
Exceptio veritatis è un’espressione di origine latina che indica l’eccezione di verità: la possibilità, per chi è accusato di aver offeso o diffamato qualcuno, di difendersi provando la verità del fatto attribuito.
Significato generale
In diritto, l’exceptio veritatis consente al convenuto/imputato di sostenere che l’affermazione contestata non è illecita perché vera, e quindi manca l’ingiustizia dell’offesa.
Ambito penale (diffamazione e ingiuria)
Nel diritto penale italiano, il principio opera soprattutto in materia di diffamazione (art. 595 c.p.), ma non in modo assoluto:
la verità del fatto non esclude automaticamente il reato; è ammessa solo in ipotesi tassative, ad esempio quando: l’offesa riguarda un pubblico ufficiale o un soggetto che esercita una funzione di rilievo pubblico; il fatto è di interesse pubblico; la prova della verità è funzionale all’esercizio del diritto di cronaca o di critica, che richiede i noti requisiti di: verità (o verità putativa), continenza espressiva, interesse pubblico alla notizia.
In assenza di tali presupposti, anche un fatto vero può integrare diffamazione.
Ambito civile
Nel giudizio civile per responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), la prova della verità del fatto:
può escludere l’antigiuridicità della condotta; rileva soprattutto nel bilanciamento tra diritto all’onore/reputazione e libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
Funzione sistematica
L’exceptio veritatis:
non tutela la “verità in sé”, ma opera come strumento di bilanciamento tra diritti fondamentali contrapposti (onore, reputazione, informazione, critica).
Art. 51 c.p. e art. 59 c.p.: esercizio del diritto, verità putativa ed errore sulla scriminante
Inquadramento sistematico
L’articolo analizza il rapporto tra art. 51 c.p. (esercizio di un diritto) e art. 59 c.p. (regime delle cause di giustificazione), con particolare riferimento alla verità putativa nei reati contro l’onore e la reputazione, e in special modo alla diffamazione. L’indagine si colloca nel solco della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della dottrina penalistica maggioritaria, mettendo in luce la distinzione tra scriminante reale e scriminante putativa, nonché le ricadute applicative sul piano dell’antigiuridicità e dell’elemento soggettivo.
1. Art. 51 c.p.: la scriminante dell’esercizio del diritto
L’art. 51 c.p. opera sul piano oggettivo dell’antigiuridicità, escludendo la punibilità quando il fatto tipico costituisce esercizio legittimo di un diritto o adempimento di un dovere. Nei reati di diffamazione, esso rappresenta il fondamento normativo del diritto di cronaca, di critica e di informazione, subordinato ai noti requisiti di:
interesse pubblico alla notizia; verità del fatto; continenza espressiva.
La sussistenza della scriminante reale rende il fatto pienamente lecito, a prescindere dalla consapevolezza soggettiva dell’agente.
2. Art. 59 c.p.: errore sulla causa di giustificazione
L’art. 59 c.p. disciplina l’ipotesi in cui la causa di giustificazione:
sia ignota all’agente (irrilevante, se la scriminante esiste); oppure sia erroneamente supposta (scriminante putativa).
In base al comma 4, l’errore sulla scriminante produce effetti solo se non colposo. Ne consegue che:
l’errore inevitabile esclude il dolo; l’errore colposo lascia residuare la responsabilità colposa, se prevista.
3. Verità putativa e diritto di cronaca
La verità putativa non costituisce una scriminante autonoma, ma un criterio di integrazione dell’art. 51 c.p. attraverso l’art. 59 c.p.. Essa ricorre quando l’agente, pur narrando un fatto non vero, abbia maturato una ragionevole convinzione di verità, fondata su:
fonti attendibili; verifiche diligenti; proporzionalità tra gravità dell’accusa e solidità del riscontro.
La giurisprudenza esclude che la mera buona fede soggettiva sia sufficiente, imponendo uno standard oggettivo di diligenza qualificata, particolarmente rigoroso per i professionisti dell’informazione.
4. Distinzione dogmatica essenziale
Art. 51 c.p.: scriminante sostanziale → esclude l’antigiuridicità. Art. 59 c.p.: norma di disciplina → regola l’errore sulla scriminante. Verità oggettiva: fonda la liceità piena del fatto. Verità putativa: rileva solo se l’errore è inevitabile e non colposo.
La corretta qualificazione del rapporto tra le due norme è decisiva ai fini dell’imputazione soggettiva e dell’esito del giudizio penale e civile.
Conclusioni
Il coordinamento tra art. 51 c.p. e art. 59 c.p. consente di delimitare con precisione l’area della liceità penale nell’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, evitando sia derive censorie sia indebite compressioni della tutela dell’onore e della reputazione. La verità putativa emerge come punto di equilibrio tra libertà di manifestazione del pensiero e responsabilità individuale, fondata su criteri di diligenza e professionalità.
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