DIRITTO PENALE AMBIENTALE: IL CODICE DELL’AMBIENTE E IL D.LGS. 81/2026

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Introduzione

Il 2026 rappresenta un anno di particolare rilevanza per il diritto ambientale italiano. Ricorrono infatti i vent’anni dall’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) e, contestualmente, diviene operativo il D.Lgs. n. 81/2026, attuativo della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente.

L’evoluzione normativa degli ultimi due decenni evidenzia una progressiva espansione del diritto penale quale strumento privilegiato di protezione dell’ambiente, accompagnata da una crescente influenza delle fonti sovranazionali europee. Il sistema si è progressivamente trasformato da un modello fondato prevalentemente sulla violazione di prescrizioni amministrative ad un assetto in cui assumono centralità la tutela effettiva degli ecosistemi, la prevenzione del danno ambientale e la repressione delle condotte lesive degli equilibri ecologici.

Il Codice dell’Ambiente: vent’anni di disciplina organica

Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce ancora oggi il pilastro della legislazione ambientale italiana. Attraverso il recepimento e il coordinamento di numerose direttive europee, il legislatore ha costruito un sistema unitario disciplinante:

  • la gestione dei rifiuti;
  • gli scarichi idrici;
  • le emissioni in atmosfera;
  • le bonifiche dei siti contaminati;
  • le autorizzazioni ambientali.

Il modello originario era caratterizzato da una forte integrazione tra disciplina amministrativa e tutela penale. Le sanzioni penali operavano principalmente quale presidio dell’osservanza degli obblighi autorizzativi e delle prescrizioni tecniche imposte dalla normativa ambientale.

Per lungo tempo, tuttavia, il sistema ha mostrato una significativa lacuna: l’assenza di autonome fattispecie incriminatrici relative all’inquinamento ambientale e al disastro ambientale.

La svolta della Legge n. 68/2015 sugli ecoreati

Un momento decisivo nell’evoluzione del diritto penale ambientale è rappresentato dall’approvazione della Legge n. 68/2015, che ha introdotto nel Codice penale i cosiddetti “ecoreati”.

La riforma, in linea con il percorso tracciato dalla Direttiva 2008/99/CE, ha introdotto nuove figure delittuose tra cui:

  • l’inquinamento ambientale;
  • il disastro ambientale;
  • il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
  • l’impedimento del controllo;
  • l’omessa bonifica.

La novità più significativa consiste nello spostamento dell’attenzione dal mero mancato rispetto di prescrizioni amministrative agli effetti concretamente prodotti sulle matrici ambientali.

Le nozioni di “compromissione” e “deterioramento significativi e misurabili” diventano il nucleo centrale del delitto di inquinamento ambientale, richiedendo una valutazione sostanziale dell’offesa arrecata all’ambiente.

La Legge n. 68/2015 ha inoltre introdotto strumenti innovativi orientati al recupero dell’equilibrio ambientale compromesso, quali:

  • il ravvedimento operoso ambientale;
  • il ripristino dello stato dei luoghi;
  • la procedura estintiva delle contravvenzioni mediante prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza.

La tutela dell’ambiente nella Costituzione dopo la riforma del 2022

Un ulteriore passaggio storico si è verificato con la Legge Costituzionale n. 1/2022, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Per la prima volta ambiente, biodiversità ed ecosistemi vengono espressamente riconosciuti come valori costituzionali.

La riforma ha attribuito alla tutela ambientale una dimensione primaria e trasversale, incidendo direttamente anche sulla libertà d’iniziativa economica privata, che non può più svolgersi arrecando danno all’ambiente.

L’intervento costituzionale ha rafforzato il fondamento giuridico delle future politiche ambientali e delle scelte legislative in materia repressiva.

Direttiva UE 2024/1203 e sentenza CEDU sulla Terra dei Fuochi

Le più recenti evoluzioni normative sono strettamente collegate a due importanti interventi sovranazionali:

  1. la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente;
  2. la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Cannavacciuolo e altri contro Italia relativa alla Terra dei Fuochi.

Entrambi gli interventi evidenziano la necessità di rafforzare gli strumenti repressivi e preventivi a disposizione degli Stati membri, valorizzando il ruolo del diritto penale quale strumento di effettiva protezione dell’ambiente e della salute umana.

Il Decreto-Legge Rifiuti n. 116/2025

In attuazione di tale indirizzo, il Decreto-Legge n. 116/2025 ha introdotto:

  • nuove fattispecie delittuose;
  • aggravanti specifiche;
  • pene accessorie;
  • strumenti investigativi rafforzati.

La disciplina mostra una crescente attenzione alle situazioni di pericolo e di rischio, anticipando la soglia di intervento penale rispetto all’impostazione della Legge n. 68/2015.

Tuttavia, nel corso dell’iter di conversione parlamentare, il legislatore ha ritenuto necessario bilanciare le esigenze repressive con la tutela della continuità operativa delle imprese del settore.

La legge di conversione ha pertanto ripristinato, per numerose violazioni concernenti rifiuti non pericolosi, il regime contravvenzionale e la possibilità di ricorrere a istituti deflattivi quali:

  • oblazione;
  • prescrizioni amministrative estintive;
  • procedure di regolarizzazione.

Il D.Lgs. 81/2026 e il recepimento della Direttiva UE 2024/1203

Con il D.Lgs. n. 81/2026 il processo di recepimento della normativa europea trova completamento.

La riforma introduce importanti innovazioni:

  • nuove fattispecie penali;
  • ampliamento delle condotte già punibili;
  • estensione del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

Tra le nuove incriminazioni assume particolare rilievo il delitto di commercio di prodotti inquinanti, volto a contrastare pratiche economiche suscettibili di compromettere l’ambiente lungo l’intera filiera produttiva.

La nuova tutela di habitat ed ecosistemi

Uno degli aspetti più innovativi del D.Lgs. n. 81/2026 riguarda l’ampliamento dell’oggetto della tutela penale.

La struttura del reato di inquinamento ambientale rimane fondata sulla compromissione o sul deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente.

Tuttavia, accanto alle tradizionali matrici ambientali assumono autonoma rilevanza:

  • habitat;
  • ecosistemi.

Si tratta di un cambiamento culturale e giuridico di grande portata.

La protezione non riguarda più soltanto singoli elementi naturali, ma l’insieme delle relazioni biologiche e funzionali che caratterizzano gli equilibri ecologici.

La riforma prevede inoltre aggravamenti sanzionatori quando:

  • il danno interessa ecosistemi di rilevanti dimensioni;
  • gli effetti dell’inquinamento risultano durevoli;
  • si determinano situazioni di pericolo per la vita o l’incolumità delle persone.

La definizione legislativa di “abusività”

Particolarmente significativa appare l’introduzione di una definizione normativa del concetto di “abusività”, elemento costitutivo di numerosi reati ambientali.

La scelta legislativa mira a superare le incertezze interpretative emerse dopo l’entrata in vigore della Legge n. 68/2015 e a recepire gli orientamenti consolidati della giurisprudenza.

Secondo la nuova disciplina, una condotta può considerarsi abusiva non soltanto quando venga realizzata in assenza di autorizzazione, ma anche quando:

  • violi la normativa europea o nazionale di settore;
  • sia posta in essere in contrasto con prescrizioni autorizzative;
  • sia fondata su titoli autorizzativi ottenuti fraudolentemente;
  • derivi da reati contro la pubblica amministrazione.

L’intervento rafforza la certezza del diritto e amplia il perimetro delle condotte penalmente rilevanti.

Conclusioni

A vent’anni dall’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente, il sistema della tutela penale ambientale appare profondamente trasformato.

L’evoluzione normativa evidenzia una progressiva estensione dell’intervento penale, un rafforzamento della matrice europea della disciplina e una crescente attenzione agli ecosistemi e alla prevenzione dei rischi ambientali.

L’introduzione degli ecoreati, la costituzionalizzazione della tutela dell’ambiente e il recente recepimento della Direttiva UE 2024/1203 delineano un modello sempre più orientato alla protezione effettiva degli equilibri ecologici e della salute collettiva.

Le imprese, gli enti pubblici e gli operatori economici sono chiamati a confrontarsi con un quadro normativo sempre più complesso, nel quale assumono rilevanza centrale la compliance ambientale, la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e la corretta gestione dei rischi ambientali.

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