
Introduzione
Con l’introduzione dell’art. 25-quinquies nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha aperto nuovi scenari nella gestione della crisi d’impresa, superando il rigido divieto originario previsto dal D.L. n. 118/2021. Oggi è possibile, per l’imprenditore che abbia rinunciato a una procedura giudiziale (quale il concordato preventivo o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione), accedere alla composizione negoziata della crisi dopo un periodo di attesa di quattro mesi, la c.d. quarantena.
Questo contributo analizza l’evoluzione normativa e le prime applicazioni giurisprudenziali, soffermandosi in particolare sull’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024, che ha offerto spunti significativi in tema di proponibilità dell’istanza ex art. 17 CCI in costanza del termine di “quarantena”.
L’art. 25-quinquies CCI e la “passerella” dalla procedura giudiziale alla composizione negoziata
L’articolo 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa disciplina una importante apertura verso la flessibilità nella gestione del dissesto: dopo la rinuncia a una procedura giudiziale, il debitore può accedere alla composizione negoziata della crisi, purché sia decorso un termine minimo di quattro mesi.
La previsione legislativa rappresenta un significativo mutamento rispetto all’impostazione originaria del legislatore del 2021, che escludeva tale possibilità per ragioni di coerenza sistemica e di tutela della buona fede. Il presupposto originario era che l’accesso a strumenti come il concordato implicasse una valutazione negativa circa la praticabilità del risanamento, incompatibile con la natura stragiudiziale e fiduciaria della composizione negoziata.
Con la novella, invece, si riconosce il possibile mutamento delle condizioni economico-patrimoniali o strategiche dell’impresa, valorizzando la flessibilità e la tempestività nella ricalibratura degli strumenti di risanamento.
La giurisprudenza e il caso dell’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (31 luglio 2024)
Una delle prime applicazioni giurisprudenziali di rilievo si rinviene nell’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024, che ha affrontato il tema della tempestività dell’istanza di nomina dell’esperto in presenza di una “passerella” anticipata rispetto al termine quadrimestrale.
La società ricorrente, pur consapevole del mancato decorso integrale del termine, ha dedotto il carattere non perentorio della scadenza e ha illustrato le ragioni sostanziali della rinuncia anticipata alla precedente procedura giudiziale: tra queste, l’emersione – a seguito del cambio dei consulenti – di un’ingente posta debitoria inizialmente omessa nel piano di concordato.
La scelta di accedere in via anticipata alla composizione negoziata è stata giustificata in funzione della tutela dei creditori e dell’esigenza di rimediare alle criticità della precedente impostazione, rese evidenti solo in una fase successiva.
La natura ordinatoria del termine quadrimestrale e i limiti all’eccezione di inammissibilità
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’istanza ex art. 17 CCI sollevata dai creditori, ritenendo che il mancato rispetto del termine di quattro mesi non potesse essere valutato in sede giudiziale. Trattandosi di una fase stragiudiziale, una simile valutazione avrebbe comportato l’introduzione di una sanzione processuale in una fase che, per sua natura, sfugge alla giurisdizione ordinaria.
Tuttavia, pur negando rilevanza giuridica al profilo processuale della tempistica, i giudici hanno ritenuto sostanzialmente legittima la condotta del debitore, valorizzando la rinuncia alla procedura giudiziale quale indice di affidabilità e razionalità del nuovo percorso negoziale.
Profili di buona fede e limiti all’abuso degli strumenti di regolazione della crisi
Il legislatore ha introdotto la c.d. “quarantena” per evitare che l’alternanza tra strumenti di regolazione della crisi sia usata abusivamente, con il solo fine di dilazionare il procedimento o evitare la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il requisito della buona fede nell’accesso agli strumenti di composizione della crisi è fondamentale, non solo sotto il profilo etico, ma anche quale parametro di valutazione della serietà e sostenibilità del percorso di risanamento. Tuttavia, secondo il Tribunale sammaritano, l’inosservanza del termine quadrimestrale non comporta l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 17, ma può rilevare – eventualmente – solo nella successiva fase giudiziale (es. accesso al concordato semplificato), laddove emerga un comportamento strumentale o dilatorio del debitore.
Misure protettive e strumentalità rispetto alla trattativa
L’ordinanza in commento si chiude con la concessione delle misure protettive richieste dalla società debitrice, ritenute essenziali alla buona riuscita delle trattative in sede di composizione negoziata. Il Tribunale ha infatti affermato che il ricorso anticipato alla composizione negoziata, pur non perfettamente aderente al dato normativo, è giustificabile qualora appaia funzionale alla tutela del ceto creditorio e al riequilibrio dell’impresa.
Conclusioni
La “passerella” introdotta dall’art. 25-quinquies CCI rappresenta un’importante innovazione nell’ambito degli strumenti di risanamento d’impresa, consentendo un passaggio ragionato e strategico dalla procedura giudiziale a quella negoziale. Tuttavia, il rispetto del termine di quattro mesi deve essere letto non in termini rigidamente formalistici, ma alla luce dei principi di proporzionalità, buona fede e tutela dell’interesse dei creditori.
La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si inserisce in questa nuova logica di favor per la composizione negoziata, riconoscendo che la flessibilità interpretativa, se ben motivata e ancorata a dati economico-finanziari concreti, può prevalere sul formalismo procedurale, rafforzando l’efficacia del sistema di regolazione della crisi.
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