(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)
Il decreto correttivo ha introdotto importanti limitazioni alla possibilità di omologare forzosamente le transazioni fiscali proposte nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Queste restrizioni mirano a contrastare l’abuso della transazione fiscale da parte di imprese che utilizzano sistematicamente omissioni di versamenti per evitare il pagamento dei debiti tributari e contributivi.
Principali Limitazioni Introdotte:
- Preclusione per Debiti Predominanti e Reiterati:
- Soglia dell’80%: L’omologazione forzosa è esclusa se il debito tributario o contributivo rappresenta almeno l’80% dell’intera esposizione debitoria dell’impresa.
- Condizioni Specifiche: La preclusione scatta se:
a) Il debito deriva per oltre il 50% da omissioni di versamenti di imposte o contributi avvenute in almeno cinque anni fiscali, anche non consecutivi.
b) Almeno un terzo del debito deriva da violazioni gravi, come l’uso di documentazione falsa o artifici per evadere le imposte. Queste disposizioni mirano a impedire che imprese con un elevato livello di debiti tributari e contributivi possano sfruttare il cram down per ridurre tali debiti, a meno che non abbiano rispettato una condotta fiscale regolare.
- Omessi Versamenti di Imposte Dichiarate:
- Rilevano ai fini della preclusione solo i versamenti omessi relativi a imposte dichiarate, ma non è possibile escludere debiti dalla proposta di transazione per evitare la preclusione.
- Preclusione in Caso di Risoluzione di Precedenti Transazioni:
- L’omologazione forzosa è esclusa se, nei cinque anni precedenti la proposta di transazione, il debitore ha concluso una precedente transazione fiscale poi risolta di diritto per inadempimento. La preclusione si applica anche a chi ha acquisito o continuato l’attività di un soggetto che aveva risolto una transazione nei cinque anni precedenti.
- Soglie Minime di Soddisfacimento:
- 70% del Debito: Se i creditori che hanno aderito alla ristrutturazione rappresentano meno del 25% dell’intera esposizione debitoria.
- 60% del Debito: Se i creditori aderenti rappresentano almeno il 25% dell’esposizione debitoria. Queste soglie si applicano al debito netto da sanzioni e interessi.
Critiche e Considerazioni:
Le nuove limitazioni, soprattutto le soglie minime di soddisfacimento, potrebbero risultare troppo restrittive. Sebbene queste soglie siano concepite per impedire abusi, possono spingere le imprese a evitare la transazione fiscale, preferendo altri strumenti di ristrutturazione del debito che non prevedono tali soglie. La loro introduzione potrebbe essere vista come un tentativo di reintrodurre, in modo surrettizio, un giudizio di meritevolezza, eliminato dal diritto della crisi da oltre vent’anni.
Conclusioni:
Le limitazioni introdotte dal decreto correttivo rappresentano un tentativo di bilanciare la tutela delle finanze pubbliche con la necessità di ristrutturazione delle imprese in crisi. Tuttavia, la loro rigidità potrebbe limitare l’efficacia dello strumento del cram down, portando le imprese a cercare alternative meno gravose, con il rischio di vanificare l’intento normativo di evitare abusi.