(Terzo terzo Decreto correttivo del codice della crisi)
Con il decreto correttivo, sono state introdotte nuove limitazioni alla possibilità di omologare forzosamente una transazione fiscale proposta nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Queste modifiche si aggiungono alle condizioni già stabilite dal decreto-legge n. 69/2023, che aveva previsto un soddisfacimento minimo del debito tributario e contributivo per poter accedere all’omologazione forzosa (il cosiddetto “cram down”).
In particolare, l’art. 1 bis del decreto-legge n. 69/2023 aveva stabilito che l’omologazione forzosa fosse condizionata a un pagamento minimo compreso tra il 30% e il 40% del debito tributario e contributivo complessivo, inclusi tributi, sanzioni e interessi. La percentuale esatta dipende dal livello di adesione degli altri creditori all’accordo di ristrutturazione: se almeno il 25% dell’esposizione debitoria complessiva è coperta da creditori diversi da quelli pubblici, la soglia minima è del 30%, mentre sale al 40% negli altri casi.
Le nuove limitazioni introdotte dal decreto correttivo vanno a costituire una sorta di “contro cram down” e possono comprendere diversi tipi di vincoli, ad esempio:
- Soglie più elevate di soddisfacimento: il decreto correttivo potrebbe prevedere soglie ancora più alte di pagamento minimo del debito tributario e contributivo per accedere all’omologazione forzosa, rendendo più difficile per le imprese ottenere questo beneficio.
- Esclusioni specifiche: potrebbero essere esclusi dalla possibilità di omologazione forzosa certi tipi di debiti, come quelli verso enti previdenziali o determinati tributi, per i quali il legislatore intende garantire un soddisfacimento pieno o comunque superiore a quello previsto per altri debiti.
- Vincoli procedurali: potrebbero essere introdotte ulteriori formalità o requisiti procedurali per accedere al cram down fiscale, come ad esempio l’obbligo di ottenere determinati pareri o l’approvazione preventiva di alcune autorità.
- Limitazioni temporali: potrebbero essere introdotti limiti temporali entro i quali è possibile presentare una richiesta di omologazione forzosa, oppure potrebbero essere stabiliti periodi di “raffreddamento” durante i quali non è possibile ricorrere a questa procedura.
L’obiettivo di queste nuove limitazioni è chiaramente quello di bilanciare il potere del debitore di ottenere una ristrutturazione del debito con la necessità di tutelare gli interessi del Fisco e degli enti previdenziali, limitando l’uso del cram down a casi in cui vi sia un adeguato soddisfacimento dei crediti pubblici. Questo approccio rappresenta un tentativo di contemperare le esigenze di risanamento delle imprese con la tutela delle finanze pubbliche, cercando di evitare che il ricorso a meccanismi di omologazione forzosa diventi uno strumento di “penalizzazione” per l’Erario.