TAR LAZIO (SENT. N. 4135/2025): IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TUTELA DEL PAESAGGIO

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Impianti fotovoltaici e tutela del paesaggio: la sentenza del TAR Lazio n. 4135/2026 tra semplificazione amministrativa e vincoli costituzionali

Introduzione

La crescente diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, impone un delicato bilanciamento tra esigenze di transizione energetica e tutela del paesaggio. La recente pronuncia del Sentenza TAR Lazio n. 4135/2026 si inserisce in questo contesto, chiarendo i limiti della semplificazione amministrativa e ribadendo la centralità della valutazione paesaggistica.

L’arresto giurisprudenziale offre spunti rilevanti sotto il profilo della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, del principio di “dissenso costruttivo” e della nozione di aree idonee, con importanti ricadute operative per operatori economici e professionisti del settore.

Il quadro normativo: transizione energetica e tutela paesaggistica

La disciplina delle energie rinnovabili si è evoluta significativamente con il D.lgs. 199/2021 e, più recentemente, con il D.lgs. 190/2024, che ha introdotto nuove regole per l’individuazione delle aree idonee.

Tuttavia, tali interventi normativi non incidono sul rango costituzionale della tutela del paesaggio, sancita dall’art. 9 Cost., che impone una protezione rafforzata dei beni paesaggistici e culturali.

Il principio affermato dal TAR Lazio è netto: la semplificazione procedimentale non può tradursi in una compressione automatica degli interessi paesaggistici, né legittimare automatismi autorizzativi.

I fatti di causa e le censure del ricorrente

La controversia trae origine dall’impugnazione del parere negativo espresso dal Ministero della Cultura (Mic) in relazione a un progetto di impianto fotovoltaico.

Il ricorrente ha articolato diverse censure, tra cui:

la mancata indicazione, da parte dell’amministrazione, di modifiche progettuali utili a ottenere un esito favorevole; l’erronea interpretazione della nozione di “area idonea”, ritenuta non ostativa alla realizzazione dell’impianto; la carente considerazione dell’interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili.

Tali doglianze miravano, in sostanza, a contestare la legittimità del potere esercitato dall’amministrazione e il corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

La discrezionalità tecnica del Mic e il ruolo della tutela paesaggistica

Il TAR Lazio ha ribadito che il parere del Ministero della Cultura, reso nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale, costituisce espressione di discrezionalità tecnica.

Attraverso tale valutazione:

il progetto viene confrontato con i valori paesaggistici tutelati; si verifica la compatibilità dell’intervento con l’interesse pubblico alla conservazione del paesaggio; si prevengono alterazioni ritenute inaccettabili.

Ne deriva che anche nei procedimenti semplificati, come la conferenza di servizi, non si verifica alcuna attenuazione della tutela paesaggistica, in quanto fondata su un principio costituzionale.

Il principio del “dissenso costruttivo”: limiti applicativi

Uno dei punti centrali della decisione riguarda il principio del dissenso costruttivo.

Secondo il giudice amministrativo:

non sussiste un obbligo generalizzato per la pubblica amministrazione di indicare le modifiche necessarie a rendere il progetto assentibile; tale principio opera solo ove concretamente possibile; non può tradursi in un onere sproporzionato per l’amministrazione.

In altri termini, spetta al proponente elaborare un progetto già compatibile con i vincoli esistenti. L’amministrazione non può sostituirsi al privato nella progettazione.

Aree idonee e vincoli paesaggistici: assenza di automatismi

Particolarmente rilevante è il passaggio relativo alla nozione di “area idonea”.

Il TAR chiarisce che:

la qualificazione di un’area come idonea non comporta l’automatica autorizzazione degli impianti; non esiste una presunzione assoluta di compatibilità paesaggistica; i vincoli culturali e paesaggistici continuano a operare integralmente.

Nel caso di specie, il rigetto è stato ritenuto legittimo in quanto il progetto insisteva su aree interessate da beni tutelati o relative fasce di rispetto (“buffer”), senza adeguato approfondimento progettuale.

Implicazioni pratiche per operatori e investitori

La sentenza in commento assume particolare rilevanza per:

imprese del settore energetico; sviluppatori di impianti fotovoltaici; professionisti tecnici e legali.

Essa evidenzia come:

la progettazione debba essere accurata e già orientata alla compatibilità paesaggistica; non sia sufficiente invocare la localizzazione in area idonea; sia necessario un approfondito studio dei vincoli insistenti sul territorio.

Conclusioni

La Sentenza TAR Lazio n. 4135/2026 segna un punto fermo nel rapporto tra semplificazione amministrativa e tutela del paesaggio.

Il principio che emerge è chiaro: la transizione energetica non può sacrificare i valori paesaggistici, che restano oggetto di una valutazione rigorosa, caso per caso.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno – Lobefalo

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno – Lobefalo si distingue per un’elevata specializzazione nelle materie del diritto amministrativo, ambientale ed energetico, offrendo assistenza qualificata in:

procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili; contenzioso amministrativo dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato; valutazioni di impatto ambientale (VIA) e compatibilità paesaggistica; consulenza strategica nella pianificazione e realizzazione di progetti energetici; tutela degli interessi di imprese e investitori nel settore della transizione energetica.

Grazie a un approccio multidisciplinare e a una profonda conoscenza della normativa di settore, lo Studio è in grado di supportare i clienti nella gestione delle criticità autorizzative e nella prevenzione del contenzioso, garantendo soluzioni giuridiche efficaci e orientate al risultato.

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LAVORO – AMIANTO: LA PRESCRIZIONE INERENTE ALLA RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA AMIANTO NON PUÒ ESSERE RILEVATA D’UFFICIO

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Studio legale LEX BONANNI SARACENO LOBEFALO

Rivalutazione contributiva amianto e prescrizione: la Cassazione n. 9006/2026 rafforza la tutela dei lavoratori

Abstract

Con l’ordinanza n. 9006/2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema di cruciale rilevanza nel contenzioso previdenziale: la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto. La pronuncia chiarisce definitivamente che tale diritto è autonomo rispetto alla pensione e che la relativa prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dall’ente previdenziale. Il principio rafforza la tutela dei lavoratori esposti e si inserisce nel più ampio quadro delle garanzie processuali ex art. 112 c.p.c.

1. Inquadramento normativo: benefici amianto e rivalutazione contributiva

La disciplina dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto trova il suo fondamento nell’art. 13 della Legge n. 257/1992, che prevede un meccanismo di maggiorazione contributiva in favore dei lavoratori esposti.

Tale rivalutazione:

incide sull’anzianità contributiva; consente l’anticipazione del diritto a pensione; aumenta l’importo del trattamento pensionistico.

Si tratta, dunque, di un diritto autonomo, dotato di una propria consistenza giuridica, che si distingue dal diritto alla prestazione pensionistica finale.

2. Il caso deciso: la censura alla Corte d’Appello

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, la Corte territoriale aveva dichiarato prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva, pur in assenza di una specifica eccezione sollevata dall’ente previdenziale, ossia l’INPS.

Tale impostazione è stata ritenuta erronea dalla Cassazione, che ha ribadito un principio fondamentale del processo civile: il giudice non può pronunciarsi ultra o extra petita.

3. Il principio di diritto: autonomia e limiti del potere giudiziale

La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio:

“Il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13 l. n. 257/1992 è autonomo e distinto dal diritto alla pensione e, pertanto, soggetto a propria disciplina anche in materia di prescrizione; ne consegue che il giudice non può dichiararne d’ufficio la prescrizione in assenza di specifica eccezione di parte, dovendo rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”

Il richiamo all’art. art. 112 c.p.c. è centrale:

il processo civile è governato dal principio dispositivo; la prescrizione è eccezione in senso stretto; solo la parte interessata può sollevarla.

4. Prescrizione e diritti previdenziali: autonomia della rivalutazione amianto

Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica del diritto alla rivalutazione contributiva.

La Cassazione chiarisce che:

non si tratta di un mero accessorio del diritto a pensione; è un diritto autonomo e perfetto; è soggetto a una propria disciplina prescrizionale.

Ciò comporta importanti ricadute pratiche:

la prescrizione non può essere automaticamente “trascinata” da quella della pensione; il lavoratore conserva uno spazio autonomo di tutela; l’inerzia dell’ente previdenziale non può essere supplita dal giudice.

5. Implicazioni processuali: il divieto di rilievo d’ufficio

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la prescrizione:

non è rilevabile d’ufficio; deve essere espressamente eccepita; rientra nella disponibilità delle parti.

Ne deriva che:

se l’INPS non solleva l’eccezione, il diritto resta azionabile; il giudice non può sostituirsi alla parte; eventuali decisioni contrarie sono viziate per violazione dell’art. 112 c.p.c.

6. Valore sistematico della decisione

L’ordinanza n. 9006/2026 assume un rilievo che travalica il caso concreto, perché:

rafforza la distinzione tra diritti previdenziali principali e diritti accessori/autonomi; tutela l’affidamento del lavoratore esposto ad amianto; richiama i giudici al rigoroso rispetto delle regole processuali; limita il rischio di decisioni “creative” in danno dei lavoratori.

Si tratta, in definitiva, di una pronuncia che si pone in linea con la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, contribuendo a uniformare l’interpretazione giurisprudenziale.

7. Conclusioni

La decisione in esame rappresenta un significativo avanzamento nella tutela dei lavoratori esposti all’amianto. Stabilire che la prescrizione della rivalutazione contributiva non possa essere dichiarata d’ufficio significa:

garantire il pieno rispetto del contraddittorio; evitare compressioni indebite di diritti maturati; rafforzare la posizione processuale del lavoratore.

L’ordinanza ribadisce che la giustizia previdenziale deve operare nel rispetto delle regole, senza scorciatoie che possano pregiudicare diritti fondamentali costruiti nel corso di una vita lavorativa spesso segnata da esposizioni nocive.

8. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per una consolidata esperienza nel contenzioso in materia di:

benefici previdenziali da esposizione ad amianto; rivalutazione contributiva ex art. 13 L. 257/1992; ricorsi contro l’INPS; azioni risarcitorie per danni da esposizione a sostanze nocive; tutela dei lavoratori e dei loro eredi.

L’approccio dello Studio si caratterizza per:

elevata specializzazione tecnico-giuridica; aggiornamento costante alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione; strategia processuale mirata alla valorizzazione dei diritti autonomi del lavoratore; assistenza completa, dalla fase amministrativa al giudizio di legittimità.

Alla luce dell’ordinanza n. 9006/2026, emerge con ancora maggiore evidenza l’importanza di una difesa qualificata, in grado di intercettare e contrastare eccezioni processuali e di valorizzare ogni profilo utile alla tutela del diritto alla rivalutazione contributiva.

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Cassazione, ordinanza n. 9006/2026:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

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