
Prescrizione del diritto al risarcimento nel danno da trasfusione di sangue infetto: l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 23 agosto 2025, n. 23745
1. Introduzione: la sfida del diritto di fronte ai danni “a lungo decorso”
A partire dalla seconda metà del Novecento, il diritto civile e penale ha dovuto confrontarsi con fenomeni lesivi caratterizzati da una latenza temporale molto ampia, nei quali l’evento morte sopravviene decenni dopo la condotta lesiva. Le principali ipotesi riguardano:
- le patologie asbesto-correlate;
- le infezioni da emotrasfusioni con sangue infetto;
- i danni da somministrazioni sanitarie non controllate.
In questo contesto si inserisce l’ordinanza della Cassazione civile n. 23745/2025, che affronta il tema – centrale per la prassi giudiziaria – della decorrenza e della durata della prescrizione del diritto al risarcimento iure proprio dei congiunti della vittima deceduta molti anni dopo la condotta colposa del Ministero della Salute.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte presenta tutti i caratteri paradigmatici del fenomeno: trasfusione eseguita nel 1976, morte sopravvenuta nel 2008 (32 anni dopo), azione risarcitoria introdotta nel 2017.
2. Il nodo centrale: prescrizione e “dies a quo” nel danno da morte
La questione non riguarda né il nesso causale né la colpa del Ministero, pacifici in giudizio. Il tema dirimente è esclusivamente la prescrizione, disciplinata dall’art. 2947, comma 3, c.c., che stabilisce il principio di simbiosi tra prescrizione penale e prescrizione civile quando il fatto integra reato.
2.1. Reato di evento e decorrenza dal decesso
La Cassazione ribadisce un orientamento consolidato:
nel danno da morte, il dies a quo coincide con il momento del decesso, non con la condotta colposa, anche se molto risalente nel tempo.
Ciò perché l’omicidio colposo è un reato di evento, che si consuma quando l’evento morte si verifica, non quando viene posta in essere la condotta che lo provocherà.
Applicando tale principio:
- condotta colposa: 1976
- morte: 8 novembre 2008
- consumazione del reato: 8 novembre 2008
- inizio della prescrizione: 8 novembre 2008
L’azione civile introdotta nel 2017 sarebbe tempestiva in base al termine decennale originariamente previsto per l’omicidio colposo dall’art. 157 c.p.
3. La svolta: gli effetti della legge ex Cirielli sulla prescrizione civile
Il punto innovativo affrontato dall’ordinanza riguarda il rapporto tra:
- la normativa originaria (10 anni),
- la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (legge ex Cirielli), che ha ridotto il termine a 6 anni,
- e l’art. 2947, comma 3, c.c., che richiama il termine penale più lungo.
3.1. Applicabilità del termine ridotto anche in sede civile
La Cassazione afferma che:
- La prescrizione civile “traslata” segue la disciplina penale vigente al momento della consumazione del reato, ossia al momento della morte della vittima.
- La lex mitior (art. 2, comma 4, c.p.) rileva anche ai fini civilistici, in quanto il sistema di rinvio dell’art. 2947, comma 3, c.c. si fonda sulla struttura del fatto di reato.
- La legge ex Cirielli, essendo anteriore al decesso (2008), trova piena applicazione.
Il risultato è chiaro:
il termine applicabile è quello sessennale, non quello decennale.
3.2. Il principio dei facta praeterita
Per giustificare l’applicazione della legge sopravvenuta, l’ordinanza richiama:
- l’art. 252 disp. att. c.c.,
- la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 6173/2008),
- la Corte costituzionale n. 20/1994.
Tali fonti confermano che le norme sulla prescrizione, essendo di natura processuale-sostanziale, si applicano anche ai rapporti ancora pendenti, purché non producano effetti retroattivi su fatti già esauriti.
4. L’esito: prescrizione maturata e rigetto del ricorso
Poiché la morte è avvenuta nel 2008 e il termine penale applicabile è di 6 anni, la prescrizione:
- iniziava nel 2008,
- si esauriva nel 2014,
- l’azione civile introdotta nel 2017 è tardiva.
La Cassazione quindi conferma la sentenza d’appello e respinge il ricorso dei congiunti.
5. Focus: distinzione tra danno iure hereditatis e danno iure proprio
L’ordinanza ribadisce due punti fondamentali:
5.1. Danno iure hereditatis
Non è più azionabile poiché:
- si tratta di danno da lesioni (reato a prescrizione quinquennale),
- il termine è ampiamente decorso.
5.2. Danno iure proprio
Azionabile solo entro il termine penale sessennale collegato al decesso.
La mancata costituzione di parte civile impedisce di beneficiare dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione (Cass. n. 10015/2003).
6. L’inammissibilità delle censure sulla natura contrattuale del rapporto
Il tentativo dei ricorrenti di invocare il termine decennale dell’art. 2946 c.c. (responsabilità contrattuale del Ministero della Salute) viene dichiarato inammissibile, poiché:
- non era stato dedotto né in primo grado né oggetto di appello,
- si era formato giudicato interno sulla qualificazione aquiliana,
- il giudice d’appello non poteva riqualificare ex officio.
7. I principi di diritto enunciati
La Corte formula due principi chiave:
1. Nel danno da emotrasfusione, la morte è evento autonomo che segna il dies a quo della prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c.
2. Se l’evento morte è successivo all’entrata in vigore della legge n. 251/2005, si applica il termine sessennale di prescrizione del reato di omicidio colposo.
8. Implicazioni pratiche: cosa cambia per le vittime e per gli operatori del diritto
L’ordinanza produce effetti rilevanti:
- accorcia drasticamente i tempi per agire iure proprio, riducendo da 10 a 6 anni il periodo utile;
- rende essenziale la costituzione di parte civile per evitare la decadenza;
- impone attenzione alla qualificazione della domanda (aquiliana/contrattuale) già dal primo grado;
- conferma il principio per cui il danno da morte è evento autonomo rispetto alla pregressa patologia.
Sul piano applicativo, la decisione interessa non solo le infezioni da trasfusione, ma anche le patologie asbesto-correlate, le infezioni nosocomiali e altri eventi lesivi a lunga latenza.
9. Conclusioni: un consolidamento rigoroso della disciplina prescrizionale
L’ordinanza n. 23745/2025 si colloca in continuità con la precedente giurisprudenza, ma ne accentua il rigore, ribadendo che:
- il momento della morte è lo spartiacque per la prescrizione,
- la legge ex Cirielli si applica anche ai fini civilistici,
- la tutela dei familiari richiede tempestività e precisione processuale.
È una decisione che impone agli operatori del diritto un approccio più attento alla gestione dei tempi e alla qualificazione dell’azione.
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- contenzioso risarcitorio contro il Ministero della Salute e strutture sanitarie;
- analisi processuale dei termini di decadenza e degli effetti della costituzione di parte civile.
Grazie a un approccio profondamente giuridico e a un costante aggiornamento giurisprudenziale, lo Studio è in grado di:
- ricostruire correttamente il dies a quo in situazioni complesse;
- individuare la corretta qualificazione della responsabilità (contrattuale o aquiliana);
- prevenire la maturazione della prescrizione;
- assistere efficacemente congiunti e vittime nella tutela dei loro diritti.
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