
Nuovi reati ambientali, responsabilità delle imprese e prospettive di introduzione dell’ecocidio
La nuova strategia europea contro la criminalità ambientale
La tutela dell’ambiente rappresenta oggi una delle principali sfide del diritto penale contemporaneo. L’aumento dei fenomeni di inquinamento, traffico illecito di rifiuti, sfruttamento abusivo delle risorse naturali, deforestazione e commercio illegale di sostanze pericolose ha indotto l’Unione europea a rafforzare significativamente il sistema repressivo mediante l’adozione della Direttiva (UE) 2024/1203 dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente (Environmental Crime Directive).
Entrata in vigore il 20 maggio 2024, la nuova direttiva sostituisce integralmente la precedente Direttiva 2008/99/CE e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026.
L’intervento normativo europeo costituisce una risposta concreta all’espansione della criminalità ambientale organizzata, oggi considerata tra le attività illecite più redditizie al mondo, con profitti stimati tra 110 e 281 miliardi di dollari annui.
Anche in Italia il fenomeno assume dimensioni particolarmente preoccupanti. Secondo il Rapporto Ecomafia 2024 di Legambiente, nel 2023 i reati ambientali sono aumentati del 15,6% rispetto all’anno precedente, generando un volume d’affari illecito pari a circa 8,8 miliardi di euro.
I principi fondamentali della nuova Direttiva Environmental Crime
La Direttiva UE 2024/1203 si fonda sui principi cardine del diritto ambientale europeo sanciti dall’art. 191 TFUE:
- principio di precauzione;
- principio di prevenzione;
- principio della correzione del danno alla fonte;
- principio del “chi inquina paga”.
Tali principi assumono una valenza non soltanto amministrativa ma anche penalistica, imponendo agli Stati membri di predisporre strumenti repressivi effettivi, proporzionati e dissuasivi.
L’ampliamento del concetto di ambiente
Una delle principali innovazioni introdotte dalla direttiva riguarda l’estensione dell’oggetto della tutela penale.
Il concetto di ambiente viene definito in senso particolarmente ampio, comprendendo:
- aria;
- acqua;
- suolo;
- ecosistemi;
- servizi ecosistemici;
- fauna selvatica;
- flora selvatica;
- habitat naturali;
- risorse naturali e relativi servizi.
Si tratta di una visione ecosistemica della tutela ambientale che supera la tradizionale concezione antropocentrica fondata esclusivamente sulla protezione della salute umana.
I nuovi reati ambientali previsti dalla Direttiva UE 2024/1203
L’articolo 3 della direttiva introduce un catalogo di reati notevolmente più ampio rispetto a quello previsto dalla normativa del 2008.
Tra le nuove fattispecie criminali figurano:
- il riciclaggio illegale delle navi;
- l’estrazione abusiva delle risorse idriche;
- le gravi violazioni della normativa europea sulle sostanze chimiche;
- le violazioni relative all’utilizzo del mercurio;
- la commercializzazione o esportazione illegale di prodotti collegati alla deforestazione;
- le condotte contrarie al Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione.
La direttiva stabilisce che tali condotte assumano rilevanza penale quando siano poste in essere intenzionalmente oppure, in determinate ipotesi, con negligenza grave.
Nel futuro recepimento italiano sarà quindi necessario coordinare le nuove disposizioni con le categorie del dolo e della colpa grave previste dal codice penale.
Quando una condotta è considerata illecita
La nuova disciplina attribuisce rilevanza penale alle violazioni:
- della normativa ambientale europea;
- delle leggi nazionali di recepimento;
- delle decisioni delle autorità competenti adottate in attuazione della normativa unionale.
L’illiceità sussiste anche quando l’autorizzazione amministrativa sia stata:
- ottenuta fraudolentemente;
- acquisita mediante corruzione;
- ottenuta mediante estorsione o coercizione;
- manifestamente contraria ai requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
La direttiva intende così evitare che il mero possesso di un titolo autorizzativo possa fungere da schermo rispetto a condotte gravemente lesive dell’ambiente.
Istigazione, favoreggiamento e tentativo nei reati ambientali
L’articolo 4 estende la responsabilità penale anche alle forme di partecipazione criminosa.
Sono pertanto punibili:
- il concorso nel reato;
- il favoreggiamento;
- l’istigazione;
- il tentativo.
Quest’ultimo assume particolare rilevanza qualora la condotta sia idonea a provocare:
- morte o lesioni gravi alle persone;
- danni ambientali significativi;
- rischi elevati di compromissione degli ecosistemi.
La scelta del legislatore europeo testimonia una chiara anticipazione della soglia di tutela penale.
Le nuove sanzioni penali per le persone fisiche
La Direttiva UE 2024/1203 impone agli Stati membri l’introduzione di pene detentive particolarmente severe.
A seconda della gravità del reato, la pena massima dovrà essere compresa tra:
- almeno 3 anni;
- fino ad almeno 10 anni di reclusione.
Accanto alle pene detentive potranno essere applicate misure accessorie quali:
- obbligo di ripristino ambientale;
- risarcimento del danno ambientale;
- sanzioni pecuniarie;
- esclusione dai finanziamenti pubblici;
- interdizione dall’assunzione di cariche direttive;
- revoca di autorizzazioni e licenze;
- divieto di candidarsi a cariche pubbliche;
- pubblicazione della sentenza di condanna.
Responsabilità delle persone giuridiche e modello 231
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova direttiva riguarda la responsabilità degli enti.
La persona giuridica risponde quando il reato ambientale sia stato commesso:
- da soggetti apicali nel suo interesse o vantaggio;
- per omessa vigilanza o carenza di controllo.
Il modello delineato dalla direttiva presenta evidenti punti di contatto con il sistema italiano previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001.
Il legislatore nazionale sarà chiamato a verificare la necessità di ampliare ulteriormente il catalogo dei reati presupposto ambientali e di rafforzare gli obblighi organizzativi delle imprese.
Le sanzioni per le imprese: fino a 40 milioni di euro
Le persone giuridiche potranno essere assoggettate a misure particolarmente incisive.
Tra queste:
- interdizione dall’attività;
- esclusione da gare pubbliche;
- revoca di licenze e autorizzazioni;
- sorveglianza giudiziaria;
- scioglimento dell’ente;
- chiusura degli stabilimenti;
- obbligo di implementare sistemi di compliance ambientale.
Sul piano economico, la direttiva introduce sanzioni di eccezionale impatto.
Per i reati più gravi l’importo massimo della sanzione non potrà essere inferiore:
- al 5% del fatturato mondiale annuo;
- oppure a 40 milioni di euro.
Per le fattispecie meno gravi:
- al 3% del fatturato mondiale;
- oppure a 24 milioni di euro.
L’obiettivo è garantire un effetto deterrente anche nei confronti delle grandi multinazionali.
Ecocidio e reati ambientali qualificati
La Direttiva UE 2024/1203 introduce una categoria di reati ambientali qualificati che si avvicina notevolmente alla nozione di ecocidio.
La qualificazione opera quando la condotta provochi:
- distruzione di ecosistemi di rilevanti dimensioni;
- danni diffusi e irreversibili agli habitat protetti;
- compromissione duratura delle acque;
- alterazioni permanenti del suolo;
- danni irreversibili alla qualità dell’aria.
In tali ipotesi gli Stati membri dovranno prevedere sanzioni più severe.
La scelta europea segue una tendenza già recepita da alcuni ordinamenti nazionali. Attualmente Francia e Belgio hanno introdotto forme autonome di repressione penale assimilabili al reato di ecocidio.
Circostanze aggravanti e attenuanti
La direttiva individua numerose aggravanti specifiche.
Tra le più significative:
- appartenenza a organizzazioni criminali;
- utilizzo di documentazione falsa;
- commissione del fatto da parte di pubblici ufficiali;
- reiterazione del reato;
- conseguimento di rilevanti vantaggi economici;
- distruzione delle prove;
- intimidazione dei testimoni;
- commissione del reato in aree naturali protette.
Sono invece previste attenuanti per chi:
- provvede spontaneamente al ripristino ambientale;
- riduce il danno prima dell’avvio delle indagini;
- collabora con le autorità fornendo informazioni decisive.
Le strategie nazionali di contrasto alla criminalità ambientale
Entro il 21 maggio 2027 tutti gli Stati membri dovranno adottare una strategia nazionale di contrasto alla criminalità ambientale.
Tali programmi dovranno individuare:
- obiettivi strategici;
- priorità investigative;
- forme di coordinamento tra autorità nazionali;
- modalità di cooperazione con gli organismi europei.
Si tratta di una scelta che conferma come la tutela penale dell’ambiente sia ormai considerata una componente essenziale della sicurezza economica e sociale dell’Unione europea.
Conclusioni: verso una nuova stagione del diritto penale dell’ambiente
La Direttiva UE 2024/1203 rappresenta una delle più importanti riforme europee degli ultimi anni nel settore della tutela ambientale.
L’ampliamento delle fattispecie incriminatrici, l’inasprimento delle sanzioni, l’introduzione di forme avanzate di responsabilità delle imprese e l’emersione del concetto di ecocidio delineano un sistema repressivo molto più rigoroso rispetto al passato.
Per il legislatore italiano il recepimento della direttiva costituirà un passaggio fondamentale che potrà incidere significativamente sul sistema dei reati ambientali contenuto nel Codice dell’Ambiente, nel Codice Penale e nel D.Lgs. 231/2001, imponendo alle imprese una profonda revisione dei propri modelli organizzativi e dei sistemi di compliance ambientale.

L’assistenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno in materia di reati ambientali e responsabilità d’impresa
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza specialistica in materia di diritto penale dell’ambiente, responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, danno ambientale, inquinamento, gestione dei rifiuti, bonifiche e procedimenti sanzionatori innanzi alle autorità amministrative e giudiziarie.
L’attività professionale comprende:
- consulenza preventiva per imprese e amministratori;
- predisposizione e aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231;
- audit di compliance ambientale;
- difesa nei procedimenti penali per reati ambientali;
- assistenza nei procedimenti per responsabilità degli enti;
- tutela risarcitoria per danni ambientali e danni alla salute derivanti da contaminazioni ambientali;
- assistenza in materia di bonifiche, autorizzazioni ambientali e procedimenti amministrativi.
L’evoluzione normativa introdotta dalla Direttiva UE 2024/1203 impone alle imprese una crescente attenzione ai profili di rischio ambientale. In tale contesto, il supporto di professionisti con competenze specialistiche nel diritto ambientale e nel diritto penale dell’impresa costituisce uno strumento essenziale per prevenire responsabilità, sanzioni economiche e conseguenze reputazionali di particolare gravità.

