
La locuzione latina “cuius commoda eius et incommoda” è un principio giuridico molto noto, utilizzato soprattutto nel diritto civile.
📜 Significato
Letteralmente significa:
“Di chi sono i vantaggi, di lui siano anche gli svantaggi.”
⚖️ Spiegazione giuridica
Il principio esprime un’idea di equilibrio e responsabilità:
chi trae beneficio da una determinata situazione giuridica deve anche sopportarne le conseguenze negative.
In altre parole:
- non si possono accettare solo i vantaggi (commoda)
- senza assumersi anche gli svantaggi (incommoda)
📚 Applicazioni pratiche
Questo brocardo viene richiamato in vari ambiti:
- Contratti → una parte che beneficia di un accordo deve accettarne anche gli oneri
- Responsabilità civile → chi trae utilità da un’attività può rispondere dei rischi connessi
- Successioni → l’erede accetta sia attivo che passivo dell’eredità
🧠 Logica sottostante
Il principio riflette un criterio di:
- correttezza
- equità
- coerenza del sistema giuridico
ed è spesso utilizzato anche come argomento interpretativo in giurisprudenza.
Responsabilità sanitaria e responsabilità solidale: la recente pronuncia della Corte d’Appello di Palermo (sent. 25 febbraio 2026 n. 504)
Introduzione
La responsabilità sanitaria rappresenta uno dei settori più complessi e dinamici del diritto civile, in cui si intrecciano profili contrattuali, organizzativi e professionali. La recente sentenza della Corte d’Appello di Palermo (25 febbraio 2026, n. 504) offre un’importante occasione per ribadire principi consolidati in materia di responsabilità della struttura sanitaria e del medico, con rilevanti implicazioni applicative anche in ambito risarcitorio.
L’analisi della pronuncia consente altresì di valorizzare l’esperienza e le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno, da anni impegnato nella tutela dei diritti dei pazienti e nella gestione del contenzioso sanitario complesso.
La responsabilità solidale di struttura sanitaria e medico
La Corte d’Appello di Palermo ha affermato con chiarezza che la responsabilità della struttura ospedaliera e quella del medico dipendente trovano una comune radice nell’inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
Ne consegue che:
- accertata la condotta negligente o imperita del sanitario;
- risulta automaticamente configurabile la responsabilità solidale tra medico e struttura.
Tale impostazione si fonda sul noto principio “cuius commoda eius et incommoda”, secondo cui chi trae vantaggio da un’attività deve sopportarne anche i rischi.
In ambito sanitario, ciò si traduce in un criterio di imputazione oggettivo, fondato sul rischio connesso all’organizzazione dell’attività medica.
Il fondamento normativo: artt. 1218 e 1228 c.c.
La responsabilità della struttura sanitaria si articola su un duplice piano:
1. Responsabilità contrattuale diretta (art. 1218 c.c.)
La struttura risponde per:
- carenze organizzative;
- insufficienza di mezzi e attrezzature;
- inadeguatezza del personale;
- disfunzioni nei servizi accessori (es. assistenza alberghiera).
2. Responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.)
La struttura risponde altresì:
- per il comportamento colposo o doloso dei sanitari;
- anche se non legati da rapporto di lavoro subordinato.
Il medico viene qualificato come ausiliario del debitore, con conseguente estensione automatica della responsabilità alla struttura.
Elemento decisivo è che:
la struttura si avvalga dell’opera del sanitario nell’adempimento dell’obbligazione, risultando irrilevante la natura del rapporto interno.
Il limite: l’autonoma iniziativa del medico
La responsabilità della struttura può essere esclusa solo in ipotesi eccezionali, ovvero quando il comportamento del medico:
- sia autonomo ed esorbitante rispetto alle mansioni;
- sia posto in essere per finalità personali o estranee al servizio;
- non presenti alcun nesso di “occasionalità necessaria” con l’attività svolta.
In tali casi, viene meno l’applicabilità dell’art. 1228 c.c., con conseguente imputazione esclusiva al sanitario.
Il rischio organizzativo e la responsabilità dell’ente
La Corte ribadisce che la responsabilità dell’ente sanitario:
- non si fonda sulla colpa (culpa in eligendo o in vigilando);
- bensì sul rischio connaturato all’utilizzo di terzi nell’adempimento.
L’ente risponde, quindi, di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla posizione del medico nei confronti del paziente, ossia:
- del contatto diretto con il paziente;
- della fiducia riposta nella struttura;
- dell’inserimento del sanitario nell’organizzazione ospedaliera.
L’obbligazione sanitaria e il risultato dovuto
Sia il medico sia la struttura sono tenuti a garantire un risultato conforme ai criteri di normalità, valutato in relazione a:
- condizioni del paziente;
- complessità della patologia;
- livello tecnico-scientifico disponibile (stato dell’arte);
- organizzazione dei mezzi e delle risorse.
Il risultato atteso non è una guarigione certa, ma una prestazione:
- diligente;
- tecnicamente adeguata;
- conforme alle linee guida e buone pratiche cliniche.
La diligenza del professionista sanitario
La pronuncia sottolinea come la diligenza del medico debba essere valutata in concreto, tenendo conto di:
- grado di specializzazione;
- difficoltà dell’intervento;
- dotazione tecnologica disponibile.
Il sanitario è tenuto a:
- valutare i limiti della propria competenza;
- ricorrere, se necessario, a consulti specialistici;
- adottare tutte le misure idonee a compensare eventuali carenze strutturali.
Qualora tali carenze non siano superabili, sorge l’obbligo di:
- informare adeguatamente il paziente;
- suggerire il trasferimento presso una struttura più idonea (se non vi è urgenza).
Il ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno nella responsabilità sanitaria
Nel contesto delineato, emerge con evidenza la necessità di un’assistenza legale altamente specializzata. Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per:
✔ Competenza tecnico-giuridica avanzata
- Approfondita conoscenza della responsabilità medica e sanitaria
- Esperienza nell’interpretazione delle più recenti pronunce giurisprudenziali
✔ Approccio multidisciplinare
- Collaborazione con medici legali e consulenti tecnici
- Analisi integrata dei profili clinici e giuridici
✔ Tutela completa del paziente
- Assistenza nella fase stragiudiziale e giudiziale
- Gestione di contenziosi complessi contro strutture pubbliche e private
✔ Specializzazione in risarcimento del danno
- Quantificazione del danno biologico, morale ed esistenziale
- Difesa nei casi di malpractice sanitaria, errori diagnostici e terapeutici
Conclusioni
La sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 504/2026 conferma un orientamento ormai consolidato: la responsabilità sanitaria è caratterizzata da una forte tutela del paziente, fondata sulla solidarietà tra medico e struttura.
Il sistema si basa su:
- responsabilità contrattuale;
- criterio oggettivo del rischio;
- centralità dell’organizzazione sanitaria.
In tale quadro, l’assistenza di professionisti qualificati, come lo Studio Legale Bonanni Saraceno, risulta determinante per garantire una tutela effettiva dei diritti lesi e per affrontare con successo controversie sempre più complesse in materia di responsabilità medica.
*****************
Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Tel. +39 0673000227
Cell. +39 3469637341
@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com



