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