DIRITTO DEGLI APPALTI PUBBLICI: PER IL TRIB. DI NAPOLI NORD È NULLA LA CLAUSOLA CHE IMPONE ALL’AGGIUDICATARIO I COSTI DEI SERVIZI DI COMMITTENZA

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Tribunale di Napoli Nord

1. Premessa

Con la sentenza del 13 giugno 2025, n. 2281, il Tribunale di Napoli Nord ha affermato la nullità della clausola contrattuale che pone a carico dell’impresa aggiudicataria di un appalto i costi relativi ai servizi di committenza.

La pronuncia riveste particolare rilevanza nel settore dei contratti pubblici, in quanto conferma il divieto di trasferire tali oneri all’operatore economico in assenza di una base legale espressa, in ossequio al principio di legalità delle prestazioni patrimoniali sancito dall’art. 23 della Costituzione.

2. Il contesto fattuale

Una centrale di committenza aveva emesso ingiunzione di pagamento nei confronti dell’impresa aggiudicataria di una gara, chiedendo il 1,5% dell’importo di aggiudicazione quale corrispettivo per l’utilizzo della piattaforma telematica.

Il fondamento della richiesta era un atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dall’impresa, che prevedeva espressamente tale impegno economico.

L’aggiudicataria si è opposta, contestando l’illegittimità della clausola poiché costituiva una prestazione patrimoniale imposta priva di copertura normativa.

3. La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nella legittimità della traslazione dei costi dei servizi di committenza dall’amministrazione aggiudicatrice all’operatore economico vincitore della gara.

Il Tribunale ha dovuto stabilire se tale previsione fosse compatibile:

con l’art. 23 Cost. (riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali); con il principio di tassatività delle cause di esclusione e degli oneri a carico dei concorrenti; con il divieto espresso previsto dall’art. 41, comma 2-bis, D.Lgs. 50/2016 (oggi art. 25, comma 4, D.Lgs. 36/2023).

4. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

La normativa sugli appalti pubblici prevede espressamente alcuni oneri a carico dell’aggiudicatario (ad es. spese di pubblicazione del bando, diritti di segreteria, imposte di registro – art. 16-bis R.D. 2440/1923).

Tuttavia, nessuna disposizione autorizza la centrale di committenza a riversare sui concorrenti o sull’aggiudicatario le spese di gestione della piattaforma telematica.

Sul punto, si registrano orientamenti conformi:

Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6787: divieto di addebitare i costi delle piattaforme telematiche agli operatori; Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2021, n. 3538: il divieto vale anche nei confronti dell’aggiudicatario; TAR Lombardia, 3 febbraio 2020, n. 240: la clausola è nulla per violazione della riserva di legge; ANAC, Flash news 31 marzo 2023: conferma dell’interpretazione restrittiva.

5. La decisione del Tribunale di Napoli Nord

Il Tribunale ha accolto l’opposizione dell’impresa, ritenendo la clausola nulla ai sensi dell’art. 1418 c.c..

Secondo il giudice, l’atto unilaterale che impone un corrispettivo percentuale dell’1,5% sul valore dell’appalto per i servizi di committenza:

non trova base legale nell’ordinamento; viola l’art. 23 Cost., in quanto impone una prestazione patrimoniale senza legge; contrasta con l’art. 25, comma 4, D.Lgs. 36/2023 (già art. 41, comma 2-bis, D.Lgs. 50/2016); incide sulla libertà imprenditoriale dell’operatore, alterando la formulazione dell’offerta tecnica ed economica.

6. Rilievi e impatti applicativi

La sentenza ha un impatto pratico rilevante:

per le stazioni appaltanti: ribadisce che i costi di gestione delle piattaforme telematiche devono restare a carico dell’amministrazione; per gli operatori economici: rafforza la possibilità di contestare clausole che riversano oneri non previsti dalla legge; per il contenzioso sugli appalti: offre un precedente utile per opposizioni a decreti ingiuntivi e ricorsi in materia di contratti pubblici.

7. Conclusioni

La pronuncia del Tribunale di Napoli Nord n. 2281/2025 si inserisce in un consolidato orientamento volto a tutelare la legalità delle prestazioni patrimoniali e il principio di tassatività degli oneri negli appalti pubblici.

La clausola che impone all’aggiudicatario di sostenere i costi dei servizi di committenza è nulla, non solo per violazione di norme costituzionali e legislative, ma anche per il suo potenziale impatto distorsivo sulla concorrenza e sull’equilibrio del rapporto contrattuale.

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