LAVORO: LA CASSAZIONE CONFERMA LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ANCHE PER L’INFORTUNIO OCCORSO AL LAVORATORE IMPRUDENTE

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Sicurezza sul lavoro: la Cassazione ribadisce la responsabilità del datore di lavoro negli infortuni (Cass. n. 26021/2025)

Introduzione

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei cardini del diritto del lavoro e della responsabilità datoriale. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26021/2025 riafferma con forza il principio secondo cui il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, anche quando quest’ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o negligente.

Questa pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che rafforza l’obbligo datoriale di prevenzione, ponendo l’accento sull’ampiezza degli obblighi organizzativi e formativi a carico del datore di lavoro.


Il principio affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha chiarito che il datore di lavoro non può esimersi da responsabilità invocando l’imprudenza del lavoratore, a meno che quest’ultima non sia del tutto abnorme, imprevedibile e inevitabile.
Secondo la Cassazione:

  • il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa (D.Lgs. 81/2008);
  • deve assicurare formazione, informazione e addestramento adeguati ai dipendenti;
  • deve predisporre procedure organizzative e sistemi di vigilanza efficaci.

In altre parole, l’obbligo datoriale ha carattere ampio e inderogabile, tanto che eventuali condotte colpose del lavoratore non escludono, di regola, la responsabilità del datore di lavoro.


Sicurezza sul lavoro e responsabilità datoriale

Il sistema normativo italiano in materia di sicurezza sul lavoro attribuisce al datore una vera e propria posizione di garanzia, che si traduce in un dovere di protezione della salute fisica e psichica del lavoratore.
La Cassazione ha più volte ribadito che:

  • l’infortunio costituisce indice di una carenza organizzativa o preventiva da parte del datore;
  • la colpa del lavoratore non esclude ma, al più, può concorrere con quella datoriale;
  • solo la condotta “esorbitante e imprevedibile” del dipendente può interrompere il nesso di causalità.

La pronuncia n. 26021/2025 conferma quindi l’orientamento volto a rafforzare il principio di massima tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’art. 2087 c.c. e con la normativa di derivazione europea.


Implicazioni pratiche per aziende e lavoratori

Per le imprese, la decisione evidenzia l’importanza di:

  • implementare piani di sicurezza aggiornati e conformi alle normative;
  • garantire formazione continua ai dipendenti, con verifiche sull’effettiva comprensione delle procedure;
  • predisporre sistemi di vigilanza e controllo per prevenire comportamenti rischiosi;
  • documentare accuratamente tutte le attività svolte in materia di sicurezza.

Per i lavoratori, la sentenza rappresenta una garanzia di tutela rafforzata, confermando che il datore di lavoro non può sottrarsi agli obblighi prevenzionistici e risponde civilmente e penalmente in caso di infortuni.


Conclusioni: il ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno

La sentenza n. 26021/2025 della Corte di Cassazione rafforza il principio secondo cui la sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo formale, ma un dovere sostanziale e inderogabile del datore di lavoro.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, con comprovata esperienza nel diritto del lavoro e nella responsabilità datoriale, offre assistenza qualificata sia ai lavoratori che hanno subito infortuni, sia alle aziende che necessitano di consulenza in materia di prevenzione e gestione dei rischi.

Grazie a un approccio multidisciplinare e scientificamente fondato, lo Studio è un punto di riferimento per le controversie in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali e sicurezza aziendale, garantendo tutela legale e strategie efficaci di prevenzione e difesa.


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Foto

Cass. Civ., ordinanza n. n. 26021/2025 integrale, in formato pdf:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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