LAVORO: RECENTE ARRESTO DELLA CASS. PENALE, SEZ. IV, N. 12780/2026 SU INFORTUNI E RESPONSABILE DATORIALE

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Infortuni sul lavoro e responsabilità datoriale: obblighi formativi estesi e irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore

Nota a Cassazione penale Sez. IV n. 12780/2026

1. Introduzione

La recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. IV penale, n. 12780/2026) si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro, offrendo rilevanti chiarimenti circa:

l’estensione degli obblighi di formazione e informazione del datore di lavoro; la nozione di rischio interferenziale; i limiti dell’efficacia esimente della condotta imprudente del lavoratore.

La decisione assume particolare rilievo in chiave sistematica, rafforzando una lettura sostanziale e non meramente formale degli obblighi prevenzionistici ex D.Lgs. n. 81/2008.

2. Il fatto: infortunio da esposizione a rischio non governato

Il caso trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore impiegato in attività agricole, il quale riportava l’amputazione di due dita del piede durante l’utilizzo (diretto o indiretto) di una cippatrice.

Elemento decisivo nella ricostruzione giudiziale è che:

il lavoratore operava in prossimità del macchinario in funzione; non aveva ricevuto alcuna formazione specifica sui rischi connessi; l’organizzazione del lavoro consentiva una interferenza operativa prevedibile con la macchina; il sistema prevenzionistico risultava carente sotto il profilo informativo e organizzativo  .

3. Il principio di diritto: obblighi informativi anche per attrezzature non direttamente utilizzate

La Suprema Corte afferma un principio di diritto di fondamentale importanza:

l’obbligo di informazione del datore di lavoro si estende anche alle attrezzature presenti nell’ambiente di lavoro, anche se non utilizzate direttamente dal lavoratore, purché sussista un rischio di interferenza.

Tale principio trova fondamento nell’art. 73, comma 2, D.Lgs. 81/2008, secondo cui il datore deve informare i lavoratori:

sui rischi derivanti dall’uso delle attrezzature; sulle attrezzature presenti nell’ambiente circostante; anche in caso di uso non diretto  .

3.1. Superamento della concezione “formale” delle mansioni

La Corte respinge la tesi difensiva secondo cui l’obbligo formativo sarebbe limitato alle mansioni formalmente assegnate.

Al contrario:

rileva il contesto lavorativo concreto; assume rilievo la prossimità fisica al rischio; diventa centrale la prevedibilità dell’interferenza operativa.

4. Il rischio interferenziale come categoria centrale

La sentenza valorizza implicitamente la categoria del rischio interferenziale, tipica della sicurezza sul lavoro.

4.1. Definizione operativa

Si ha rischio interferenziale quando:

più lavorazioni si svolgono nello stesso spazio; vi è possibilità di interazione tra attività diverse; il lavoratore è esposto a rischi derivanti da attività altrui o strumenti non propri.

Nel caso di specie:

il lavoratore trasportava materiale “davanti alla macchina”; la cippatrice era lasciata in funzione; l’addetto si allontanava.

Tali elementi integrano una situazione tipica di rischio interferenziale non governato  .

5. Condotta imprudente del lavoratore: quando non interrompe il nesso causale

Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia riguarda la non esimente della condotta imprudente del lavoratore.

5.1. Il principio consolidato

La Corte ribadisce che:

la condotta negligente o imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando sia riconducibile a carenze del sistema prevenzionistico.

5.2. Il concetto di rischio “non eccentrico”

Per escludere la responsabilità datoriale, la condotta del lavoratore deve essere:

abnorme; imprevedibile; eccentrica rispetto al ciclo lavorativo.

Nel caso concreto, invece:

il comportamento del lavoratore (spingere il materiale) era tipico e prevedibile; rappresentava una estrinsecazione del rischio lavorativo; era favorito da una organizzazione carente  .

6. Centralità della formazione effettiva e comprensibile

Altro profilo cruciale è l’enfasi sulla effettività della formazione.

La Corte sottolinea che:

non è sufficiente predisporre documenti formali; la formazione deve essere: concreta; comprensibile (anche linguisticamente); specifica rispetto ai rischi reali.

Nel caso di specie:

il materiale informativo era in lingua non conosciuta dal lavoratore; mancava prova della sua effettiva trasmissione; ciò integra una violazione sostanziale degli obblighi prevenzionistici  .

7. Obbligo di organizzazione e vigilanza: oltre il controllo “formale”

La Cassazione chiarisce che:

non è richiesto un controllo continuo “momento per momento”; ma è necessario: organizzare il lavoro in modo sicuro; prevenire prassi pericolose; evitare che macchinari restino incustoditi.

L’omessa vigilanza su prassi rischiose integra colpa organizzativa del datore di lavoro.

8. Implicazioni operative per datori di lavoro e imprese

La sentenza n. 12780/2026 impone una revisione delle politiche aziendali in materia di sicurezza:

8.1. Estensione degli obblighi formativi

includere tutti i rischi ambientali e interferenziali; non limitarsi alle mansioni formali.

8.2. Formazione sostanziale

linguaggio comprensibile; verifica dell’apprendimento; aggiornamento continuo.

8.3. Organizzazione del lavoro

evitare macchinari in funzione senza controllo; prevenire comportamenti “spontanei” ma pericolosi; monitorare le prassi operative.

9. Conclusioni

La pronuncia in esame conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità:

la sicurezza sul lavoro è un obbligo sostanziale e non formale; il datore di lavoro è garante anche del rischio da errore umano; la formazione deve coprire tutti i rischi concretamente prevedibili, anche indiretti.

Ne deriva una responsabilità datoriale ampia, fondata su una logica di prevenzione integrata e sistemica.

10. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per un’elevata specializzazione nel settore della responsabilità penale e civile da infortuni sul lavoro, offrendo:

✔ Assistenza alle vittime di infortuni

azioni risarcitorie per danni patrimoniali e non patrimoniali; costituzione di parte civile nei procedimenti penali; tutela nei confronti di datori di lavoro e assicurazioni.

✔ Difesa dei datori di lavoro

gestione del contenzioso penale per violazioni del D.Lgs. 81/2008; strategie difensive in tema di nesso causale e colpa organizzativa; consulenza preventiva per la compliance aziendale.

✔ Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

audit giuridici dei sistemi prevenzionistici; redazione e revisione di DVR e protocolli; formazione legale su responsabilità e obblighi prevenzionistici.

✔ Approccio integrato e scientifico

Lo Studio opera con un metodo interdisciplinare, coniugando:

diritto penale del lavoro; diritto civile del risarcimento; normativa prevenzionistica; analisi tecnico-organizzativa del rischio.


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno

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LA SECONDA DIRETTIVA INSOLVENCY

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La Seconda Direttiva Insolvency: verso un diritto europeo dell’insolvenza più efficiente e integrato

1. Introduzione: la nuova stagione dell’armonizzazione europea

Con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dell’Unione europea della direttiva 2022/0408 (c.d. Seconda Direttiva Insolvency), si apre una nuova fase nel processo di armonizzazione del diritto concorsuale europeo.

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio disegno di costruzione di un mercato dei capitali realmente integrato, in grado di attrarre investimenti transfrontalieri e garantire maggiore certezza giuridica agli operatori economici.

L’obiettivo è duplice:

  • da un lato, massimizzare il recupero dei creditori;
  • dall’altro, ridurre le asimmetrie normative tra gli Stati membri, che storicamente hanno rappresentato un ostacolo alla circolazione dei capitali.

2. I pilastri della direttiva: un’analisi sistematica

La direttiva interviene su molteplici profili della disciplina dell’insolvenza, introducendo standard minimi comuni.

2.1. Azioni revocatorie: tutela del patrimonio del debitore

Le nuove disposizioni rafforzano gli strumenti di inefficacia degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore prima dell’apertura della procedura.

Le azioni revocatorie assumono così una funzione centrale:

  • contrastare fenomeni di spoliazione patrimoniale;
  • garantire la par condicio creditorum;
  • preservare il valore dell’attivo fallimentare.

2.2. Tracciamento degli asset: cooperazione e trasparenza

Elemento innovativo è l’introduzione di meccanismi di accesso ai registri bancari europei su richiesta dei professionisti della crisi.

Tale previsione:

  • rafforza la cooperazione tra autorità nazionali;
  • consente una più efficace individuazione dei beni del debitore;
  • riduce il rischio di occultamento patrimoniale in contesti transfrontalieri.

2.3. Il “pre-pack”: centralità della continuità aziendale

Tra le innovazioni più rilevanti si colloca il meccanismo del pre-pack, destinato a incidere profondamente sulla gestione delle crisi d’impresa.

Il pre-pack si articola in due fasi:

  1. fase preparatoria, in cui il debitore individua un potenziale acquirente dell’azienda;
  2. fase liquidatoria, nella quale l’operazione viene formalmente approvata ed eseguita.

Funzione economico-giuridica

Il pre-pack consente:

  • la cessione rapida dell’azienda in funzionamento;
  • la salvaguardia del valore produttivo;
  • la continuità dei rapporti contrattuali essenziali.

Si supera così il paradigma della liquidazione disgregativa, privilegiando una continuità aziendale, anche indiretta, quale criterio di efficienza delle procedure concorsuali.


2.4. Doveri degli amministratori: anticipazione della crisi

La direttiva introduce un obbligo particolarmente significativo:

gli amministratori devono attivarsi per l’apertura della procedura di insolvenza entro tre mesi dall’emersione della crisi.

Tale previsione:

  • rafforza la responsabilità gestoria;
  • incentiva l’emersione tempestiva della crisi;
  • si coordina con i principi già presenti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Resta, tuttavia, uno spazio di flessibilità, qualora siano adottate misure alternative idonee a tutelare in modo equivalente i creditori.


2.5. Comitato dei creditori e trasparenza

Ulteriori interventi riguardano:

  • il rafforzamento del ruolo del comitato dei creditori, quale organo di controllo e partecipazione;
  • l’obbligo per gli Stati membri di garantire trasparenza normativa, mediante la pubblicazione di schede informative sul portale europeo e-Justice.

3. Impatti sistemici: verso un nuovo modello di procedura concorsuale

La direttiva segna un cambio di paradigma:

3.1. Dalla liquidazione alla valorizzazione dell’impresa

Si passa:

  • da una logica liquidatoria statica,
  • a una logica dinamica di circolazione dell’impresa in crisi.

3.2. Centralità degli investitori

Il sistema favorisce l’ingresso di:

  • nuovi investitori,
  • operatori specializzati nel turnaround,
  • fondi di private equity.

3.3. Efficienza e rapidità

Le procedure diventano:

  • più rapide,
  • meno frammentate,
  • maggiormente orientate al risultato economico.

4. Il recepimento in Italia: prospettive e criticità

Gli Stati membri avranno due anni e nove mesi per il recepimento della direttiva.

In Italia, il processo richiederà:

  1. l’approvazione della legge di delegazione europea;
  2. l’adozione dei decreti legislativi attuativi.

Questioni aperte

Tra i profili più delicati:

  • coordinamento con il Codice della crisi;
  • disciplina del pre-pack e sue garanzie procedurali;
  • responsabilità degli amministratori;
  • tutela dei creditori minoritari.

5. Conclusioni: un diritto dell’insolvenza sempre più europeo

La Seconda Direttiva Insolvency rappresenta un passo decisivo verso:

  • l’uniformità delle regole,
  • la certezza del diritto,
  • l’efficienza delle procedure.

In particolare, il pre-pack emerge come strumento chiave per coniugare:

  • tutela dei creditori,
  • continuità aziendale,
  • salvaguardia del tessuto economico.

6. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per una consolidata esperienza nel diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, offrendo assistenza altamente qualificata in ambito nazionale ed europeo.

Aree di specializzazione

  • Procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione);
  • Operazioni di pre-pack e cessione d’azienda in crisi;
  • Responsabilità degli amministratori e azioni di responsabilità;
  • Azioni revocatorie e tutela del patrimonio;
  • Ristrutturazione del debito e piani di risanamento;
  • Contenzioso bancario e recupero crediti complessi.

Approccio operativo

Lo Studio adotta un approccio:

  • multidisciplinare,
  • orientato alla soluzione,
  • volto alla massimizzazione del valore per il cliente.

Grazie a una costante attenzione all’evoluzione normativa europea, lo Studio è in grado di assistere:

  • imprese in crisi,
  • investitori,
  • creditori istituzionali,

nelle operazioni più complesse, incluse quelle transfrontaliere, garantendo strategie efficaci e conformi ai nuovi standard introdotti dalla direttiva europea sull’insolvenza.


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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CCII: RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’ATTESTATORE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

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Attestatore nel concordato preventivo: responsabilità professionale, prededucibilità del compenso e rischio di esclusione dal passivo (Nota a Trib. Bari, decreto 27 ottobre 2025)


1. Inquadramento sistematico della figura dell’attestatore

Nel sistema delle procedure concorsuali, la figura del professionista incaricato della relazione di attestazione riveste un ruolo centrale nell’ambito del concordato preventivo, sia nella disciplina della legge fallimentare sia nel vigente Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

L’attestatore – oggi qualificato come professionista indipendente – è chiamato a certificare:

  • la veridicità dei dati aziendali;
  • la fattibilità del piano proposto dal debitore.

La sua prestazione è tradizionalmente qualificata come obbligazione di mezzi e non di risultato. Ne consegue che il diritto al compenso non è, in linea generale, subordinato all’esito positivo della procedura.

Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente precisato che tale principio non è assoluto: l’attività dell’attestatore deve essere svolta con elevato standard di diligenza tecnica qualificata, pena la perdita del diritto al compenso.


2. Prededucibilità del credito e rischio di esclusione dal passivo

Il compenso dell’attestatore, se maturato correttamente, rientra tra i crediti prededucibili, ossia soddisfatti con priorità rispetto agli altri creditori.

Tuttavia, come chiarito dal Tribunale di Bari (decreto 27 ottobre 2025), tale credito può essere escluso dallo stato passivo del fallimento qualora:

  • l’attività professionale sia stata svolta in modo negligente;
  • vi sia un nesso causale tra la condotta dell’attestatore e l’esito negativo della procedura.

In tali ipotesi, il curatore fallimentare può eccepire l’inadempimento del professionista, impedendo l’ammissione del credito.


3. L’eccezione di inadempimento: onere probatorio e limiti

La possibilità di contestare il compenso dell’attestatore si inserisce nello schema generale dell’eccezione di inadempimento.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., ord. n. 15807/2021) ha stabilito che:

  • l’eccezione è rimessa all’iniziativa di parte (ossia del curatore);
  • il giudice delegato non può rilevarla d’ufficio;
  • l’inadempimento deve essere specificamente allegato e provato.

Inoltre, il giudice non può fondare il rigetto della domanda su un inadempimento diverso da quello dedotto dal curatore.

Ne deriva che l’esclusione del credito dell’attestatore rappresenta una eccezione qualificata, subordinata a rigorosi oneri probatori.


4. Inadempimento vs. mancato risultato: distinzione fondamentale

Uno dei punti centrali della pronuncia del Tribunale di Bari è la netta distinzione tra:

  • mancato risultato (esito negativo del concordato);
  • inadempimento professionale.

Il mancato successo della procedura non è sufficiente, di per sé, a escludere il compenso. È invece necessario dimostrare che il professionista:

  • non abbia rispettato la diligenza tecnica qualificata richiesta;
  • abbia svolto un’attività inadeguata o inutilmente carente.

Tale principio è coerente con l’orientamento già espresso dalla Cassazione (sent. n. 10752/2018), secondo cui il credito dell’attestatore può essere escluso quando l’opera risulti inutilizzabile o inidonea.


5. Il caso concreto: la decisione del Tribunale di Bari

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto sussistente una grave negligenza professionale, fondata su due elementi principali:

a) Mancanza di verifica autonoma

L’attestatore si era limitato a recepire una stima immobiliare predisposta da un consulente del debitore, senza effettuare:

  • controlli autonomi;
  • verifiche sostanziali sulla correttezza dei dati.

In particolare, la stima conteneva un errore relativo alla superficie commerciale utilizzabile, che incideva direttamente sulla quantificazione dell’attivo.

b) Tempistica incompatibile con la complessità dell’incarico

La relazione era stata redatta in soli due giorni dall’incarico, circostanza ritenuta incompatibile con:

  • la complessità delle verifiche richieste;
  • gli standard minimi di diligenza professionale.

6. Il nesso causale con l’inammissibilità del concordato

Elemento decisivo è stato l’accertamento del nesso causale tra la condotta negligente e l’esito della procedura.

L’errore nella valutazione dell’immobile ha comportato:

  • una sovrastima dell’attivo;
  • la successiva riduzione della garanzia patrimoniale;
  • la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato.

Di conseguenza, la prestazione dell’attestatore è stata considerata causalmente rilevante nel determinare l’esito sfavorevole.


7. Principi di diritto emergenti

Dalla pronuncia si possono ricavare alcuni principi di particolare rilevanza sistematica:

  1. L’attestatore deve svolgere un controllo sostanziale e autonomo, non meramente formale.
  2. La sua attività richiede una diligenza qualificata, proporzionata alla complessità dell’incarico.
  3. Il compenso può essere escluso se l’opera è inadeguata o inutilizzabile.
  4. È necessario provare il nesso causale tra negligenza ed esito negativo.
  5. L’eccezione di inadempimento deve essere tempestivamente sollevata dal curatore.

8. Implicazioni operative per professionisti e curatori

La decisione del Tribunale di Bari ha rilevanti ricadute pratiche:

  • Per gli attestatori:
    • necessità di adottare procedure di verifica rigorose;
    • obbligo di indipendenza sostanziale;
    • adeguata tempistica nell’esecuzione dell’incarico.
  • Per i curatori fallimentari:
    • opportunità di valutare criticamente l’operato dell’attestatore;
    • possibilità di contestare crediti prededucibili non meritevoli;
    • importanza della tempestività dell’eccezione.

9. Conclusioni

Il decreto del Tribunale di Bari del 27 ottobre 2025 si inserisce in un orientamento volto a rafforzare la responsabilità professionale dell’attestatore, quale garante dell’affidabilità del sistema concorsuale.

La pronuncia chiarisce che la prededucibilità del compenso non costituisce una tutela incondizionata, ma è subordinata al rispetto di standard elevati di diligenza, autonomia e accuratezza tecnica.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per una consolidata esperienza nel diritto della crisi d’impresa e nelle procedure concorsuali, offrendo assistenza altamente qualificata in:

  • Concordato preventivo e strumenti di regolazione della crisi
  • Predisposizione e impugnazione di relazioni di attestazione
  • Tutela dei crediti prededucibili e insinuazione al passivo
  • Responsabilità professionale di attestatori, advisor e organi della procedura
  • Assistenza a curatori fallimentari nella gestione del contenzioso

L’approccio dello Studio è caratterizzato da:

  • rigorosa analisi tecnico-giuridica;
  • attenzione al profilo probatorio e causale;
  • capacità di gestione di contenziosi complessi ad elevato contenuto specialistico.

Grazie a tali competenze, lo Studio è in grado di offrire un supporto strategico sia ai professionisti coinvolti nelle procedure concorsuali sia agli organi della procedura, garantendo una tutela efficace degli interessi della massa e dei creditori.

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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE E RELATIVI AGGIORNAMENTI TABELLARI SECONDO LA GIURISPRUDENZA

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Risarcimento del danno non patrimoniale e aggiornamento delle tabelle: la sentenza n. 1737/2026 della Corte d’Appello di Napoli

La sentenza n. 1737 del 6 marzo 2026 della Corte d’Appello di Napoli offre un importante contributo in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla perdita del rapporto parentale e all’utilizzo delle tabelle di liquidazione. Il presente contributo analizza il principio di diritto affermato, evidenziando i profili applicativi e le implicazioni operative per la difesa tecnica, con un focus sulle strategie adottate dallo Studio Legale Bonanni Saraceno.


1. Introduzione: evoluzione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale

Il tema della liquidazione del danno non patrimoniale rappresenta uno dei settori più dinamici del diritto civile, caratterizzato da un costante dialogo tra giurisprudenza di merito e di legittimità.

In tale contesto si inserisce la recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli (Sez. VIII, sent. 6 marzo 2026, n. 1737), che affronta il tema dell’aggiornamento dei criteri tabellari nel corso del giudizio e della conseguente legittimazione all’impugnazione da parte del danneggiato.


2. Il principio di diritto: impugnazione e aggiornamento delle tabelle risarcitorie

La Corte partenopea afferma un principio di diritto di particolare rilevanza pratica:

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il danneggiato può proporre impugnazione per ottenere una maggiore liquidazione qualora, nelle more del giudizio di appello, siano intervenute modifiche delle tabelle utilizzate in primo grado, purché deduca specificamente la differenza tra i valori e dimostri la maggiore convenienza dei nuovi parametri.

2.1. Onere di allegazione e specificità del motivo di gravame

La pronuncia pone un chiaro onere processuale a carico dell’appellante:

  • indicazione puntuale delle differenze tra le tabelle;
  • dimostrazione del risultato più favorevole derivante dall’applicazione dei nuovi valori;
  • formulazione di un motivo di gravame specifico e autosufficiente.

Tale impostazione rafforza l’importanza della tecnica redazionale dell’atto di appello, ambito in cui lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza, specie nei contenziosi risarcitori complessi.


3. Tabelle “a forbice” e “a punti”: il superamento del modello tradizionale

3.1. Il passaggio dal sistema “a forbice” al sistema “a punti”

La Corte estende il principio anche al caso in cui:

  • il primo giudice abbia utilizzato tabelle “a forbice”;
  • nelle more dell’appello siano state adottate tabelle “a punti”.

In tali ipotesi, il danneggiato può legittimamente chiedere una rideterminazione del danno sulla base del nuovo sistema, più evoluto e analitico.

3.2. Implicazioni pratiche

Il sistema “a punti” consente:

  • maggiore uniformità delle decisioni;
  • trasparenza nella quantificazione;
  • personalizzazione del danno.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno ha sviluppato specifiche competenze nell’applicazione comparata dei modelli tabellari, offrendo assistenza sia nella fase di merito sia in sede di impugnazione.


4. La liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale

4.1. Il sistema a punti come criterio preferenziale

La Corte ribadisce che, ai fini della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, è preferibile l’utilizzo di tabelle basate sul sistema a punti, caratterizzate da:

  • valore medio del punto;
  • modularità del sistema;
  • indicazione dei parametri rilevanti.

4.2. I parametri di valutazione

Tra gli elementi essenziali rientrano:

  • età della vittima primaria;
  • età del superstite;
  • grado di parentela;
  • convivenza;
  • intensità del legame affettivo.

Tali criteri costituiscono il fulcro dell’attività istruttoria e difensiva, ambito nel quale lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per l’approccio rigoroso e multidisciplinare.


5. Il ruolo delle Tabelle di Milano

La pronuncia riconosce espressamente la centralità delle Tabelle di Milano, considerate:

  • parametro privilegiato di liquidazione;
  • modello fondato su un sistema a punto variabile;
  • strumento idoneo a garantire uniformità e prevedibilità.

Le Tabelle di Milano rappresentano oggi il benchmark nazionale, e la loro corretta applicazione richiede competenze tecniche avanzate, specie nella personalizzazione del danno.


6. Il limite: la liquidazione equitativa “pura”

Resta ferma la possibilità per il giudice di:

  • discostarsi dalle tabelle;
  • procedere a una liquidazione equitativa pura.

Tuttavia, tale scelta deve essere:

  • adeguatamente motivata;
  • giustificata da circostanze eccezionali.

Questa apertura impone al difensore una particolare attenzione nella costruzione dell’impianto probatorio e argomentativo.


7. Risarcimento per equivalente e criterio temporale di liquidazione

La sentenza affronta anche il tema del risarcimento per equivalente, chiarendo che:

La determinazione del danno deve avvenire sulla base dei criteri vigenti al momento della liquidazione.

Ciò implica che il parametro temporale rilevante può essere:

  • la pattuizione tra le parti;
  • il pagamento spontaneo;
  • la decisione giudiziale (anche non definitiva).

8. Profili operativi e strategie difensive

La pronuncia in esame evidenzia alcune direttrici fondamentali per la pratica forense:

  • centralità dell’aggiornamento giurisprudenziale;
  • necessità di una puntuale allegazione tecnica;
  • importanza della scelta del modello tabellare più favorevole.

In questo contesto, lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per:

  • elevata specializzazione nel diritto del risarcimento del danno;
  • esperienza consolidata nei giudizi di appello;
  • capacità di integrazione tra analisi giuridica e valutazione medico-legale.

9. Conclusioni

La sentenza n. 1737/2026 della Corte d’Appello di Napoli conferma l’evoluzione del sistema risarcitorio verso modelli sempre più standardizzati ma al contempo flessibili.

Il riconoscimento della rilevanza delle tabelle sopravvenute e la valorizzazione del sistema a punti rappresentano un passaggio fondamentale per garantire equità e uniformità.

In tale scenario, il ruolo del difensore assume una funzione decisiva: solo attraverso una strategia processuale accurata e tecnicamente fondata è possibile ottenere il pieno ristoro del danno subito.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, grazie alla propria competenza specialistica e all’approccio scientifico alla materia, si pone come punto di riferimento nel contenzioso risarcitorio, assicurando tutela avanzata e personalizzata ai propri assistiti.

La sentenza n. 1737 del 6 marzo 2026 della Corte d’Appello di Napoli:


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