AMIANTO: RISARCIMENTO AGLI EREDI DELL’OPERAIO DELL’ARSENALE DEL DELLA MARINA MILITARE DI TARANTO

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Amianto nella Marina Militare: la Cassazione conferma il risarcimento agli eredi dell’operaio morto di mesotelioma. Analisi dell’Ordinanza n. 17895/2026

Amianto e Marina Militare: una nuova conferma della responsabilità datoriale

Con l’Ordinanza n. 17895 del 4 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito principi di straordinaria importanza in materia di esposizione professionale ad amianto e tutela risarcitoria delle vittime e dei loro familiari.

La Suprema Corte ha definitivamente confermato la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore degli eredi di un operaio deceduto per mesotelioma pleurico dopo aver lavorato presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto.

La decisione rappresenta un ulteriore tassello nell’ormai consolidata giurisprudenza che riconosce la responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro per l’omessa adozione delle misure necessarie a prevenire il rischio amianto.

Il caso: il decesso per mesotelioma pleurico

La vicenda trae origine dalla morte di un lavoratore, avvenuta nel 2014 a causa di mesotelioma pleurico, patologia scientificamente riconosciuta come malattia sentinella dell’esposizione ad amianto.

Gli eredi agirono in giudizio nei confronti del Ministero della Difesa ottenendo dal Tribunale di Taranto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore e trasmesso iure hereditatis.

Successivamente la Corte d’Appello di Lecce confermò integralmente la decisione di primo grado, rigettando le eccezioni formulate dall’Amministrazione.

Il Ministero della Difesa propose quindi ricorso per Cassazione articolato su tre motivi, tutti definitivamente respinti.

Responsabilità del Ministero della Difesa e custodia degli ambienti contaminati

Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda l’applicazione dell’art. 2051 c.c., norma che disciplina la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.

La Cassazione ha affermato che la presenza di amianto negli ambienti di lavoro e sulle unità navali della Marina Militare integra una situazione di rischio direttamente riconducibile alla “cosa” custodita dall’Amministrazione.

Secondo i giudici di legittimità, il fatto che le attività fossero affidate a imprese appaltatrici non escludeva la responsabilità del Ministero, poiché l’appalto costituisce soltanto una modalità di esercizio della custodia e non determina il venir meno dei doveri di controllo e vigilanza.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui il committente conserva la responsabilità per i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto quando essa rimanga nella propria disponibilità materiale e giuridica.

In altri termini, il Ministero non ha potuto invocare l’intervento delle ditte appaltatrici quale causa di esonero dalla responsabilità, non essendo stata fornita alcuna prova del caso fortuito idonea a interrompere il nesso causale.

L’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.

La decisione assume particolare rilievo anche sotto il profilo dell’applicazione dell’art. 2087 c.c.

La Corte ha confermato che il Ministero della Difesa aveva mantenuto una penetrante attività di coordinamento e controllo delle lavorazioni svolte all’interno dell’Arsenale e delle navi militari.

Tale circostanza ha comportato l’assunzione di una vera e propria posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori operanti negli ambienti contaminati.

L’art. 2087 c.c. impone infatti al datore di lavoro e a chiunque eserciti poteri organizzativi e direttivi l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori.

La Suprema Corte ha evidenziato che la responsabilità del committente sussiste quando questi conserva il controllo dell’ambiente lavorativo e non assicura:

  • adeguata informazione sui rischi;
  • corretta valutazione dell’esposizione ad amianto;
  • fornitura di dispositivi di protezione individuale;
  • vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche;
  • cooperazione nell’attuazione delle misure preventive.

Si tratta di principi consolidati che trovano applicazione tanto nei rapporti di lavoro privati quanto nelle attività svolte all’interno delle amministrazioni pubbliche e delle Forze Armate.

Amianto nelle Forze Armate: una tragedia ancora attuale

La sentenza si inserisce nel più ampio contenzioso relativo all’esposizione ad amianto nella Marina Militare italiana.

Per decenni il minerale è stato utilizzato nelle navi, nei sommergibili, nelle centrali termiche, nelle sale macchine, negli impianti di coibentazione e negli arsenali militari.

Migliaia di marinai, operai civili, tecnici e personale militare sono stati esposti alle fibre aerodisperse senza adeguata protezione.

Le conseguenze sanitarie continuano a manifestarsi ancora oggi attraverso patologie gravissime quali:

  • mesotelioma pleurico;
  • carcinoma polmonare;
  • asbestosi;
  • tumori della laringe;
  • tumori dell’ovaio;
  • tumori gastrointestinali correlati all’esposizione professionale.

L’elevatissima latenza delle malattie asbesto-correlate, spesso superiore ai quarant’anni, determina un costante incremento del contenzioso giudiziario.

Danno differenziale e rapporti con le prestazioni INAIL

Un altro passaggio particolarmente significativo della pronuncia riguarda il rapporto tra indennizzo INAIL e risarcimento del danno.

Il Ministero sosteneva che le somme corrisposte dall’INAIL avrebbero dovuto essere detratte integralmente dal risarcimento riconosciuto agli eredi.

La Cassazione ha respinto tale impostazione ribadendo il principio della comparazione tra poste omogenee.

Secondo la Corte:

  • la rendita ai superstiti ha natura patrimoniale;
  • il danno biologico temporaneo non è coperto dall’assicurazione INAIL;
  • il danno morale terminale e il danno biologico terminale restano integralmente risarcibili in sede civile;
  • l’indennizzo INAIL non può eliminare il diritto al ristoro dei danni complementari e differenziali.

La decisione conferma quindi la piena autonomia della tutela civilistica rispetto al sistema indennitario previdenziale.

Il valore della pronuncia per le vittime dell’amianto

L’Ordinanza n. 17895/2026 rafforza ulteriormente la tutela delle vittime dell’amianto e dei loro familiari.

La Corte riafferma che il datore di lavoro e il committente non possono sottrarsi alle proprie responsabilità invocando l’affidamento dei lavori a soggetti terzi quando mantengano il controllo degli ambienti contaminati.

La sentenza assume inoltre particolare rilevanza per:

  • lavoratori civili della Difesa;
  • personale della Marina Militare;
  • dipendenti degli arsenali militari;
  • operai delle ditte appaltatrici;
  • eredi delle vittime di mesotelioma;
  • soggetti affetti da patologie asbesto-correlate.

L’orientamento consolidato della Cassazione consente oggi di ottenere il pieno riconoscimento dei diritti risarcitori anche molti anni dopo l’esposizione professionale.

Conclusioni

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 17895/2026, conferma un principio fondamentale: la tutela della salute dei lavoratori costituisce un obbligo primario e inderogabile.

La presenza di amianto negli ambienti della Marina Militare e l’omessa adozione di adeguate misure preventive integrano una responsabilità suscettibile di generare il diritto al risarcimento dei danni in favore delle vittime e dei loro eredi.

La pronuncia rappresenta un importante precedente per tutti i procedimenti riguardanti le malattie professionali da amianto e consolida l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del danno differenziale, del danno biologico e del danno morale subito dalle vittime.

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Ordinanza n. 17895 del 4 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro:

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Assistenza legale nelle cause per esposizione ad amianto: l’esperienza dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste da anni lavoratori, militari, dipendenti pubblici, appartenenti alle Forze Armate ed eredi delle vittime dell’amianto in tutto il territorio nazionale.

L’attività professionale comprende:

  • riconoscimento della malattia professionale;
  • ottenimento delle prestazioni INAIL;
  • riconoscimento dello status di vittima del dovere;
  • risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale;
  • azioni contro amministrazioni pubbliche e datori di lavoro;
  • tutela degli eredi nelle azioni iure proprio e iure hereditatis;
  • assistenza nei procedimenti civili, amministrativi e previdenziali.

L’approfondita conoscenza della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di amianto, mesotelioma e responsabilità datoriale consente allo Studio di offrire una tutela altamente specializzata alle vittime dell’esposizione professionale e ai loro familiari, perseguendo il pieno ristoro di tutti i danni subiti e il riconoscimento dei diritti previsti dall’ordinamento.

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