
Attestatore nel concordato preventivo: responsabilità professionale, prededucibilità del compenso e rischio di esclusione dal passivo (Nota a Trib. Bari, decreto 27 ottobre 2025)
1. Inquadramento sistematico della figura dell’attestatore
Nel sistema delle procedure concorsuali, la figura del professionista incaricato della relazione di attestazione riveste un ruolo centrale nell’ambito del concordato preventivo, sia nella disciplina della legge fallimentare sia nel vigente Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’attestatore – oggi qualificato come professionista indipendente – è chiamato a certificare:
- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano proposto dal debitore.
La sua prestazione è tradizionalmente qualificata come obbligazione di mezzi e non di risultato. Ne consegue che il diritto al compenso non è, in linea generale, subordinato all’esito positivo della procedura.
Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente precisato che tale principio non è assoluto: l’attività dell’attestatore deve essere svolta con elevato standard di diligenza tecnica qualificata, pena la perdita del diritto al compenso.
2. Prededucibilità del credito e rischio di esclusione dal passivo
Il compenso dell’attestatore, se maturato correttamente, rientra tra i crediti prededucibili, ossia soddisfatti con priorità rispetto agli altri creditori.
Tuttavia, come chiarito dal Tribunale di Bari (decreto 27 ottobre 2025), tale credito può essere escluso dallo stato passivo del fallimento qualora:
- l’attività professionale sia stata svolta in modo negligente;
- vi sia un nesso causale tra la condotta dell’attestatore e l’esito negativo della procedura.
In tali ipotesi, il curatore fallimentare può eccepire l’inadempimento del professionista, impedendo l’ammissione del credito.
3. L’eccezione di inadempimento: onere probatorio e limiti
La possibilità di contestare il compenso dell’attestatore si inserisce nello schema generale dell’eccezione di inadempimento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., ord. n. 15807/2021) ha stabilito che:
- l’eccezione è rimessa all’iniziativa di parte (ossia del curatore);
- il giudice delegato non può rilevarla d’ufficio;
- l’inadempimento deve essere specificamente allegato e provato.
Inoltre, il giudice non può fondare il rigetto della domanda su un inadempimento diverso da quello dedotto dal curatore.
Ne deriva che l’esclusione del credito dell’attestatore rappresenta una eccezione qualificata, subordinata a rigorosi oneri probatori.
4. Inadempimento vs. mancato risultato: distinzione fondamentale
Uno dei punti centrali della pronuncia del Tribunale di Bari è la netta distinzione tra:
- mancato risultato (esito negativo del concordato);
- inadempimento professionale.
Il mancato successo della procedura non è sufficiente, di per sé, a escludere il compenso. È invece necessario dimostrare che il professionista:
- non abbia rispettato la diligenza tecnica qualificata richiesta;
- abbia svolto un’attività inadeguata o inutilmente carente.
Tale principio è coerente con l’orientamento già espresso dalla Cassazione (sent. n. 10752/2018), secondo cui il credito dell’attestatore può essere escluso quando l’opera risulti inutilizzabile o inidonea.
5. Il caso concreto: la decisione del Tribunale di Bari
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto sussistente una grave negligenza professionale, fondata su due elementi principali:
a) Mancanza di verifica autonoma
L’attestatore si era limitato a recepire una stima immobiliare predisposta da un consulente del debitore, senza effettuare:
- controlli autonomi;
- verifiche sostanziali sulla correttezza dei dati.
In particolare, la stima conteneva un errore relativo alla superficie commerciale utilizzabile, che incideva direttamente sulla quantificazione dell’attivo.
b) Tempistica incompatibile con la complessità dell’incarico
La relazione era stata redatta in soli due giorni dall’incarico, circostanza ritenuta incompatibile con:
- la complessità delle verifiche richieste;
- gli standard minimi di diligenza professionale.
6. Il nesso causale con l’inammissibilità del concordato
Elemento decisivo è stato l’accertamento del nesso causale tra la condotta negligente e l’esito della procedura.
L’errore nella valutazione dell’immobile ha comportato:
- una sovrastima dell’attivo;
- la successiva riduzione della garanzia patrimoniale;
- la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato.
Di conseguenza, la prestazione dell’attestatore è stata considerata causalmente rilevante nel determinare l’esito sfavorevole.
7. Principi di diritto emergenti
Dalla pronuncia si possono ricavare alcuni principi di particolare rilevanza sistematica:
- L’attestatore deve svolgere un controllo sostanziale e autonomo, non meramente formale.
- La sua attività richiede una diligenza qualificata, proporzionata alla complessità dell’incarico.
- Il compenso può essere escluso se l’opera è inadeguata o inutilizzabile.
- È necessario provare il nesso causale tra negligenza ed esito negativo.
- L’eccezione di inadempimento deve essere tempestivamente sollevata dal curatore.
8. Implicazioni operative per professionisti e curatori
La decisione del Tribunale di Bari ha rilevanti ricadute pratiche:
- Per gli attestatori:
- necessità di adottare procedure di verifica rigorose;
- obbligo di indipendenza sostanziale;
- adeguata tempistica nell’esecuzione dell’incarico.
- Per i curatori fallimentari:
- opportunità di valutare criticamente l’operato dell’attestatore;
- possibilità di contestare crediti prededucibili non meritevoli;
- importanza della tempestività dell’eccezione.
9. Conclusioni
Il decreto del Tribunale di Bari del 27 ottobre 2025 si inserisce in un orientamento volto a rafforzare la responsabilità professionale dell’attestatore, quale garante dell’affidabilità del sistema concorsuale.
La pronuncia chiarisce che la prededucibilità del compenso non costituisce una tutela incondizionata, ma è subordinata al rispetto di standard elevati di diligenza, autonomia e accuratezza tecnica.
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