Decreto 108/2024
Il Decreto 108/2024 introduce importanti novità nella determinazione del reddito d’impresa concordato, riscrivendo parzialmente l’articolo 16 del Dlgs 13/2024. In particolare, viene stabilito che il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, così come gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni, comportano una variazione fiscale del reddito imponibile concordato.
Inoltre, il reddito 2023, utilizzato per formulare la proposta di concordato (rigo P04 del modello Isa 2024/2025), dovrà essere rettificato escludendo queste componenti. Questo significa che le perdite su crediti maturate nei bilanci 2024 e 2025 potranno essere dedotte dal reddito concordato, su cui si pagheranno le imposte, a condizione che siano determinate secondo i criteri di certezza e precisione previsti dall’articolo 101, comma 5 del TUIR.
Un’altra novità riguarda il reddito professionale, dove all’articolo 15 del Dlgs 13/2024 viene aggiunta la lettera b-bis), che introduce tra le componenti che aumentano l’imponibile concordatario anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali legati all’attività artistica o professionale.
Va notato che, nonostante le variazioni diminutive del reddito concordato, il reddito d’impresa o autonomo assoggettato a imposizione non può scendere sotto i 2.000 euro. Per le società di persone e i soggetti assimilati, questo limite viene ripartito tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione.
Infine, il Decreto 108/2024 consente di ridurre il reddito concordato anche utilizzando le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, sebbene questa sia un’ipotesi piuttosto rara, che potrebbe verificarsi in presenza di significative minusvalenze, sopravvenienze passive o perdite su crediti.