Decreto n. 198 del 2024
Perdite su crediti in diminuzione del reddito d’impresa concordato al pari di minusvalenze e sopravvenienze passive. È quanto prevede il Decreto 108/2024 che riscrive parzialmente l’articolo 16 del Dlgs 13/2024 in tema di reddito d’impresa oggetto di concordato.
Il testo nella sua versione definitiva prevede ora che il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni in base all’articolo 5 e 73 del Tuir, determinano una corrispondente variazione fiscale del reddito imponibile concordato.
Parimenti anche il dato relativo al reddito 2023 necessario per la formulazione della proposta di concordato (rigo P04 del modello Isa 2024/2025), dovrà essere depurato delle componenti sopra richiamate.
Alla luce delle modifiche introdotte è quindi chiaro che in ipotesi di perdite su crediti maturate nei bilanci 2024 e 2025 le stesse potranno essere portate in diminuzione del reddito concordato sul quale pagare le imposte. In questo caso le regole di ingaggio sono quelle dettate dall’articolo 101 comma 5 del Tuir.
Quindi si deve trattare di perdite che risultano da elementi certi e precisi così come definiti dalla disposizione in questione.
Va inoltre segnalato che in ambito reddito professionale all’articolo 15 del Dlgs 13/2024, deputato a determinare il reddito di lavoro autonomo oggetto di proposta per il concordato, è stato inserito fra i componenti che generano una variazione dell’imponibile la nuova lettera b-bis) riguardante i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater dell’ articolo 54 del Tuir, che entrano stabilmente fra le variazioni in aumento del reddito concordatario, aggiungendosi a plus e minusvalenze e ai redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Si ricorda che in presenza di variazioni diminutive del reddito concordato per effetto delle componenti negative citate, in ogni caso il reddito (autonomo o d’impresa) assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati in base all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché’ dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
Fin dall’origine il comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024 stabilisce che le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti a quello concordato riducono il reddito oggetto di patto col fisco fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo di tassare il reddito minimo di 2mila euro.
Ora l’ultimo decreto delegato (108/2024), a parziale integrazione del comma 4, del medesimo articolo prevede che il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, eventualmente determinate attraverso le variazioni ammesse all’imponibile concordato e conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato. Ipotesi quest’ultima forse più di scuola che reale, che tuttavia si potrebbe generare in presenza di pesanti minusvalenze, sopravvivenze passive e/o perdite su crediti.