
1. Introduzione
La sentenza n. 29372/2025 della Corte di Cassazione affronta un tema centrale nel diritto penale patrimoniale: la possibilità di disporre la confisca diretta anche dopo l’estinzione del reato per prescrizione, in presenza di una precedente condanna di primo grado e qualora si tratti di una confisca obbligatoria.
Il caso si colloca nell’ambito del diritto penale tributario, in particolare in riferimento all’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000, che disciplina la confisca del profitto o del prezzo del reato nei delitti tributari.
2. La natura giuridica della confisca diretta
La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: la confisca diretta del profitto del reato costituisce misura di sicurezza patrimoniale e non pena accessoria.
Questa qualificazione giuridica è determinante per due motivi:
Sottrae la confisca alla regola dell’estinzione delle pene conseguente alla prescrizione. Ne consente l’applicazione anche in assenza di condanna definitiva, purché vi sia stata almeno una sentenza di primo grado che abbia accertato la sussistenza del reato e la natura obbligatoria della confisca.
3. Il quadro normativo di riferimento
Art. 12-bis D.Lgs. 74/2000: prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto dei reati tributari, o, in caso di impossibilità, la confisca per equivalente. Art. 240 c.p.: disciplina la confisca come misura di sicurezza. Art. 578-bis c.p.p.: introdotto dalla L. 103/2017, consente di decidere sulle confische obbligatorie anche in caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia.
4. Il principio affermato dalla Cassazione n. 29372/2025
La Suprema Corte ha affermato che:
“La confisca diretta, qualificabile come misura di sicurezza patrimoniale, può essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, qualora sia intervenuta condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria, come quella prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000.”
Questo significa che la prescrizione non impedisce allo Stato di acquisire i beni costituenti il prezzo o il profitto del reato, se l’obbligatorietà della misura è espressamente prevista dalla legge.
5. Implicazioni pratiche nel diritto penale tributario
La decisione ha rilevanti ricadute operative:
Per la difesa: la strategia di puntare alla prescrizione per evitare la perdita patrimoniale risulta inefficace nei casi di confisca obbligatoria. Per l’accusa: la pronuncia rafforza l’azione confiscatoria anche in presenza di tempi processuali prolungati. Per il contribuente-imputato: l’esito del processo può determinare la perdita definitiva di beni o somme di denaro anche in assenza di condanna definitiva.
6. Considerazioni dottrinali
La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento che distingue nettamente la funzione preventiva della confisca diretta dalla funzione retributiva della pena.
Dottrina e giurisprudenza maggioritarie concordano nel ritenere che la confisca obbligatoria, in quanto misura di sicurezza, non è soggetta alle garanzie proprie della pena e può sopravvivere all’estinzione del reato. Tuttavia, non manca un dibattito critico sul possibile conflitto con il principio di proporzionalità e con l’art. 7 CEDU, che vieta l’applicazione di misure sostanzialmente punitive senza condanna definitiva.
7. Conclusioni
La Cassazione n. 29372/2025 conferma un principio di particolare importanza:
la confisca diretta obbligatoria è applicabile anche dopo la prescrizione, a condizione che vi sia stata una condanna in primo grado.
Per gli operatori del diritto penale tributario, ciò implica che la prescrizione non rappresenta uno strumento di protezione del patrimonio in presenza di beni direttamente collegati al profitto o al prezzo del reato.
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Cassazione Penale, sentenza n. 29372/2025 integrale, in versione pdf:
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