MALPRACTISE MEDICA: NATURA PERCIPIENTE DELLA CTU E LIMITI ACQUISITIVI NELLA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE

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CTU e malpractice medica: natura percipiente della consulenza tecnica e limiti acquisitivi nella giurisprudenza più recente

Introduzione

Nel contenzioso in materia di responsabilità sanitaria e malpractice medica, la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) assume un ruolo centrale, spesso decisivo, ai fini dell’accertamento del nesso causale e della colpa professionale. La recente sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, 2 dicembre 2025, n. 1247, offre un’importante occasione di riflessione sui confini funzionali della CTU, sulla sua natura percipiente e sulla legittimità dell’acquisizione documentale da parte del consulente, anche oltre il materiale prodotto dalle parti.

L’arresto giurisprudenziale si inserisce in un orientamento ormai consolidato, volto a valorizzare il contributo tecnico-scientifico del consulente nei giudizi in cui l’accertamento dei fatti presuppone competenze specialistiche non disponibili al Giudice.


La natura giuridica della consulenza tecnica d’ufficio

Secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, la CTU costituisce un ausilio imprescindibile per il Giudicante nei giudizi di malpractice medica, attesa l’oggettiva complessità tecnico-scientifica che caratterizza tali controversie. In questo ambito, la consulenza non si limita a una mera funzione valutativa, ma può assumere carattere percipiente, consentendo al consulente non solo di apprezzare fatti già accertati, bensì di accertare direttamente i fatti stessi.

La CTU, pur non configurandosi come mezzo di prova in senso stretto, si colloca in una posizione peculiare nel sistema processuale civile:

  • non è nella disponibilità delle parti;
  • è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito;
  • può integrare una fonte oggettiva di prova, laddove i fatti non siano percepibili senza specifiche conoscenze tecniche.

In tali ipotesi, è sufficiente che la parte deduca il fatto costitutivo del diritto, mentre l’accertamento materiale può essere legittimamente demandato al consulente, qualora richieda competenze specialistiche.


CTU percipiente e accertamento della responsabilità medico-chirurgica

È proprio nel giudizio di responsabilità medico-chirurgica che la consulenza tecnica assume la sua massima rilevanza. Come ribadito dalla sentenza in esame, le conoscenze scientifiche non sono necessarie soltanto per interpretare i fatti, ma spesso per rilevarli e ricostruirli ab origine.

In tale prospettiva:

  • il Giudice può autorizzare il CTU a esaminare l’intera documentazione clinica;
  • è legittimo l’accesso agli archivi delle strutture sanitarie;
  • il consulente può svolgere tutte le attività di ricerca ritenute necessarie per rispondere ai quesiti formulati.

Questa ampia facoltà istruttoria trova un preciso limite: il CTU può acquisire solo elementi accessori e tecnici, funzionali alla consulenza, e non può supplire all’onere probatorio delle parti in relazione ai fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni.


Acquisizione documentale e limiti probatori

La Corte riafferma un principio di diritto di particolare rilievo pratico:
quando l’accertamento di una determinata situazione di fatto richiede specifiche cognizioni tecniche, il consulente può acquisire anche documenti non prodotti dalle parti, purché:

  • riguardino fatti accessori;
  • rientrino nell’ambito strettamente tecnico della consulenza;
  • non sostituiscano l’onere di prova delle parti sui fatti costitutivi o impeditivi.

Si tratta di un bilanciamento essenziale tra l’esigenza di accertamento della verità materiale e il rispetto del principio dispositivo che governa il processo civile.


Nesso causale e certezza probabilistica nella responsabilità sanitaria

Un ulteriore profilo di interesse della pronuncia concerne il criterio di accertamento del nesso causale. La Corte ribadisce come, in ambito civilistico, la certezza probabilistica non possa essere ancorata esclusivamente a dati statistici o frequenze numeriche (cd. probabilità quantitativa o pascaliana).

Il giudizio causale deve fondarsi sulla probabilità logica o baconiana, intesa come:

  • valutazione complessiva di tutti gli elementi disponibili;
  • verifica dei fattori causali positivi e negativi;
  • esclusione di spiegazioni alternative plausibili.

In questo quadro, la CTU svolge una funzione determinante, fornendo al Giudice il supporto scientifico necessario per attribuire spessore e contenuto alla valutazione probabilistica.


Il ruolo del Giudice nella valutazione finale

Resta fermo che il Giudice conserva la piena responsabilità della decisione. È suo compito:

  • esaminare criticamente le conclusioni del consulente;
  • verificare la coerenza logica e scientifica dell’elaborato;
  • affermare la responsabilità sanitaria solo quando l’evento dannoso risulti più probabilmente attribuibile alla condotta del sanitario che a fattori alternativi.

La CTU, dunque, non sostituisce il Giudice, ma ne orienta il convincimento attraverso una ricostruzione tecnica rigorosa e scientificamente fondata.


Conclusioni

La sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1247/2025 conferma e rafforza il ruolo centrale della consulenza tecnica d’ufficio nei giudizi di malpractice medica, delineandone con chiarezza:

  • la natura percipiente;
  • i limiti acquisitivi;
  • il contributo decisivo nell’accertamento del nesso causale secondo il criterio della probabilità logica.

Si tratta di un orientamento che tutela, da un lato, l’effettività della tutela giurisdizionale in materia sanitaria e, dall’altro, l’equilibrio tra poteri del Giudice, ruolo del consulente e diritti delle parti.


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Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, 2 dicembre 2025, n. 1247:

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