CONFERMA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SULLE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

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Tribunale di Bologna, Sez. Prima Penale, n. 40 del 09/01/2024

La bancarotta fraudolenta rappresenta un grave reato economico caratterizzato dalla deliberata azione di mascherare il proprio patrimonio per provocare l’insolvenza a danno dei creditori.

La sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Prima Penale, n. 40 del 9 gennaio 2024, si inserisce nel filone giurisprudenziale riguardante il reato di bancarotta fraudolenta, in particolare nella sua forma patrimoniale, documentale e preferenziale.

Reato di Bancarotta Fraudolenta

Il reato di bancarotta fraudolenta è disciplinato dall’art. 216 della Legge Fallimentare (L.F.), oggi confluito nell’art. 322 del Codice della Crisi d’Impresa (CCI). Esso si manifesta in tre tipologie principali:

  1. Bancarotta patrimoniale: Comportamenti che comportano il distacco di beni dal patrimonio dell’imprenditore, senza considerare la forma o la modalità di tale distacco.
  2. Bancarotta documentale: Manipolazione della documentazione contabile per ostacolare la ricostruzione del patrimonio aziendale.
  3. Bancarotta preferenziale: Pagamenti preferenziali a determinati creditori a scapito di altri.

Bancarotta Patrimoniale

La sentenza in oggetto conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il reato di bancarotta patrimoniale si concretizza con il distacco di beni dal patrimonio dell’imprenditore, indipendentemente dal tipo di atto negoziale con cui tale distacco avviene. Questo distacco può riguardare beni materiali e immateriali, crediti, diritti reali e personali di godimento, esclusi i beni ricevuti a titolo di traslatio dominii.

Accertamento della Condotta Distrattiva

Per provare la bancarotta patrimoniale, è essenziale dimostrare l’esistenza di determinati beni nel patrimonio aziendale in un momento precedente alla formazione del passivo. La mancanza di tali beni al momento della dichiarazione di fallimento e l’incapacità dell’amministratore di giustificare la loro destinazione, possono costituire prova della distrazione.

Considerazioni Soggettive e Cronologiche

Dal punto di vista soggettivo, non è necessaria la consapevolezza dell’imminenza del dissesto per configurare il reato, ma solo la rappresentazione del pericolo che la condotta arreca ai creditori. La cronologia degli eventi può essere rilevante, ma non determinante: anche atti dispositivi compiuti in un periodo di stabilità economica possono essere considerati fraudolenti se si dimostra che la loro finalità era il depauperamento del patrimonio aziendale.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Bologna ribadisce che l’accertamento della bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede un’analisi attenta e specifica delle condotte dell’imprenditore, valutando sia l’elemento oggettivo della distrazione dei beni, sia quello soggettivo legato alla consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. L’elemento soggettivo non necessita della prova della consapevolezza dell’imminenza del fallimento, ma solo della rappresentazione del rischio creato dalla condotta per la garanzia dei creditori.

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