
LA CASSAZIONE N. 19131 E IL CRITERIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” NEL NESSO CAUSALE
1. Introduzione: responsabilità sanitaria e trasfusioni infette
La responsabilità del Ministero della Salute in materia di contagio da emotrasfusioni rappresenta uno dei settori più consolidati e al contempo più complessi del contenzioso sanitario italiano. La questione ruota attorno all’accertamento del nesso causale tra la somministrazione di sangue o emoderivati infetti e l’insorgenza di patologie gravi (HIV, HCV e altre infezioni trasmissibili per via ematica).
In tale ambito si inserisce la recente (e rilevante sul piano sistematico) pronuncia della Corte di Cassazione n. 19131, che riafferma un principio cardine della responsabilità civile in ambito sanitario: l’applicazione del criterio del “più probabile che non” nella valutazione del nesso causale.
2. Il quadro normativo della responsabilità del Ministero della Salute
La responsabilità del Ministero per danni da trasfusione infetta si fonda su una elaborazione giurisprudenziale ormai stabile, riconducibile principalmente agli obblighi di vigilanza, controllo e prevenzione in materia di sangue e prodotti emoderivati.
Il fondamento giuridico è tradizionalmente individuato:
- nell’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana);
- nell’art. 2050 c.c. (attività pericolose);
- nei principi costituzionali di tutela della salute ex art. 32 Cost.;
- nella normativa sanitaria nazionale ed europea sulla sicurezza del sangue.
La giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto una responsabilità omissiva del Ministero, correlata alla mancata tempestiva adozione di misure idonee a prevenire la diffusione di sangue infetto.
3. La Cassazione n. 19131: il principio del “più probabile che non”
La pronuncia in esame si inserisce nel solco interpretativo consolidato della Corte di Cassazione in tema di causalità civile.
Il principio ribadito è chiaro:
ai fini dell’accertamento del nesso causale tra trasfusione e patologia, è sufficiente che l’evento dannoso risulti più probabile che non conseguenza della condotta omissiva o commissiva del soggetto responsabile.
3.1 Il criterio probabilistico della causalità civile
La Cassazione conferma che nel giudizio civile non opera il criterio penalistico dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, bensì quello della:
- preponderanza dell’evidenza
- o, appunto, del “più probabile che non”
Ciò significa che il giudice deve verificare se, sulla base del quadro probatorio complessivo, la trasfusione infetta sia la causa più verosimile dell’evento patologico rispetto ad altre possibili cause alternative.
4. Il nesso causale nelle trasfusioni infette: prova e onere probatorio
In materia di danno da emotrasfusione, la prova del nesso causale segue un approccio tipicamente presuntivo e probabilistico.
Il danneggiato deve dimostrare:
- l’avvenuta trasfusione o somministrazione di emoderivati;
- la positività alla patologia (es. HCV o HIV);
- la plausibilità medico-scientifica del collegamento causale.
Una volta assolto tale onere, spetta alla controparte dimostrare l’interruzione del nesso causale o l’esistenza di cause alternative idonee a spiegare la patologia.
La Cassazione n. 19131 ribadisce quindi un approccio equilibrato tra tutela del danneggiato e certezza giuridica del convenuto.
5. L’evoluzione giurisprudenziale: verso una causalità “attenuata” ma rigorosa
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato il modello della causalità civile, introducendo un sistema che potremmo definire di:
- causalità probabilistica qualificata
- supportata da criteri scientifici e medico-legali
- e da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
La sentenza n. 19131 si colloca in questa evoluzione, rafforzando la centralità dell’accertamento logico-probabilistico del nesso eziologico.
6. Implicazioni pratiche della pronuncia
La conferma del criterio del “più probabile che non” comporta importanti ricadute pratiche:
- facilita l’accertamento del diritto al risarcimento o all’indennizzo;
- riduce l’onere probatorio in capo al danneggiato;
- consolida la responsabilità del Ministero in caso di omissioni nella vigilanza sanitaria;
- uniforma l’interpretazione dei giudici di merito.
Si tratta di un orientamento che rafforza la tutela delle vittime di infezioni trasfusionali, garantendo maggiore coerenza applicativa del diritto vivente.
7. Conclusioni
La Cassazione n. 19131 conferma un principio ormai consolidato: nel diritto civile della responsabilità sanitaria, il nesso causale non richiede certezza assoluta, ma una ragionevole e qualificata probabilità.
Il criterio del “più probabile che non” rappresenta dunque il punto di equilibrio tra:
- tutela della salute del paziente,
- e sostenibilità giuridica dell’accertamento della responsabilità.
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Corte di Cassazione, sentenza n. 19131/2026:
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