CCII: LA “PASSERELLA” VERSO LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA AL DI SOTTO DEL TERMINE DEI 4 MESI (EX ART. 25-QUINQUIES)

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L’art. 25-quinquies CCII tra favor per il risanamento e limiti all’abuso degli strumenti di regolazione

L’art. 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina il rapporto tra gli strumenti giudiziali di regolazione della crisi e la composizione negoziata, introducendo una vera e propria «passerella» che consente all’imprenditore di transitare da un percorso giudiziale non più funzionale al risanamento verso una procedura caratterizzata dalla natura stragiudiziale e negoziale delle trattative. La previsione di un periodo di quattro mesi tra la rinuncia allo strumento precedentemente intrapreso e la presentazione dell’istanza di cui all’art. 17 CCII costituisce il punto di equilibrio tra l’esigenza di favorire il risanamento e quella di impedire condotte dilatorie o abusive. La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024 offre un significativo contributo interpretativo, escludendo che la violazione del termine quadrimestrale determini automaticamente l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata.

1. La composizione negoziata quale strumento privilegiato per il risanamento dell’impresa

La progressiva evoluzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha rafforzato una concezione della crisi non più esclusivamente orientata alla liquidazione dell’impresa, ma diretta, ove concretamente possibile, alla conservazione del valore aziendale e alla continuità dell’attività economica.

In tale prospettiva assume particolare rilievo la composizione negoziata della crisi, istituto costruito intorno alla centralità delle trattative tra l’imprenditore e i creditori, con l’intervento di un esperto indipendente chiamato ad agevolare la ricerca di una soluzione concretamente perseguibile.

La composizione negoziata si colloca, pertanto, in una dimensione significativamente diversa rispetto agli strumenti di regolazione della crisi caratterizzati da un più intenso intervento dell’autorità giudiziaria. La sua funzione non è quella di sostituire la volontà negoziale delle parti, bensì di creare le condizioni affinché essa possa esprimersi in modo ordinato, informato e funzionale al risanamento.

È proprio tale caratteristica ad avere progressivamente determinato un favor legislativo per l’accesso alla composizione negoziata, quale possibile sede di recupero dell’impresa anche quando un precedente tentativo di regolazione giudiziale non abbia prodotto gli esiti sperati.

2. L’art. 25-quinquies CCII e la nascita della «passerella»

L’art. 25-quinquies CCII rappresenta uno dei punti di raccordo più significativi tra gli strumenti di regolazione della crisi e la composizione negoziata.

La disposizione consente, a determinate condizioni, all’imprenditore che abbia precedentemente intrapreso un percorso giudiziale di regolazione della crisi o dell’insolvenza di accedere successivamente alla composizione negoziata.

Si tratta della cosiddetta «passerella», espressione efficace per descrivere il passaggio da un modello giudiziale a uno strumento prevalentemente negoziale.

Il dato normativo assume particolare significato se confrontato con la disciplina originaria introdotta dal decreto-legge n. 118/2021, che prevedeva un più rigido impedimento all’accesso alla composizione negoziata per il debitore che avesse già presentato una domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il legislatore ha progressivamente abbandonato una concezione rigidamente sequenziale degli strumenti di gestione della crisi, riconoscendo che l’insuccesso di un determinato percorso non implica necessariamente l’impossibilità di risanare l’impresa.

La crisi, infatti, può evolversi. Possono modificarsi le condizioni economiche, la posizione dei creditori, le prospettive industriali, la struttura finanziaria e, soprattutto, la concreta fattibilità delle soluzioni inizialmente prospettate.

Ne deriva che l’imprenditore non deve necessariamente rimanere vincolato a una strategia di risanamento divenuta non più adeguata alla situazione concretamente verificatasi.

3. La quarantena quadrimestrale: funzione e ratio

La «passerella» non è tuttavia immediata.

L’art. 25-quinquies CCII prevede un periodo di quattro mesi tra la rinuncia allo strumento precedentemente intrapreso e la possibilità di presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata.

La cosiddetta quarantena quadrimestrale risponde a una precisa esigenza sistematica: impedire che la successione degli strumenti di regolazione della crisi venga utilizzata in funzione meramente dilatoria.

La libertà dell’imprenditore di modificare la propria strategia di risanamento non può, infatti, trasformarsi nella possibilità di sottoporre indefinitamente i creditori a una successione di procedure, differendo sine die l’accertamento dell’insolvenza o l’eventuale apertura della liquidazione giudiziale.

Il termine quadrimestrale costituisce quindi un presidio contro l’abuso degli strumenti di regolazione della crisi, collocandosi all’interno dei più generali principi di buona fede e correttezza che governano i rapporti tra debitore, creditori e organi della procedura.

La ratio della disposizione, tuttavia, non sembra essere quella di sanzionare automaticamente ogni violazione con l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata.

È proprio su questo profilo che si concentra l’interesse della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

4. La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024

Con ordinanza del 31 luglio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è confrontato con la questione relativa alla proponibilità dell’istanza di nomina dell’esperto presentata prima del decorso del termine quadrimestrale previsto dall’art. 25-quinquies CCII.

Nel caso esaminato, la società debitrice aveva rinunciato al precedente percorso di regolazione della crisi e aveva successivamente presentato istanza di composizione negoziata, senza che fosse ancora decorso il periodo di quattro mesi.

La società aveva sostenuto che il termine non dovesse essere considerato quale termine perentorio, evidenziando, inoltre, le ragioni sostanziali che avevano determinato l’abbandono del precedente strumento.

In particolare, il mutamento dei consulenti aveva consentito di rilevare una rilevante posta debitoria non adeguatamente considerata nel precedente piano, rendendo necessario un ripensamento complessivo della strategia di risanamento.

La composizione negoziata si presentava, dunque, non come uno strumento artificiosamente utilizzato per procrastinare l’esito della crisi, ma come un percorso ritenuto maggiormente adeguato alla situazione effettivamente emersa.

5. La natura stragiudiziale della composizione negoziata

Uno degli aspetti maggiormente significativi della pronuncia riguarda la distinzione tra la disciplina sostanziale dell’accesso alla composizione negoziata e le conseguenze processuali della sua eventuale violazione.

Secondo il Tribunale campano, la questione relativa al mancato rispetto del termine quadrimestrale si inserisce nell’ambito di un percorso stragiudiziale.

Da ciò discende una conseguenza interpretativa rilevante: la violazione del termine non sarebbe automaticamente suscettibile di tradursi in una sanzione processuale di inammissibilità dell’istanza, proprio perché l’accesso alla composizione negoziata non coincide con l’introduzione di un ordinario procedimento giudiziale destinato a concludersi attraverso una decisione sul merito della crisi.

La composizione negoziata, infatti, conserva la propria matrice negoziale.

Il giudice interviene in relazione a specifici profili che richiedono tutela giurisdizionale – tra i quali, in presenza dei relativi presupposti, la concessione delle misure protettive – ma non assume il ruolo di dominus delle trattative.

Ne deriva una distinzione fondamentale tra accesso alla composizione negoziata e successivi effetti giudiziali eventualmente collegati al percorso di risanamento.

6. Il termine quadrimestrale non è irrilevante

L’affermazione secondo cui la violazione della quarantena non determina automaticamente l’inammissibilità dell’istanza non significa, tuttavia, che il termine previsto dall’art. 25-quinquies sia privo di rilevanza.

Il Tribunale ne valorizza infatti la funzione antiabusiva.

L’utilizzo seriale e strumentale degli strumenti di regolazione della crisi può assumere rilievo nella valutazione complessiva della condotta del debitore, soprattutto quando sia finalizzato a differire ingiustificatamente la soluzione della crisi o a comprimere le ragioni dei creditori.

Il principio è di particolare importanza: l’assenza di una sanzione processuale automatica non equivale all’assenza di conseguenze giuridiche.

La condotta del debitore deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede, correttezza e affidabilità del percorso di risanamento.

La «passerella», pertanto, non può essere trasformata in un meccanismo di circolazione indiscriminata tra procedure.

Essa deve rappresentare un autentico strumento di riorientamento della strategia di risanamento, giustificato dall’evoluzione della crisi e sostenuto da un progetto credibile.

7. Il principio della ragionevole perseguibilità del risanamento

La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere assume ulteriore rilievo laddove valorizza la rinuncia al precedente strumento in rapporto alla affidabilità e perseguibilità del piano di risanamento.

La composizione negoziata non può essere utilizzata quando l’impresa sia ormai priva di concrete prospettive di recupero.

Al contrario, il passaggio dalla procedura giudiziale alla composizione negoziata può risultare coerente con la ratio del sistema quando il precedente percorso si sia rivelato inadeguato e siano emersi nuovi elementi idonei a sostenere una diversa prospettiva di risanamento.

Il vero parametro di valutazione non diventa quindi la mera successione cronologica degli strumenti, bensì la concreta funzionalità del percorso rispetto al risanamento dell’impresa.

È questa, probabilmente, la chiave interpretativa più significativa della «passerella»: il sistema non deve premiare la moltiplicazione delle procedure, ma deve consentire di correggere tempestivamente una strategia di risanamento divenuta inadeguata.

8. Le misure protettive e la tutela dell’effettività delle trattative

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che l’accesso anticipato alla composizione negoziata non impedisse la concessione delle misure protettive, reputate strumentali e necessarie al buon esito delle trattative.

Anche sotto questo profilo emerge una concezione funzionale del diritto della crisi.

Le misure protettive non rappresentano un beneficio autonomo riconosciuto al debitore, ma costituiscono uno strumento volto a preservare le condizioni necessarie affinché le trattative possano svolgersi in modo effettivo.

La protezione dell’impresa, dunque, trova la propria giustificazione nella protezione della possibilità di risanamento.

Il principio assume particolare rilevanza quando l’impresa disponga ancora di un patrimonio aziendale, di rapporti commerciali e di una struttura produttiva suscettibili di conservazione, ma sia esposta a iniziative esecutive o cautelari potenzialmente idonee a comprometterne definitivamente la continuità.

9. La «passerella» e il divieto di abuso degli strumenti di regolazione della crisi

Il tema della passerella deve essere necessariamente letto anche attraverso la categoria dell’abuso del diritto e dell’abuso degli strumenti di regolazione della crisi.

L’imprenditore non dispone di una libertà assoluta di transitare da uno strumento all’altro.

La successione delle procedure deve essere sorretta da una ragione economico-giuridica verificabile e coerente con l’interesse al risanamento.

Sono, pertanto, elementi particolarmente significativi:

  • l’evoluzione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
  • l’emersione di nuove passività;
  • la modifica delle prospettive industriali;
  • l’inadeguatezza del precedente piano;
  • la possibilità concreta di elaborare un diverso progetto di risanamento;
  • la collaborazione dell’imprenditore con l’esperto;
  • la correttezza nei confronti dei creditori;
  • l’assenza di finalità meramente dilatorie.

La composizione negoziata deve essere, in altri termini, uno strumento di risanamento e non un espediente per differire l’insolvenza.

10. Una nuova concezione della gestione della crisi

La disciplina della «passerella» testimonia una trasformazione più ampia del diritto della crisi.

Il legislatore sembra ormai privilegiare una logica di flessibilità degli strumenti, nella consapevolezza che la crisi d’impresa è un fenomeno dinamico e che una soluzione inizialmente ragionevole può divenire successivamente impraticabile.

Il passaggio da un procedimento giudiziale alla composizione negoziata non deve essere quindi interpretato necessariamente come una patologia del percorso di risanamento.

Può, al contrario, costituire una manifestazione di corretta gestione della crisi quando l’imprenditore, preso atto dell’insuccesso di una determinata strategia, provveda tempestivamente a modificarla, evitando di perseverare in un piano non più sostenibile.

La vera responsabilità dell’imprenditore consiste, in questa prospettiva, nella capacità di intercettare tempestivamente il mutamento della crisi e di adeguare la strategia di risanamento.

11. Conclusioni: dalla rigidità procedurale alla centralità del risanamento

L’art. 25-quinquies CCII introduce un equilibrio delicato.

Da un lato, il legislatore intende evitare che l’imprenditore possa utilizzare una successione indiscriminata di strumenti per rinviare la definizione della crisi.

Dall’altro, non intende precludere definitivamente l’accesso alla composizione negoziata quando un precedente tentativo di regolazione giudiziale sia fallito o si sia rivelato inadeguato.

La «passerella» verso la composizione negoziata della crisi deve pertanto essere considerata come un istituto funzionale alla ricerca della soluzione concretamente più efficace, purché il suo utilizzo sia sorretto da buona fede, correttezza, trasparenza e da una seria prospettiva di risanamento.

La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024 sembra collocarsi proprio lungo questa direttrice: la violazione del termine quadrimestrale non determina necessariamente l’inammissibilità dell’istanza ex art. 17 CCII, ma può assumere rilievo nella valutazione complessiva della condotta del debitore e degli sviluppi successivi del percorso di regolazione della crisi.

Il dato sistematico è dunque evidente: il diritto della crisi tende sempre più a privilegiare l’effettività del risanamento rispetto alla mera osservanza formalistica della sequenza degli strumenti, senza tuttavia sacrificare le esigenze di tutela dei creditori e il contrasto alle condotte abusive.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

In questo articolato scenario normativo e giurisprudenziale, lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta assistenza qualificata alle imprese, agli imprenditori e ai creditori nella gestione delle situazioni di crisi e insolvenza, con particolare attenzione alla composizione negoziata della crisi, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione e alle procedure di sovraindebitamento.

L’attività professionale comprende l’analisi preventiva dello stato di crisi, la valutazione della concreta risanabilità dell’impresa, l’individuazione dello strumento giuridico maggiormente adeguato, la predisposizione e il controllo della documentazione necessaria, nonché l’assistenza nei rapporti con creditori, organi della procedura, esperti e autorità giudiziaria.

Particolare attenzione viene dedicata alla gestione delle situazioni nelle quali si renda necessario valutare il passaggio da uno strumento di regolazione della crisi a un altro, verificando la sussistenza dei presupposti della cosiddetta «passerella» verso la composizione negoziata, la corretta osservanza dei termini previsti dall’art. 25-quinquies CCII e i possibili profili di abuso.

Lo Studio assiste inoltre l’imprenditore nella costruzione di percorsi di risanamento orientati alla continuità aziendale, alla conservazione del valore dell’impresa e alla tutela equilibrata delle ragioni dei creditori, con un approccio interdisciplinare che coniuga diritto della crisi d’impresa, diritto societario, diritto civile, diritto bancario e contenzioso.

La corretta individuazione del momento di intervento e dello strumento più adeguato può infatti determinare la differenza tra una crisi ancora reversibile e una situazione destinata all’insolvenza irreversibile. In tale prospettiva, la «passerella» non rappresenta soltanto una possibilità procedurale, ma può diventare una scelta strategica di risanamento, quando adeguatamente motivata e sostenuta da un progetto economicamente e giuridicamente credibile.

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