SPA: PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI E TUTELA DEI CREDITORI

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Riduzione del capitale per perdite e responsabilità degli organi sociali tra diritto societario e crisi d’impresa

1. La perdita del capitale sociale come snodo critico della governance societaria

Nel ciclo fisiologico dell’attività d’impresa non è infrequente che la società per azioni registri perdite tali da incidere sul patrimonio netto. Quando il patrimonio effettivo si riduce al di sotto del capitale sociale nominale, il legislatore appronta specifici meccanismi di tutela finalizzati a preservare la trasparenza societaria, la continuità aziendale e la garanzia patrimoniale dei creditori.

In tale prospettiva si collocano gli artt. 2446 e 2447 c.c., che disciplinano la riduzione del capitale per perdite, configurandola non come una mera operazione formale, bensì come uno strumento di riallineamento tra capitale nominale e capitale reale.

La riduzione per perdite assume così una funzione centrale nella corporate governance, imponendo obblighi stringenti tanto all’organo amministrativo quanto a quello di controllo.


2. La nozione di perdita rilevante ai fini degli artt. 2446 e 2447 c.c.

In assenza di una definizione normativa univoca, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che la perdita rilevante deve essere determinata attraverso una valutazione complessiva che tenga conto:

  • delle perdite di esercizio;
  • delle riserve disponibili e indisponibili;
  • degli eventuali utili di periodo.

Solo l’eccedenza che residua dopo tale compensazione è idonea a incidere sul capitale sociale. Ne deriva che non si ha perdita del capitale finché le perdite non superano l’ammontare complessivo delle riserve.


3. I diversi scenari di perdita del capitale nelle S.p.A.

La disciplina codicistica individua tre principali ipotesi:

  1. Perdita inferiore a un terzo del capitale
    La riduzione è facoltativa (art. 2445 c.c.).
  2. Perdita superiore a un terzo del capitale, senza erosione del minimo legale
    Si applica l’art. 2446 c.c., con obblighi informativi e, in determinati casi, riduzione obbligatoria.
  3. Perdita superiore a un terzo che riduce il capitale sotto il minimo legale
    Trova applicazione l’art. 2447 c.c., con obblighi più rigorosi e rischio di scioglimento della società.

La distinzione non è meramente contabile, ma incide profondamente sui doveri degli amministratori, sulla competenza assembleare e sulle responsabilità risarcitorie.


4. Gli obblighi degli amministratori ex art. 2446 c.c.

Quando la perdita supera un terzo del capitale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea, sottoponendo ai soci:

  • una relazione sulla situazione patrimoniale, redatta secondo i criteri del bilancio;
  • le osservazioni del collegio sindacale o del comitato di controllo.

L’obbligo di attivazione sorge non al momento della perdita in sé, ma quando essa risulti conoscibile dagli amministratori secondo l’ordinaria diligenza. La giurisprudenza individua spesso tale momento nella predisposizione del progetto di bilancio, ma non esclude una conoscenza anticipata.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non si riduce sotto il terzo, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre obbligatoriamente il capitale. In caso di inerzia, amministratori e sindaci sono tenuti a richiedere l’intervento del tribunale.


5. La disciplina rafforzata dell’art. 2447 c.c. e il rischio di scioglimento

Qualora la perdita riduca il capitale al di sotto del minimo legale, la disciplina diventa significativamente più stringente. In tal caso:

  • l’assemblea non può rinviare le perdite a nuovo;
  • deve deliberare la riduzione e contestuale ricostituzione del capitale o, in alternativa, la trasformazione della società;
  • la mancata adozione di una di tali misure comporta lo scioglimento della società.

La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 2447 c.c. si applica anche all’ipotesi di perdita integrale del capitale, confermando la stretta interdipendenza tra gli artt. 2446 e 2447 c.c.


6. La funzione informativa della relazione patrimoniale

La relazione ex artt. 2446 e 2447 c.c. non costituisce un adempimento formale, ma uno strumento sostanziale di trasparenza. Essa deve essere:

  • aggiornata;
  • chiara, corretta e veritiera;
  • idonea a rappresentare non solo la situazione statica, ma anche la continuità aziendale.

Alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la relazione assume una dimensione prospettica, dovendo consentire ai soci di valutare la sostenibilità dell’attività e le possibilità di risanamento.


7. Responsabilità degli amministratori e nesso causale

L’omessa convocazione dell’assemblea o la mancata rappresentazione della reale situazione patrimoniale integrano una violazione del dovere di diligenza qualificata.

Secondo la Cassazione, tale violazione può generare un danno autonomo, distinto dalla perdita originaria, qualora l’inerzia abbia contribuito all’aggravamento del dissesto (Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2013, n. 23233).

Il risarcimento può comprendere anche danni mediati e indiretti, purché non sproporzionati rispetto all’inadempimento.


8. Il ruolo e la responsabilità dei sindaci: possono rispondere del fallimento?

L’organo di controllo non svolge un ruolo meramente passivo. In presenza di inerzia degli amministratori, i sindaci hanno il potere-dovere di convocare l’assemblea ex art. 2406 c.c.

La loro responsabilità può emergere:

  • per omessa vigilanza;
  • per mancata attivazione sostitutiva;
  • per concorso nell’aggravamento del dissesto.

La giurisprudenza chiarisce che i sindaci non rispondono dell’intero fallimento, ma dell’aggravamento del dissesto causalmente riconducibile alla loro inerzia (es. incremento del passivo, perdita di valore dell’attivo).

Si tratta di una responsabilità da mancata attivazione, coerente con l’evoluzione verso modelli di controllo proattivi e assetti organizzativi adeguati.


9. Le deroghe emergenziali e la continuità dei doveri gestori

Durante l’emergenza pandemica, l’art. 6 del D.L. 23/2020 ha temporaneamente sospeso gli obblighi di riduzione del capitale e le cause di scioglimento per perdite maturate nel 2020-2021.

Tuttavia, tale deroga non ha inciso:

  • sull’obbligo di corretta rappresentazione contabile;
  • sul dovere di informazione ai soci;
  • sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

La ratio emergenziale era quella di salvaguardare la continuità aziendale, non di attenuare i presidi di trasparenza.


10. Considerazioni conclusive

La disciplina della riduzione del capitale per perdite si configura oggi come un sistema integrato di garanzie, volto a prevenire l’aggravamento delle crisi e a tutelare soci, creditori e mercato.

Gli artt. 2446 e 2447 c.c. impongono:

  • agli amministratori, un obbligo di diligenza rafforzata e tempestiva attivazione;
  • ai sindaci, un ruolo di supplenza attiva e vigilanza sostanziale.

La loro corretta applicazione rappresenta un elemento qualificante della buona governance societaria e un presidio essenziale di affidabilità dell’impresa.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza in materia di:

  • responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  • riduzione del capitale per perdite e operazioni sul capitale sociale;
  • azioni di responsabilità in sede concorsuale;
  • tutela dei creditori sociali e degli organi di controllo;
  • intersezione tra diritto societario e Codice della crisi d’impresa.

L’approccio dello Studio si fonda su un’analisi integrata civilistica, societaria e concorsuale, con particolare attenzione alla prevenzione del contenzioso, alla gestione delle situazioni di crisi e alla difesa tecnica nei giudizi di responsabilità promossi dal curatore fallimentare.

Un know-how specialistico che consente di affiancare imprese, amministratori e organi di controllo nella gestione consapevole delle perdite e nella salvaguardia della continuità aziendale.



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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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