(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)
Il decreto correttivo ha introdotto un’importante novità nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, modificando l’art. 23 e aggiungendo il comma 2 bis. Questo nuovo comma consente la possibilità di concludere un accordo transattivo con le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Dogane e Riscossione) durante la composizione negoziata della crisi. Tale accordo può prevedere il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari, inclusi quelli relativi a tributi e non solo agli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, che finora erano gli unici ad essere riducibili ai sensi dell’art. 25 bis del Codice.
L’IVA è inclusa tra i tributi che possono essere oggetto di riduzione, a differenza delle risorse proprie dell’Unione Europea, che rimangono escluse. È stato infatti riconosciuto che i debiti tributari delle imprese in crisi derivano spesso dall’omesso versamento di ritenute e IVA, e una limitazione che escludesse l’IVA avrebbe reso inefficace la riforma.
I debiti verso enti previdenziali e assicurativi rimangono invece non falcidiabili e non soggetti a dilazione, tranne che nei termini ordinari. Questa esclusione è stata criticata poiché crea una disparità di trattamento non giustificata rispetto ai tributi, i quali possono essere ridotti nonostante il loro rango costituzionale.
L’accordo tra debitore e agenzie fiscali deve essere supportato da una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza per l’Erario rispetto a una liquidazione giudiziale, e deve essere accompagnato da una relazione sulla veridicità dei dati aziendali redatta da un revisore legale. L’efficacia dell’accordo è subordinata al deposito presso il tribunale competente, il quale ne verifica la regolarità formale. Tuttavia, l’accordo non richiede l’omologazione da parte del giudice, né prevede il cram down fiscale, coerentemente con la natura non coercitiva della composizione negoziata.
Nonostante la possibilità di concludere un accordo sui debiti tributari durante la composizione negoziata, il debitore può avere interesse a formulare una proposta di transazione fiscale da attuare nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, al fine di mantenere la possibilità del cram down. Tuttavia, alcune interpretazioni degli uffici fiscali sembrano ostacolare questa possibilità, richiedendo che la composizione negoziata sia conclusa prima della presentazione della proposta di transazione fiscale. Questa interpretazione, però, non è supportata dal testo normativo, e anzi potrebbe ritardare inutilmente il processo di risanamento.
L’introduzione di una disposizione che chiarisse esplicitamente la possibilità di presentare una proposta di transazione fiscale durante la composizione negoziata era stata inizialmente considerata, ma alla fine ritenuta superflua dal legislatore. Tuttavia, la prassi dimostra che tale precisazione potrebbe essere necessaria per evitare interpretazioni restrittive da parte delle agenzie fiscali, che potrebbero compromettere l’efficacia della composizione negoziata e ritardare il recupero dei crediti erariali.