
Vitalizio alle vittime del dovere e diritti degli eredi: la Cassazione ribadisce il requisito del “figlio a carico”
(Nota a Cass., ord. n. 3620/2026)
Introduzione
La trasmissibilità del vitalizio previsto per le vittime del dovere costituisce tema di particolare rilevanza sistematica, soprattutto nei casi di decesso per patologie asbesto-correlate. Con l’ordinanza n. 3620/2026, la Corte di Cassazione ribadisce un orientamento rigoroso: il diritto allo speciale assegno vitalizio in favore dei figli superstiti è subordinato alla prova dello stato di effettivo carico al momento del decesso della vittima. Il contributo analizza la decisione, il quadro normativo di riferimento e le ricadute applicative.
1. Il caso: decesso per esposizione ad amianto e riconoscimento dello status di vittima del dovere
La vicenda trae origine dal decesso, avvenuto il 29 dicembre 2012, di un ex capitano di fregata della Marina Militare Italiana, colpito da patologia tumorale contratta a seguito di prolungata esposizione all’amianto nel corso del servizio.
Allo stesso era stato riconosciuto in via amministrativa lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, L. n. 266/2005.
A seguito del decesso, i figli del militare agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento dei benefici economici spettanti ai superstiti, tra cui lo speciale assegno vitalizio.
2. La decisione della Corte d’Appello di Roma
La Corte d’Appello di Roma, pronunciando nel contraddittorio con il Ministero della Difesa, accoglieva il gravame dei figli superstiti, ritenendo che la normativa di riferimento non contenesse una definizione sufficientemente puntuale del concetto di “figli a carico”.
Secondo i giudici di merito, l’espressione normativa sarebbe stata idonea a ricomprendere anche figli non conviventi e maggiorenni, purché privi di autonomia economica.
3. Il ricorso del Ministero della Difesa
Il Ministero della Difesa proponeva ricorso per Cassazione, contestando la spettanza dei benefici in favore dei figli superstiti in quanto non risultava provato lo stato di carico economico rispetto alla vittima del dovere al momento del decesso.
I figli, con controricorso, insistevano invece sull’asserita ambiguità della normativa, sostenendo un’interpretazione estensiva del requisito soggettivo.
4. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 3620/2026, la Cassazione accoglie il ricorso del Ministero, riformando la decisione della Corte d’Appello.
I Supremi Giudici richiamano espressamente l’arresto delle Sezioni Unite n. 34713/2025, chiarendo che:
non sussiste alcun diritto allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004 in favore dei figli superstiti che non risultino fiscalmente ed economicamente a carico della vittima del dovere.
La Corte ribadisce che il requisito del “figlio a carico” non può essere dilatato sino a ricomprendere situazioni di mera non autosufficienza economica, in assenza di un rapporto stabile e continuativo di mantenimento.
5. Inquadramento sistematico: vittime del dovere e assegno vitalizio
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, volto a preservare la ratio compensativa e solidaristica della normativa sulle vittime del dovere, evitando interpretazioni eccessivamente estensive della platea dei beneficiari.
Il diritto allo speciale assegno vitalizio:
- non ha natura successoria automatica;
- presuppone una condizione soggettiva qualificata;
- richiede la prova rigorosa dello stato di carico al momento del decesso.
6. Implicazioni pratiche e onere probatorio
Dal punto di vista applicativo, l’ordinanza rafforza l’onere probatorio in capo ai superstiti, i quali devono dimostrare:
- la dipendenza economica effettiva;
- la continuità del sostegno finanziario;
- l’assenza di autonomia reddituale.
In difetto, la domanda di riconoscimento del vitalizio è destinata al rigetto.
Vittime del dovere e diritti dei figli superstiti: distinzione tra assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio
(Nota a Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 34713/2025)
Introduzione
Con la sentenza n. 34713/2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione chiariscono in modo definitivo il regime giuridico dei benefici economici spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere, distinguendo nettamente tra assegno vitalizio ex L. n. 407/1998 e speciale assegno vitalizio ex L. n. 206/2004. La pronuncia, accogliendo parzialmente il ricorso del Ministero della Difesa, risolve un contrasto interpretativo rilevante nella prassi giudiziaria, con significative ricadute applicative.
1. Il quadro normativo di riferimento
La controversia riguarda due diverse provvidenze economiche riconosciute alle vittime del dovere e ai loro superstiti:
- assegno vitalizio mensile, oggi pari a circa 500 euro, previsto dall’art. 2 della L. n. 407/1998;
- speciale assegno vitalizio, pari a 1.033 euro mensili, previsto dall’art. 5, comma 3, della L. n. 206/2004.
L’estensione di tali benefici alle vittime del dovere è avvenuta tramite il combinato disposto dell’art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005 e dell’art. 2, commi 105 e 106, L. n. 244/2007, che ha equiparato – entro certi limiti – la relativa disciplina a quella delle vittime del terrorismo.
2. La decisione della Corte d’Appello di Genova
La Corte d’Appello di Genova aveva confermato la sentenza di primo grado che riconosceva entrambi gli assegni vitalizi ai figli superstiti di un dipendente militare del Ministero della Difesa, deceduto e riconosciuto vittima del dovere.
Secondo la Corte distrettuale:
- la convivenza e lo stato di carico non costituivano requisito necessario per i figli maggiorenni;
- l’estensione delle provvidenze alle vittime del dovere implicava l’integrale applicazione della disciplina prevista per le vittime del terrorismo;
- la platea dei beneficiari doveva quindi ricomprendere anche i figli maggiorenni non a carico, pur in presenza del coniuge superstite.
3. Il ricorso del Ministero della Difesa
Avverso tale interpretazione ha proposto ricorso l’amministrazione, censurando l’automatica estensione della platea dei superstiti anche con riferimento allo speciale assegno vitalizio, in assenza di un espresso intervento legislativo.
Il Ministero ha sostenuto la necessità di distinguere tra le due provvidenze, valorizzando la diversa funzione e il diverso fondamento normativo di ciascun beneficio.
4. Il principio delle Sezioni Unite: “soluzioni differenziate”
Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 34713/2025, accolgono parzialmente il ricorso del Ministero, affermando un principio di sistema di particolare rilevanza:
si impongono soluzioni differenziate in relazione a ciascuno dei due benefici in controversia.
4.1. Assegno vitalizio ex L. n. 407/1998
Secondo il Supremo Collegio, l’assegno vitalizio non reversibile di cui alla L. n. 407/1998:
- spetta anche ai figli superstiti economicamente autonomi;
- è riconoscibile pur in presenza del coniuge superstite;
- non richiede lo stato di carico fiscale al momento del decesso della vittima.
Tale beneficio risponde a una logica solidaristica ampia, che consente una maggiore estensione soggettiva.
4.2. Speciale assegno vitalizio ex L. n. 206/2004
Diversa è la disciplina dello speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili. Le Sezioni Unite chiariscono che:
- l’estensione alle vittime del dovere non comporta una modifica della categoria dei superstiti;
- resta fermo l’ordine di priorità stabilito dall’art. 6 della L. n. 466/1980;
- i figli maggiorenni non conviventi e non a carico non hanno diritto allo speciale assegno, se non rientrano nell’ordine legale dei superstiti.
5. Profili costituzionali e discrezionalità legislativa
La Corte esclude che tale interpretazione determini profili di illegittimità costituzionale. La Costituzione, infatti:
- non riconosce una categoria autonoma di “vittime” meritevole di tutela rafforzata;
- consente al legislatore ampi margini di discrezionalità nella modulazione delle provvidenze assistenziali.
I parametri degli artt. 2 e 3 Cost. risultano rispettati, secondo la giurisprudenza costituzionale, proprio in virtù della ragionevolezza della distinzione operata dal legislatore.
6. Il principio di diritto enunciato
La Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto, vincolante per il giudice del rinvio:
- l’assegno vitalizio ex L. n. 407/1998 spetta ai figli superstiti anche se economicamente autonomi e non a carico;
- lo speciale assegno vitalizio ex L. n. 206/2004 spetta solo ai superstiti individuati secondo l’ordine di cui all’art. 6 L. n. 466/1980.
L’ordine di priorità dei superstiti stabilito dall’art. 6 della L. 13 agosto 1980, n. 466 – richiamato anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., Sez. Un., n. 34713/2025) – individua in modo tassativo i soggetti aventi diritto alle provvidenze più incisive, tra cui lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004.
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Ordine legale dei superstiti ex art. 6 L. n. 466/1980
L’erogazione dei benefici avviene secondo il seguente ordine di priorità, con esclusione dei soggetti collocati nei gradi successivi finché vi sia un avente diritto nel grado precedente:
- Coniuge superstite
(anche se non convivente, purché non separato con addebito); - Figli
legittimi, legittimati, naturali o adottivi solo in mancanza del coniuge superstite; - Genitori
in mancanza del coniuge e dei figli; - Fratelli e sorelle
conviventi e a carico della vittima, in mancanza di coniuge, figli e genitori.
Effetti applicativi chiariti dalla Cassazione
Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, in particolare dalle Sezioni Unite:
- i figli maggiorenni, non conviventi e non a carico
👉 non hanno diritto allo speciale assegno vitalizio se è presente il coniuge superstite; - il criterio dell’ordine legale prevale su ogni valutazione di autonomia economica;
- l’estensione alle vittime del dovere delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo non modifica la platea dei superstiti stabilita dalla L. n. 466/1980.
Sintesi conclusiva
✔ Speciale assegno vitalizio (L. 206/2004) → spettanza subordinata all’ordine dell’art. 6 L. 466/1980
✔ Figli superstiti → titolari solo in assenza del coniuge superstite
✔ Autonomia economica → irrilevante ai fini dell’ordine di priorità
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