RESPONSABILITA’ SANITARIA: CASS. CIV., ORD. N. 17881/2025 RIBADISCE CHE IL LUCRO CESSANTE DEVE ESSERE RISARCITO, IN CASO DI ACCERTATA NEGLIGENZA MEDICA

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Con l’ordinanza n. 17881/2025, la Corte Suprema interviene sulla corretta liquidazione del danno patrimoniale in ambito sanitario

In tema di responsabilità medica, il danno patrimoniale subito dal paziente non si esaurisce nel solo danno emergente, ma può includere anche il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno derivante dalle conseguenze invalidanti di un errore sanitario. Con l’ordinanza n. 17881/2025, la Corte di Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’appello che aveva negato il risarcimento del lucro cessante sulla base di un ragionamento giuridicamente errato.

⚖️ Il principio stabilito dalla Cassazione

Secondo la Sezione III civile della Suprema Corte, il giudice di merito non può escludere il risarcimento del lucro cessante derivante da responsabilità sanitaria con motivazione incongrua o fondata su un errato inquadramento giuridico.

“La Corte d’appello, in materia di responsabilità sanitaria, non può negare il lucro cessante sulla base di un ragionamento scorretto, inidoneo a escludere il nesso causale tra la condotta sanitaria colposa e la perdita di chance reddituali del danneggiato.”
(Cass., Sez. III civ., ord. n. 17881/2025)

📌 Cosa si intende per lucro cessante nella responsabilità sanitaria?

Il lucro cessante rappresenta quella componente del danno patrimoniale futuro che consiste nel mancato guadagno che il soggetto avrebbe potuto conseguire in assenza del fatto illecito. In ambito medico, si pensi al caso di un paziente che, a causa di una condotta colposa del sanitario, subisca una invalidità permanente tale da impedirgli di svolgere la propria attività lavorativa o da comprometterne significativamente il reddito.

🔍 Il caso concreto: vizio motivazionale e errore di diritto

Nel caso oggetto della pronuncia, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda risarcitoria relativa al lucro cessante senza adeguata valutazione delle risultanze probatorie e senza applicare correttamente i criteri di liquidazione del danno patrimoniale. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso della parte danneggiata, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata illogica e contraria ai principi di diritto consolidati.

📚 Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Art. 1223 c.c. – Il risarcimento del danno per inadempimento o fatto illecito comprende sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante).
  • Art. 2043 c.c. – Responsabilità extracontrattuale.
  • Cass. civ., Sez. III, n. 28989/2019 – Ha riconosciuto il diritto al risarcimento per perdita della capacità lavorativa specifica.
  • Cass. civ., Sez. III, n. 10424/2021 – Ha precisato che la perdita di chance reddituale costituisce danno patrimoniale risarcibile, anche in ambito sanitario.

🔎 Profili applicativi: il ruolo del giudice e la prova del danno

Secondo la giurisprudenza costante, il lucro cessante va dimostrato con ragionevole certezza, attraverso l’allegazione:

  • della capacità lavorativa specifica preesistente all’evento dannoso,
  • della incidenza dell’evento lesivo sulla possibilità di produrre reddito,
  • e della prognosi economico-funzionale del soggetto leso.

Il giudice deve quindi motivare in modo logico e coerente l’eventuale esclusione di tale voce di danno, senza basarsi su presunzioni generiche o su automatismi giuridici.

✅ Conclusioni

L’ordinanza n. 17881/2025 rappresenta un importante richiamo all’esigenza di tutela piena del danneggiato in ambito sanitario, imponendo al giudice di merito un rigoroso rispetto dei principi civilistici sul risarcimento integrale del danno.

Negare il lucro cessante in presenza di un danno documentato e causalmente collegato alla condotta medica colposa costituisce violazione del diritto alla piena riparazione, con conseguente vizio della motivazione e cassazione della sentenza.


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Cass., Sez. III civ., ord. n. 17881/2025 integrale, in versione pdf:

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