
Collegamento tra società e rapporti familiari: la Cassazione n. 9260/2026 chiarisce i limiti dell’influenza notevole
Abstract
La sentenza n. 9260/2026 della Corte di Cassazione affronta un tema centrale nel diritto societario e tributario: la configurabilità del collegamento societario ex art. 2359, comma 3, c.c. in presenza di rapporti familiari tra soci. La Suprema Corte esclude che la mera parentela sia sufficiente a integrare l’“influenza notevole”, richiedendo invece una prova concreta dell’incidenza sulle decisioni assembleari. Il principio assume rilievo anche sotto il profilo fiscale, con importanti ricadute sulla tassazione delle operazioni infragruppo.
1. Inquadramento normativo: collegamento societario e influenza notevole
L’art. 2359 c.c. disciplina le relazioni tra società distinguendo tra controllo e collegamento. In particolare, il comma 3 individua il collegamento societario nella situazione in cui una società eserciti su un’altra una influenza notevole, ossia una capacità di incidere sulle decisioni assembleari senza giungere al controllo.
La Corte ribadisce che tale influenza può essere:
- di diritto, quando deriva da partecipazioni rilevanti (almeno 1/5 dei voti, o 1/10 per società quotate);
- di fatto, quando discende da rapporti contrattuali o economici che determinano una posizione di dipendenza .
In questo contesto, il collegamento può essere:
- interno, fondato su partecipazioni societarie;
- esterno, derivante da relazioni economiche, organizzative o anche familiari.
2. Il caso: rapporti familiari e presunto gruppo societario
La vicenda trae origine da un accertamento fiscale fondato su movimentazioni finanziarie tra tre società formalmente distinte ma caratterizzate da:
- legami di parentela tra i soci;
- sede comune;
- gestione operativa condivisa.
La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tali elementi fossero sufficienti a configurare un collegamento societario e, conseguentemente, un gruppo, con neutralità fiscale delle operazioni infragruppo.
3. Il principio di diritto: la parentela non basta
La Corte di Cassazione censura tale impostazione, affermando un principio di particolare rilevanza sistematica:
il collegamento societario non può essere desunto automaticamente dal rapporto di parentela tra soci, ma richiede la prova concreta dell’esercizio di un’influenza notevole sulle decisioni assembleari .
In particolare:
- il rapporto familiare è solo un indizio, non una prova;
- è necessario individuare:
- la società dominante;
- le modalità concrete di influenza;
- le decisioni effettivamente condizionate;
- l’accertamento è fattuale e rigoroso, rimesso al giudice di merito.
La Corte sottolinea che la parentela deve tradursi in intese operative e strategie comuni, non potendo restare un dato meramente relazionale.
4. Collegamento societario e gruppo: due concetti distinti
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la distinzione tra:
a) Collegamento societario
Rapporto assembleare basato su influenza notevole.
b) Gruppo societario
Fenomeno gestorio, caratterizzato da:
- direzione unitaria;
- attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
La Corte chiarisce che:
- il collegamento non implica automaticamente l’esistenza di un gruppo;
- non opera alcuna presunzione ex art. 2497-sexies c.c.;
- è necessaria una prova rigorosa dell’attività di direzione e coordinamento, consistente in direttive sistematiche e concrete .
5. Profili fiscali: operazioni infragruppo e imponibilità
La decisione assume rilievo anche sotto il profilo tributario.
La CTR aveva escluso la tassazione delle movimentazioni finanziarie ritenendole infragruppo. La Cassazione smentisce tale impostazione evidenziando che:
- la neutralità fiscale ex art. 118 TUIR opera solo in presenza di consolidato fiscale;
- è necessario:
- un rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1, c.c.;
- l’esercizio dell’opzione per il consolidato;
- in assenza di tali presupposti, le operazioni devono essere ordinariamente imponibili .
Inoltre, la Corte esclude la doppia imposizione, chiarendo che essa sussiste solo in caso di identità di presupposto impositivo e non quando l’imposizione colpisce soggetti diversi per titoli differenti.
6. Implicazioni operative e profili probatori
La sentenza in commento impone agli operatori una maggiore attenzione nella gestione dei rapporti tra società “di famiglia”.
In particolare:
- non è sufficiente dimostrare la comunanza familiare;
- è necessario documentare:
- flussi decisionali;
- assetti organizzativi;
- eventuali direttive gestorie;
- assume rilievo la tracciabilità delle operazioni finanziarie e la loro giustificazione economica.
Sul piano processuale, emerge una forte valorizzazione dell’onere probatorio, sia in ambito societario che tributario.
7. Conclusioni
La sentenza n. 9260/2026 si inserisce nel solco di una giurisprudenza rigorosa che:
- limita l’uso “presuntivo” dei rapporti familiari;
- rafforza la distinzione tra collegamento e gruppo;
- circoscrive l’applicazione dei regimi fiscali di favore.
Il principio affermato contribuisce a garantire maggiore certezza giuridica, evitando indebite estensioni delle categorie societarie e fiscali.
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Cassazione, sentenza n. 9260/2026:
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