PENALE: QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE AMBIENTALE

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Reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal Codice Penale


1. Cos’è la responsabilità penale ambientale

La responsabilità penale ambientale riguarda l’attribuzione di responsabilità a persone fisiche (e, in alcuni casi, anche giuridiche) per condotte che violano norme a tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della salute pubblica.

Essa trova fondamento sia in disposizioni codicistiche (come gli articoli 434 c.p. o 452-bis e ss. c.p.) sia nella normativa speciale, in particolare nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), nonché in normative europee recepite in Italia.


2. I reati ambientali nel Codice Penale

Con la Legge 68/2015, il legislatore italiano ha introdotto nel Codice Penale un nuovo Titolo VI-bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”, che comprende:

  • Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale
    Reato che punisce chi cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, del suolo o degli ecosistemi.
  • Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale
    Sanziona alterazioni irreversibili dell’equilibrio di un ecosistema o effetti particolarmente estesi o duraturi dell’inquinamento.
  • Art. 452-quinquies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
  • Art. 452-sexies c.p. – Impedimento del controllo
    Reato residuale che colpisce chi ostacola o elude controlli ambientali da parte delle autorità pubbliche.

Questi reati si caratterizzano per la loro struttura complessa e per l’uso di concetti tecnico-scientifici (es. “deterioramento misurabile”) che richiedono accertamenti peritali.


3. La normativa speciale: D.Lgs. 152/2006

Il Testo Unico Ambientale contiene numerose disposizioni penali, soprattutto in tema di:

  • Scarichi idrici illeciti
  • Emissioni in atmosfera non autorizzate
  • Gestione illecita di rifiuti
  • Bonifiche non eseguite o falsamente dichiarate
  • Violazioni delle prescrizioni AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)

Molti di questi illeciti sono contravvenzioni, ma possono concorrere con i delitti previsti dal Codice Penale, generando un sistema composito e talvolta di difficile lettura.


4. Soggetti responsabili: posizione di garanzia e principio di effettività

Come chiarito dalla Cassazione n. 25731/2025, la responsabilità penale ambientale si fonda sulla titolarità di una posizione di garanzia, che può derivare da:

  • Investitura formale (datore di lavoro, dirigente ambientale, legale rappresentante)
  • Esercizio di fatto delle funzioni (principio di effettività)

Deve essere dimostrata la concretezza del potere-dovere di controllo e di gestione del rischio ambientale. Non basta una carica formale: serve l’effettiva possibilità di prevenire l’evento lesivo.


5. Responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001)

Per alcuni reati ambientali è prevista anche la responsabilità amministrativa dell’ente (impresa o società), se:

  • Il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente
  • L’autore è un soggetto in posizione apicale o sottoposto a direzione altrui
  • L’ente non ha adottato efficaci modelli organizzativi di prevenzione

Questo meccanismo amplia la sfera di tutela penale, richiedendo alle imprese una compliance ambientale rafforzata.


6. Orientamenti giurisprudenziali recenti

La giurisprudenza ha affermato che:

  • La mera titolarità di una qualifica aziendale non è sufficiente per configurare la responsabilità penale, se non è accompagnata dall’effettivo esercizio di poteri decisionali (Cass., Sez. III, n. 25731/2025).
  • In caso di gestione collettiva dell’azienda, la responsabilità può essere ripartita tra più soggetti, ma richiede l’accertamento della sfera di controllo di ciascuno.
  • L’imprudenza nella gestione dei rifiuti o delle emissioni può integrare anche il reato di disastro ambientale, se gli effetti sono gravi e diffusi.

7. Conclusioni

La responsabilità penale ambientale si fonda su un equilibrio tra la necessità di tutelare beni primari come ambiente e salute pubblica e la corretta individuazione delle responsabilità individuali.

L’evoluzione normativa e l’interpretazione giurisprudenziale – come dimostrato dalla sentenza n. 25731/2025 – pongono al centro il principio di effettività, imponendo un’attenta verifica del ruolo concreto del soggetto nella gestione delle attività pericolose.


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Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 25731/2025 integrale, in formato pdf:

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