SOCIETARIO: LIMITI E COLLEGAMENTO TRA SOCIETÀ E RAPPORTI FAMIGLIARI

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Collegamento tra società e rapporti familiari: la Cassazione n. 9260/2026 chiarisce i limiti dell’influenza notevole

 

Abstract

 

La sentenza n. 9260/2026 della Corte di Cassazione affronta un tema centrale nel diritto societario e tributario: la configurabilità del collegamento societario ex art. 2359, comma 3, c.c. in presenza di rapporti familiari tra soci. La Suprema Corte esclude che la mera parentela sia sufficiente a integrare l’“influenza notevole”, richiedendo invece una prova concreta dell’incidenza sulle decisioni assembleari. Il principio assume rilievo anche sotto il profilo fiscale, con importanti ricadute sulla tassazione delle operazioni infragruppo.

1. Inquadramento normativo: collegamento societario e influenza notevole

 

L’art. 2359 c.c. disciplina le relazioni tra società distinguendo tra controllo e collegamento. In particolare, il comma 3 individua il collegamento societario nella situazione in cui una società eserciti su un’altra una influenza notevole, ossia una capacità di incidere sulle decisioni assembleari senza giungere al controllo.

 

La Corte ribadisce che tale influenza può essere:

  • di diritto, quando deriva da partecipazioni rilevanti (almeno 1/5 dei voti, o 1/10 per società quotate);
  • di fatto, quando discende da rapporti contrattuali o economici che determinano una posizione di dipendenza  .

 

In questo contesto, il collegamento può essere:

  • interno, fondato su partecipazioni societarie;
  • esterno, derivante da relazioni economiche, organizzative o anche familiari.

2. Il caso: rapporti familiari e presunto gruppo societario

 

La vicenda trae origine da un accertamento fiscale fondato su movimentazioni finanziarie tra tre società formalmente distinte ma caratterizzate da:

  • legami di parentela tra i soci;
  • sede comune;
  • gestione operativa condivisa.

 

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tali elementi fossero sufficienti a configurare un collegamento societario e, conseguentemente, un gruppo, con neutralità fiscale delle operazioni infragruppo.

3. Il principio di diritto: la parentela non basta

 

La Corte di Cassazione censura tale impostazione, affermando un principio di particolare rilevanza sistematica:

 

il collegamento societario non può essere desunto automaticamente dal rapporto di parentela tra soci, ma richiede la prova concreta dell’esercizio di un’influenza notevole sulle decisioni assembleari  .

 

In particolare:

  • il rapporto familiare è solo un indizio, non una prova;
  • è necessario individuare:
    • la società dominante;
    • le modalità concrete di influenza;
    • le decisioni effettivamente condizionate;
  • l’accertamento è fattuale e rigoroso, rimesso al giudice di merito.

 

La Corte sottolinea che la parentela deve tradursi in intese operative e strategie comuni, non potendo restare un dato meramente relazionale.

4. Collegamento societario e gruppo: due concetti distinti

 

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la distinzione tra:

 

a) Collegamento societario

 

Rapporto assembleare basato su influenza notevole.

 

b) Gruppo societario

 

Fenomeno gestorio, caratterizzato da:

  • direzione unitaria;
  • attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.

 

La Corte chiarisce che:

  • il collegamento non implica automaticamente l’esistenza di un gruppo;
  • non opera alcuna presunzione ex art. 2497-sexies c.c.;
  • è necessaria una prova rigorosa dell’attività di direzione e coordinamento, consistente in direttive sistematiche e concrete  .

5. Profili fiscali: operazioni infragruppo e imponibilità

 

La decisione assume rilievo anche sotto il profilo tributario.

 

La CTR aveva escluso la tassazione delle movimentazioni finanziarie ritenendole infragruppo. La Cassazione smentisce tale impostazione evidenziando che:

  • la neutralità fiscale ex art. 118 TUIR opera solo in presenza di consolidato fiscale;
  • è necessario:
    • un rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1, c.c.;
    • l’esercizio dell’opzione per il consolidato;
  • in assenza di tali presupposti, le operazioni devono essere ordinariamente imponibili  .

 

Inoltre, la Corte esclude la doppia imposizione, chiarendo che essa sussiste solo in caso di identità di presupposto impositivo e non quando l’imposizione colpisce soggetti diversi per titoli differenti.

6. Implicazioni operative e profili probatori

 

La sentenza in commento impone agli operatori una maggiore attenzione nella gestione dei rapporti tra società “di famiglia”.

 

In particolare:

  • non è sufficiente dimostrare la comunanza familiare;
  • è necessario documentare:
    • flussi decisionali;
    • assetti organizzativi;
    • eventuali direttive gestorie;
  • assume rilievo la tracciabilità delle operazioni finanziarie e la loro giustificazione economica.

 

Sul piano processuale, emerge una forte valorizzazione dell’onere probatorio, sia in ambito societario che tributario.

7. Conclusioni

 

La sentenza n. 9260/2026 si inserisce nel solco di una giurisprudenza rigorosa che:

  • limita l’uso “presuntivo” dei rapporti familiari;
  • rafforza la distinzione tra collegamento e gruppo;
  • circoscrive l’applicazione dei regimi fiscali di favore.

 

Il principio affermato contribuisce a garantire maggiore certezza giuridica, evitando indebite estensioni delle categorie societarie e fiscali.

Assistenza legale specializzata: le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

 

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata in materia di:

  • diritto societario, con particolare riferimento a:
    • gruppi di imprese;
    • collegamenti societari;
    • responsabilità da direzione e coordinamento;
  • diritto tributario, in relazione a:
    • accertamenti fiscali su operazioni infragruppo;
    • contenzioso con l’Agenzia delle Entrate;
    • pianificazione fiscale dei gruppi societari;
  • contenzioso in Cassazione, con approfondita esperienza nell’analisi e nell’applicazione della giurisprudenza di legittimità;
  • operazioni tra società collegate o familiari, con supporto nella strutturazione conforme alla normativa e nella prevenzione del rischio fiscale.

 

L’approccio dello Studio si caratterizza per un’integrazione tra competenze societarie e tributarie, essenziale alla luce dei principi affermati dalla Cassazione, garantendo soluzioni strategiche e difensive di elevato livello tecnico.

Cassazione, sentenza n. 9260/2026:


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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UNCAT: TAVOLA ROTONDA SULLA “NUOVA” AUTOTUTELA TRIBUTARIA

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La “nuova” autotutela tributaria al centro del dibattito scientifico: il convegno della Camera degli Avvocati Tributaristi Abruzzo

 

Il prossimo 17 aprile 2026, dalle ore 15:00 alle 18:00, si terrà a Pescara, presso l’Aula Biblioteca “G. A. Scoponi” del Tribunale, una significativa tavola rotonda dedicata al tema della “nuova” autotutela tributaria, promossa dalla Camera degli Avvocati Tributaristi Abruzzo in collaborazione con UNCAT.

 

L’incontro si propone di offrire una riflessione sistematica su uno degli istituti più rilevanti e al contempo più evolutivi del diritto tributario, alla luce dei primi interventi applicativi e delle recenti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali.

 

Il contesto: evoluzione e centralità dell’autotutela

 

L’autotutela tributaria, da sempre configurata quale potere dell’amministrazione finanziaria di correggere i propri atti illegittimi o infondati, ha assunto negli ultimi anni una funzione sempre più incisiva, anche in relazione alle esigenze di deflazione del contenzioso e di tutela effettiva del contribuente.

 

Il passaggio da una autotutela prevalentemente discrezionale a modelli che contemplano ipotesi di autotutela “obbligatoria” rappresenta uno dei nodi centrali del dibattito attuale, soprattutto alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente e delle più recenti riforme del processo tributario.

 

I lavori del convegno

 

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’Avv. Paola Ciciarelli, Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi Abruzzo, e dell’Avv. Federico Squartecchia, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.

 

Il programma scientifico si articola in una serie di interventi di alto profilo:

  • Prof.ssa Caterina Verrigni approfondirà l’evoluzione dell’istituto dell’autotutela, dal D.L. 564/1994 fino allo Statuto dei diritti del contribuente, offrendo una lettura sistematica delle trasformazioni normative.
  • Dott. Guido Campli, Presidente del Tribunale di Chieti e della sezione II della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, analizzerà il ruolo dell’autotutela nel processo tributario, con particolare riferimento all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, soffermandosi sulla distinzione tra autotutela obbligatoria e facoltativa e sui relativi risvolti processuali.
  • Dott. Claudio Cardellini, Capo Ufficio Legale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti, illustrerà la posizione dell’amministrazione finanziaria, evidenziando il rapporto tra procedimento amministrativo e processo tributario.
  • Avv. Alberto Renda si concentrerà sugli ultimi arresti giurisprudenziali in materia di autotutela sostitutiva, tema di crescente interesse nella prassi applicativa.

 

Il coordinamento dei lavori sarà affidato all’Avv. Alberto Formica Amori.

 

Profili di interesse e ricadute operative

 

L’iniziativa si inserisce in un momento di particolare fermento per il diritto tributario, caratterizzato da una crescente attenzione verso strumenti alternativi al contenzioso e da una valorizzazione del principio di buona amministrazione.

 

In tale prospettiva, l’autotutela non è più soltanto un potere interno all’amministrazione, ma si configura come un istituto a forte impatto sistemico, capace di incidere sui rapporti tra fisco e contribuente, nonché sull’efficienza complessiva della giurisdizione tributaria.

 

Particolare rilievo assumono, inoltre, le questioni relative alla sindacabilità del diniego di autotutela, ai limiti dell’intervento sostitutivo e al coordinamento con i rimedi processuali, temi che saranno verosimilmente al centro del confronto tra relatori.

 

Accreditamento e partecipazione

 

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara e attribuisce 2 crediti formativi in materia tributaria, confermandosi come un’importante occasione di aggiornamento professionale per avvocati, magistrati e operatori del settore.

 

Conclusioni

 

La tavola rotonda rappresenta un’occasione di confronto qualificato su un istituto destinato a giocare un ruolo sempre più centrale nel sistema tributario italiano. L’approccio multidisciplinare dei relatori e il taglio pratico degli interventi consentiranno di cogliere le principali criticità applicative e le prospettive evolutive dell’autotutela, contribuendo a delineare i futuri assetti del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente.

 


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PENALE: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER OMESSA FORMAZIONE

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Sicurezza sul lavoro: responsabilità del datore per omessa formazione anche in caso di imprudenza del lavoratore

La responsabilità penale del datore di lavoro sorge principalmente dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e dagli obblighi di tutela dell’integrità fisica e morale (art. 2087 c.c.). Essa comporta sanzioni severe, inclusi arresto e ammende, per infortuni, malattie professionali, mobbing o mancata formazione. Il datore di lavoro è responsabile anche per omissioni colpose, a meno che il lavoratore non ponga in essere un comportamento abnorme. Altalex +6

Punti chiave della responsabilità penale:

  • Sicurezza e Salute: Omissione di misure di sicurezza, mancata valutazione dei rischi, o assenza di formazione adeguata.
  • Infortuni e Morte: Responsabilità per lesioni colpose o omicidio colposo in caso di incidenti sul lavoro, spesso legati alla violazione di norme antinfortunistiche.
  • Reati contro la Persona: Mobbing, molestie, estorsione (minaccia di licenziamento per imporre condizioni peggiorative).
  • Datore di lavoro “di fatto”: La responsabilità penale si estende a chi, pur senza cariche formali, gestisce effettivamente l’azienda.
  • Esonero: Il datore è esonerato solo in casi di condotta del lavoratore imprevedibile, eccezionale e del tutto estranea alle mansioni (“comportamento abnorme”).
  • Responsabilità dell’Ente: Oltre alla persona fisica, il D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa/penale della società. 

È essenziale implementare un sistema di gestione della sicurezza rigoroso e delegare formalmente i compiti per limitare la responsabilità penale.

 

Analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 13327/2026

 

Introduzione

 

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 13327 del 13 aprile 2026, offre un’importante occasione per ribadire un principio cardine in materia di sicurezza sul lavoro: la responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione del dipendente sussiste anche quando il comportamento del lavoratore sia imprudente o autonomo.

 

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, rafforzando l’obbligo datoriale di garantire una formazione effettiva, adeguata e specifica, quale presidio imprescindibile per la prevenzione degli infortuni.

Inquadramento normativo: obblighi formativi e responsabilità datoriale

 

La decisione si fonda sull’applicazione degli artt. 71, comma 7, e 87 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che impongono al datore di lavoro di assicurare:

  • informazione adeguata;
  • formazione specifica;
  • addestramento pratico all’uso di attrezzature e macchinari.

 

In particolare, l’art. 71, comma 7, stabilisce che il datore deve garantire che i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature ricevano una formazione idonea e sufficiente, anche in relazione ai rischi specifici.

 

La violazione di tali obblighi integra una contravvenzione penalmente rilevante, indipendentemente dall’effettivo verificarsi di un infortunio.

Il caso concreto: utilizzo di carrello elevatore senza formazione

 

Nel caso esaminato, il datore di lavoro era stato condannato per aver omesso la formazione e l’addestramento di un lavoratore nell’utilizzo di un carrello elevatore.

 

La difesa aveva sostenuto che:

  • l’uso del macchinario fosse avvenuto per iniziativa autonoma del lavoratore;
  • tale comportamento avrebbe interrotto il nesso causale e escluso la responsabilità datoriale.

 

Tuttavia, la Corte ha rigettato tale impostazione.

Il principio di diritto: irrilevanza dell’imprudenza del lavoratore

 

La Corte di Cassazione afferma un principio di particolare rilievo:

 

L’iniziativa autonoma del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi di formazione, informazione e addestramento.

 

Secondo i giudici:

  • la formazione rappresenta una misura prevenzionistica primaria;
  • l’assenza di formazione rende prevedibile e non eccezionale il comportamento imprudente del lavoratore;
  • pertanto, tale comportamento non interrompe il nesso causale.

 

In altri termini, l’imprudenza del lavoratore non assume efficacia esimente quando è proprio la carenza formativa ad averne reso possibile o probabile la condotta.

La funzione della formazione: prevenzione del rischio e controllo del comportamento

 

La pronuncia valorizza la funzione sostanziale della formazione, intesa non come mero adempimento formale, ma come strumento volto a:

  • trasferire competenze tecniche;
  • rendere consapevoli dei rischi;
  • prevenire comportamenti pericolosi;
  • garantire l’uso corretto delle attrezzature.

 

La formazione, quindi, non solo informa, ma modella il comportamento del lavoratore, incidendo direttamente sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Profili processuali: procedura estintiva e obbligatorietà dell’azione penale

 

La sentenza affronta anche un ulteriore profilo di interesse: la mancata attivazione della procedura estintiva ex d.lgs. n. 758/1994.

 

La Corte chiarisce che:

  • l’omessa indicazione delle prescrizioni da parte dell’organo di vigilanza non determina improcedibilità dell’azione penale;
  • tale orientamento è coerente con il principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.);
  • il contravventore può comunque accedere all’estinzione del reato tramite oblazione in sede giudiziaria.

Implicazioni pratiche per imprese e datori di lavoro

 

La pronuncia rafforza un messaggio chiaro per le imprese:

  • la formazione deve essere documentata, specifica e aggiornata;
  • non è sufficiente una formazione generica o meramente formale;
  • occorre dimostrare l’effettiva comprensione da parte del lavoratore.

 

In assenza di tali presupposti, il datore di lavoro risponde penalmente anche in presenza di condotte imprudenti del dipendente.

Conclusioni

 

La sentenza n. 13327/2026 della Corte di Cassazione si pone come un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema di sicurezza sul lavoro fondato sulla prevenzione e sulla responsabilità datoriale.

 

Il principio affermato è netto:

la formazione è un obbligo indelegabile e la sua omissione espone il datore di lavoro a responsabilità penale, anche in presenza di comportamenti imprudenti del lavoratore.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

 

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per l’elevata specializzazione nel diritto penale del lavoro e nella responsabilità datoriale in materia di sicurezza.

 

In particolare, lo Studio offre:

  • assistenza giudiziale e stragiudiziale in procedimenti penali per violazioni del d.lgs. 81/2008;
  • consulenza preventiva per l’adeguamento ai modelli organizzativi e agli obblighi formativi;
  • difesa tecnica in procedimenti per infortuni sul lavoro e responsabilità colposa;
  • supporto nella gestione delle procedure estintive e nei rapporti con gli organi di vigilanza;
  • analisi del rischio legale e implementazione di sistemi di compliance aziendale.

 

Grazie a un approccio multidisciplinare e a una costante attenzione all’evoluzione giurisprudenziale, lo Studio rappresenta un punto di riferimento per imprese e professionisti che intendano operare nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Corte di Cassazione, Penale, sentenza n. 13327/2026:

 


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