DIRITTO ALLA SALUTE: LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE RICONOSCONO IL REATO DI EPIDEMIA COLPOSA IN FORMA OMISSIVA INERENTE ALLA GESTIONE DEL COVID-19

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Il 10 aprile 2025, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno pronunciato una storica sentenza (n. 27515/2025) che ridefinisce profondamente i confini del reato di epidemia colposa previsto dall’art. 452 c.p., aprendo scenari giuridici inediti sulla gestione della pandemia da Covid-19 e sulla responsabilità delle pubbliche amministrazioni.

Con questa decisione, la Suprema Corte ha stabilito che il reato di epidemia colposa è configurabile anche in forma omissiva, superando l’interpretazione restrittiva che, fino a oggi, limitava la punibilità alla sola condotta commissiva materiale, ossia alla diffusione attiva e volontaria del virus. Si tratta di una svolta giurisprudenziale che potrebbe riaprire numerosi procedimenti penali archiviati o sospesi in tutta Italia, relativi alle presunte omissioni avvenute durante l’emergenza sanitaria del 2020.

Epidemia colposa: verso una nozione a forma libera

Le motivazioni della sentenza, depositate in data 28 luglio 2025, confermano l’orientamento innovativo delle Sezioni Unite: secondo i giudici, il reato di epidemia, anche nella sua forma colposa, ha assunto oggi una “forma libera”, svincolata dalla sola trasmissione fisica del patogeno.

La Corte ha sottolineato che l’evoluzione delle emergenze sanitarie, unitamente al ruolo attivo e pervasivo delle pubbliche autorità nella gestione del rischio epidemico, impone una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma incriminatrice. In questa prospettiva, sono da ritenersi penalmente rilevanti anche condotte omissive, cioè l’omissione di atti dovuti che avrebbero potuto impedire la propagazione del contagio.

Le omissioni rilevanti secondo la Cassazione

Tra le condotte omissive individuate come potenzialmente idonee a integrare il reato di epidemia colposa, la sentenza delle Sezioni Unite menziona espressamente:

La mancata distribuzione tempestiva dei dispositivi di protezione individuale (DPI); L’assenza di formazione specifica del personale sanitario per affrontare situazioni emergenziali; La carente o inesistente informazione alla popolazione sul rischio sanitario.

Si tratta di condotte attribuibili a soggetti pubblici, cui era demandato un dovere giuridico di protezione della salute collettiva ai sensi dell’art. 32 della Costituzione. La mancata attuazione di misure preventive efficaci, secondo la Suprema Corte, può quindi fondare un giudizio di responsabilità penale per omissione, qualora si dimostri il nesso di causalità tra l’omissione e l’evento epidemico.

Implicazioni processuali e profili di responsabilità

Questa svolta giurisprudenziale ha immediatamente riacceso il dibattito sull’accertamento delle responsabilità penali nella gestione dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle condotte di ministri, dirigenti sanitari e autorità locali.

Lo studio legale Bonanni Saraceno ha accolto con favore la suddetta decisione della Corte, in quanto grazie ad essa si potranno aprire nuovi procedimenti per far valere i diritti violati delle vittime del Covid-19, offrendo finalmente uno strumento giuridico per valutare la negligenza istituzionale e le omissioni strategiche che, secondo anche gli attuali ricorrenti dello studio, avrebbero aggravato il numero di vittime.

Conclusioni

La sentenza n. 27515/2025 delle Sezioni Unite rappresenta un punto di svolta nel diritto penale sanitario, ampliando l’ambito applicativo del reato di epidemia colposa e adeguandolo alle complesse dinamiche della sanità pubblica contemporanea. Con l’introduzione della forma omissiva tra le condotte penalmente rilevanti, la Cassazione apre la strada a una maggiore effettività della tutela penale della salute pubblica, ponendo le basi per un riesame critico delle omissioni istituzionali che hanno segnato la gestione della pandemia.

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Foto

Sentenza n. 27515/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione integrale, in formato pdf:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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