Cassazione, Sentenza n. 20881
COMMENTO
Le recenti decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione italiana hanno fornito importanti chiarimenti sulla deontologia dei legali.
Prima Decisione (Sentenza n. 20881): La Corte ha ribadito il principio secondo cui il dovere di astensione dell’avvocato in caso di conflitto di interessi si estende anche ai colleghi di studio. In particolare, l’articolo 68, comma 4, del codice deontologico stabilisce che l’avvocato che abbia assistito un minore in controversie familiari deve astenersi dall’assistere uno dei genitori in successive controversie della stessa natura. Inoltre, l’articolo 24, comma 5, specifica che tale dovere di astensione sussiste anche per i colleghi dello stesso studio legale o associazione professionale.
Nel caso esaminato, l’avvocato era stato incaricato dal presunto padre della minore di procedere contro la madre, nonostante il curatore della minore fosse parte della stessa associazione professionale. La Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di entrambi i presupposti di incompatibilità: la necessità di astensione in controversie familiari successive e il dovere di astensione per gli avvocati dello stesso studio. Questo perché l’assistenza fornita al padre biologico ha potenzialmente interferito con gli interessi del minore, rappresentando un conflitto di interessi.
Seconda Decisione (Sentenza n. 20877): La Corte ha affermato che l’ingiustificato abbandono della difesa costituisce un illecito disciplinare. Questo comportamento lede vari principi deontologici fondamentali, tra cui il diligente adempimento del mandato (art. 26), il dovere di probità e dignità (art. 9), quello di fedeltà (art. 10) e quello di coscienziosa diligenza (art. 12). Nel caso in esame, un avvocato era stato sanzionato per non aver partecipato ad alcuna udienza, trascurando così gli interessi del cliente. La Corte ha sottolineato che il primo dovere del difensore è l’assistenza continua durante tutto il procedimento. L’argomentazione che non vi sia violazione del precetto disciplinare in assenza di conseguenze pregiudizievoli per il cliente è stata ritenuta infondata e contraria ai principi di decoro e dignità della professione legale.
Queste decisioni riaffermano la centralità del dovere di assistenza e della correttezza professionale nel comportamento degli avvocati, sottolineando l’importanza di evitare conflitti di interesse e di garantire una difesa diligente e continua.
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SENTENZA
Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
Numero di raccolta generale 20881/2024 REPUBBLICA ITALIANA
Data pubblicazione 26/07/2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto: DISCIPLINARE AVVOCATI
Ud.09/07/2024 PU
Presidente Presidente Presidente Presidente Consigliere
Consigliere Consigliere-Rel.
Consigliere Consigliere
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18646/2023 proposto da: rappresentata e difesa dall’avvocato
MARGHERITA CASSANO GIACOMO TRAVAGLINO LUCIA TRIA
ALBERTO GIUSTI
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI ANNALISA DI PAOLANTONIO GIUSEPPE GRASSO
EMILIO IANNELLO MARCO ROSSETTI
ha pronunciato la seguente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA;
- intimati – a v v e r s o la s e n t e n z a n. 1 6 0 / 2 0 2 3 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata li 25/07/2023. - ricorrente- Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
a udienza gera e208312/024 Datapubblicazione 26/07/2024
09/07/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito li Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per
l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione dell’azione disciplinare; udito l’Avvocato
Fatti di causa
- Il Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia inflisse, con decisione depositata 1’8/2/2018, li richiamo orale all’avv.
e li Consiglio nazionale forense, con la sentenza di cui epigrafe, rigetto il ricorso della professionista
L’avv.
signor signora
essendo entrambe le parti dello studio
associazione professionale, violando con ciò l’artt. [testuale] 68 comma 5, 24 comma 1e 4 CDF. In ottobre 2015>>.
1.1. Al Consiglio nazionale forense l’avv. sottopose un solo motivo, con li quale prospetto che l’art. 24 del codice deontologico forense trovava applicazione nel solo caso di conflitto d’interessi tra cliente e parte assistita, non potendo assumere rilievo quello con una parte diversa dal cliente. Nel caso di specie, quindi, secondo la
ricorrente, esisteva un solo conflitto tra
madre della minore, che non aveva prestato consenso al riconoscimento
tardivo da parte del padre e quest’ultimo, li Peraltro, aveva
precisato l a
l’interesse della minore, siccome rappresentato dalla curatrice, nominata dal competente Tribunale per i minorenni,
e di
coincideva, con la conseguenza che non sussisteva alcun concreto conflitto.
venne incolpata di <<avere accettato il mandato del nel procedimento RG nr 24737/2015 contro la
per il riconoscimento della minore nonostante il Curatore di quest’ultima fosse l’avv.
2 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
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Jumerodi raccolta generale 20801/2024 1.2. Il Consiglio nazionale forense riporto, in sintesi, la v i c e r e d Datapubblicazione 26/07/2024
nei termini di cui appresso.
Tra la madre e il padre biologico della minore era intercorso un
lungo conflitto giudiziario, che aveva visto li
istante per la decisione giudiziale che facesse luogo del consenso mancante della
madre, cosi che egli potesse procedere al riconoscimento e dopo che la era rimasta soccombente in primo e secondo grado
e, indi, avere costei ottenuto la cassazione con rinvio della decisione d’appello e avere adito nuovamente la Cassazione
avverso quella emessa in sede di rinvio (rappresentata la minore per tutto il lungo iter processuale dalla curatrice avv.
aveva resistito con controricorso, rappresentato e difeso dall’avv. unitamente ad altro professionista.
Ad avviso del Giudice disciplinare era ipotizzabile il conflitto d’interessi con parte diversa dal cliente.
A prescindere dal fatto che la parcella per la prestazione
professionale spettante all’avv.
contribuiva al reddito dell’associazione professionale, della quale faceva parte la collega
non si poteva sostenere che erano assimilabili le posizioni
della minore, tutelata e rappresentata dal curatore speciale, e quella del
La Sezione disciplinare argomenta, poi, che assume rilievo
anche li conflitto solo potenziale e che, ni ogni caso, al situazione era ben nota alla professionista sanzionata, la quale, proprio per
ciò, aveva avvertito il prima di assumere l’incarico, della partecipazione allo studio della collega curatrice speciale della minore.
Rileva, altresì che l’art. 24, co.5, del codice deontologico ha portata generale e trova, quindi, applicazione nella specifica materia del diritto minorile e di famiglia, regolata dall’art. 68 del medesimo corpo precettistico.
3 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
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La Sezione disciplinare, nel modulare la san Numero di raccolta generale 20881/2024 zione, valorizzava
Data pubblicazione 26/07/2024 buona fede della ricorrente, pur evidenziando che ‹ ‹ t u t t e le
vicende che afferiscono il diritto di famiglia ed i minori devono tassativamente comportare un altissimo grado di attenzione alla possibilità, anche del tutto potenziale ed astratta, di far venire meno agli occhi dei consociati la correttezza dei legali, di tutti i legali coinvolti, sia quali difensori delle parti che quali curatori del minore>>. - ricorre avverso la sentenza del Consiglio
nazionale forense sulla
base di due motivi. Sollecita anche la dichiarazione di prescrizione dell’azione disciplinare.
La controparte è rimasta intimata.
Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali
ha chiesto cassarsi la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.
La ricorrente, con successiva conclusione scritta, ha chiesto in via principale dichiararsi la prescrizione e, in subordine accogliersi
comunque il ricorso.
Ragioni della Decisione - Con il primo motivo l’avv. denuncia violazione di
legge per difetto del conflitto d’interessi.
La ricorrente assume che, a prescindere dall’estensibilità
dell’art. 24, co. 5 all’art. 68 del codice deontologico, con l’accettazione del mandato dell’ottobre 2015 non si era innestato
alcun conflitto d’interessi.
L’esponente aveva assunto l’incarico difensivo in relazione al
secondo giudizio di legittimità, nel quale si dibatteva
esclusivamente della nullità dell’audizione della minore. Pur
essendo indubbio che li conflitto può essere anche solo potenziale, rileva che nel caso di specie il conflitto era insussistente e non
poteva affermarsene la sussistenza per mera presunzione.
4 di 13 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023
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Numero di raccolta generale 20881/2024 Osserva che il aveva agito per ottenere sede
Data pubblicazione 26/07/2024
giudiziale il consenso al riconoscimento della minore cui la madre si era sempre opposta, nonostante che la curatrice avesse giudizialmente sostenuto corrispondere all’interesse della minore il riconoscimento paterno. Non era configurabile alcun conflitto
d’interessi tra cliente e parte assistita, ni quanto la
era assistita da un difensore del tutto estraneo allo studio legale della
ricorrente.
1.1. La doglianza è infondata.
1.1.1. Il comma quarto dell’art. 68 del codice deontologico
forense dispone: < Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
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Numero di raccolta generale 20001/2024 reputarsi (per esigenza espositiva) estesa anche alle ipotesi di. cui
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all’art. 68, valgono le osservazioni di cui appresso.
Merita richiamare, sia pure in sintesi, le regole e i principi
essenziali rivolti alla tutela dell’interesse minorile coinvolto in controversie endo-familiari.
L’altissimo rilievo dei valori ni gioco, sia avuto riguardo ai diritti assoluti personalissimi in contesa, che all’esigenza di rendere piena ed effettiva tutela ai soggetti della famiglia notoriamente più vulnerabili, quali, appunto i minorenni che di essa fanno parte, impone estrema cautela nell’assicurare che l’avvocato che assiste
una delle parti non versi ni una situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse.
Risulta evidente che, in un tale quadro, speciale cautela deve spendersi al fine di assicurare che venga garantita l’acquisizione del
punto di vista della persona minorenne, non solo mediante l’ascolto (l’audizione), ove abbia compiuto gli anni dodici e, comunque, ove in grado di maturare ed esternare una propria autonoma opinione (“capace di discernimento” dice l’art. 336 bis cod. civ.), ni tutte le procedure che lo riguardino, ma anche attraverso una figura terza di sostegno e rappresentanza, costituita dal curatore speciale nominato dal giudice che procede.
Una tale opinione, che trova obiettivo riscontro non solo nel quadro normativo di riferimento anche in prospettiva sovranazionale ma anche nei principi enunciati in plurime decisioni dalla Corte costituzionale, (si vedano, ad es., la sentenza n. 83/2011 e l’ordinanza n. 301/2011), mira ad assicurare alla
persona minorenne, attraverso la nomina d’un curatore, pur ove
non espressamente prevista dalla legge, l’effettiva e piena tutela della posizione soggettiva nel processo.
Solo a titolo esemplificativo, e senza pretesa d’esaustività, meritano di essere ricordati i più rilevanti strumenti internazionali, con l’avvertenza che per svariati decenni non è stata riservata al
6 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
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minorenne una specifica atenzione, restando da eso, as alicatone 281072024 ovviamente applicabili i precetti che investono le garanzie dettate
per la persona. Così per la Dichiarazione di Ginevra, approvata il 24/ 9/2024 dall’Assemblea generale della società delle Nazioni, e
poi per al Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, costituente la prima parte della Carta internazionale, approvata dall’Assemblea
generale dell’O.N.U. li 10/12/1948 (la, quale, peraltro, evidenzia al centralità della famiglia, la necessità di speciale assistenza alla madre e al figlio minore, li diritto dei genitori a decidere
sull’istruzione della prole). Solo il 20/11/1959, con l’approvazione da parte dell’Assemblea generale del Preambolo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo viene posto in risalto il bisogno di speciale tutela della persona minore d’età.
Tralasciando gli altri strumenti, medio tempore adottati, finalmente con la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’O.N.U. il 20/11/1989 a New York (resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991) si apre uno speciale “focus” a garanzia dei diritti fondamentali della persona minorenne (come noto anche la
traduzione ni fanciullo, piuttosto che ni minore, minorenne,
persona minore d’età, ecc., ha costituito motivo di dibattito). Con specifico riguardo ai profili processuali occorre richiamarne l’art.
12: <>.
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Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 Numero di raccolta generale 20881/2024 Aquesti sono seguiti numerosi altri strumenti, specie in puBlicaione 260/72/024
europea; basta qui ricordare la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo li 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge n. 77/2003.
Infine, è ben pertinente il richiamo alla Raccomandazione 22/6/2022 del Consiglio nazionale forense per gli avvocati curatori speciali di minori, che, pienamente consapevole della delicatezza e peculiarità del compito, individua le linee di condotta dell’avvocato nominato curatore speciale.
1.1.3. Poste queste premesse, e chiarito che l’avvocata incolpata non ha curato l’interesse della persona minorenne in
qualità di curatrice speciale, bensì e associata nel medesimo studio
della curatrice, occorre rilevare che la sussistenza del conflitto d’interessi non è esclusa dalla circostanza che in concreto la
curatrice abbia assunto posizione adesiva a quella del
I due interessi, per vero, non possono giammai reputarsi
sovrapponibili e, ancor meno, coincidenti.
Non può assumere rilievo maggiore l’eventuale casuale
coincidenza tra la posizione assunta, nel suo interesse, dal di lui curatore e quella di uno degli adulti della famiglia coinvolti nella contesa giudiziaria.
Il compito del curatore non può essere “inquinato” neppure dal potenziale pericolo che scelte, opinioni e decisioni possano, piuttosto che rispondere all’esclusivo interesse minorile, subire l’influenza del perseguimento di interessi di uno degli adulti in controversia.
Trattasi di una posizione di assoluta terzietà rispetto alle
contrapposte posizioni degli adulti, finalizzata al solo e unico scopo
di far emergere nel processo, come si è già detto, il punto di vista della persona minorenne.
In linea generale deve ribadirsi che nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti
8 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023
dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense ( g i a a r t .
t. 37 delonale 26012024 mero di raccolta generale 20861/2024
codice deontologico forense approvato dal CNF in data La parileone 26/07/2024 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui lavvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista
si ponga processualmente ni antitesi con il proprio assistito, come quando, nell’ambito di una procedura esecutiva, chieda l’attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale (S.U. n. 7030 del 12/03/2021, Rv. 660835 – 01).
Da quanto esposto discende che l’avvocato
accettando l’incarico di difendere il padre biologico della persona minorenne, versando in una situazione di inscindibile contiguità professionale con la collega associata nel medesimo studio, che rivestiva li ruolo di curatrice speciale, ha finito per dare vita a un conflitto di interessi, non potendosi escludere che
l’interesse dell’aspirante al riconoscimento paterno abbia finito per interferire con quello della persona minore d’età.
Né, è appena li caso di soggiungere, assume rilievo la circostanza che la ricorrente, ben a conoscenza del ruolo ricoperto dalla collega di studio, abbia chiesto il consenso del
comunque, a costui abbia esposto la situazione, atteso che quel che le si contesta è di avere agito, nonostante li sussistere del conflitto d’interessi, in relazione alla posizione della persona
minorenne, della quale era curatrice la collega di studio e associata.
Infine, non elide di certo li conflitto la circostanza che, secondo
quel che riferisce la ricorrente, nel secondo giudizio di legittimità si sarebbe disputato solo dell’eventuale nullità dell’audizione della
persona minorenne. Anzi, la precisazione piuttosto conferma il potenziale conflitto.
9 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 20792702086d7748/466e2541aa05e4. Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48d a9ba29b07 616
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione
mero a a i genale 20881/2024 Data pubblicazione 26/07/2024
legge per avere la sentenza impugnata reputato applicabile l’art. 24, co. 5 del codice deontologico al successivo art. 68.
Si deduce che la sentenza impugnata non aveva spiegato la ragione che l’aveva portata a reputare l’estensione della prima
norma, affermata dal Giudice disciplinare generale, alla seconda.
Dopo avere ripreso li contenuto dell’anzidetto comma quinto
(<>), la ricorrente contesta la giustificazione del Consiglio nazionale forense, fondata sull’asserita ‹ seccezionale delicatezza, fortemente invasiva della sfera privata
delle persone coinvolte>>, che giudica “motivazione de relato”, appiattita su quanto affermato dalla decisione del Consiglio distrettuale di disciplina.
Per contro, prosegue la ricorrente, nell’art. 68 non vi è alcun
richiamo all’art. 24. L’art. 68, nel regolare l’assunzione di incarichi
contro una parte già assistita, si riferisce al singolo avvocato e non ai soci di uno stesso studio. Le due regole hanno una diversa
collocazione topografica, che rispecchia la diversa funzione di esse: la prima impone la tutela della parte attualmente assistita
dall’avvocato, al seconda tutela l’ex cliente.
2.1. La doglianza è infondata.
Come si è visto, l’art. 68 recita: < Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
professionisti odi società professionale, oanche solodiabitualee208712024 Data pubblicazione 26/07/2024
condivisione dello studio, il conflitto non si propaghi anche ai colleghi per forza di cosa cointeressati e, comunque, coinvolti.
La soluzione qui avversata procurerebbe un irragionevole disparità di trattamento tra il caso in cui si imponga tutela della parte attualmente assistita e quello in cui, l’incompatibilità, per così dire, sopravvenuta, consegua a un successivo incarico, nella particolarmente sensibile materia di famiglia.
L’esigenza d’impedire li sopravvenire di conflitto di interessi
nella delicata materia di famiglia, resa manifesta dal riportato art.
68, resterebbe radicalmente vanificata, ove ne fosse permessa agevole elusione nel caso di strette e continuative collaborazioni
professionali tra avvocati. Inoltre, è indubbia la irragionevole disparità di trattamento che ne deriverebbe e proprio a nocumento di quell’interesse prioritario alla cui salvaguardia è posto l’art. 68.
Di contro, non vengono in evidenza apprezzabili ragioni sistematiche (che non possono identificarsi con la mera
collocazione topografica delle disposizioni) e ancor meno logiche per mutilare quella salvaguardia.
In definitiva, l’unica interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa degli interessi in gioco è quella anticipata. - Infine, la ricorrente sollecita prendersi atto dell’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, rilevabile d’ufficio.
< Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
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renerecrocegenerale 20881/2024 del 2023 (o, al massimo, li 13/5/2023 a volere fare decar perbicazione 26/07/2024
termine dalla notifica, del controricorso avvenuta il 13/11/2015. In
via di subordine, la permanenza era venuta meno il 13/1/2017
(data di pubblicazione della sentenza di legittimità che aveva
dichiarato cessata l a materia del contendere) e, pertanto, li termine, conclude la sarebbe venuto a scadere il 13/7/2024. - La prescrizione non è maturata.
Il conflitto d’interessi, come, peraltro, coglie, sia pure
implicitamente e in subordine, la stessa ricorrente, viene meno solo col cessare della situazione che lo configura.
Restando al tema della responsabilità disciplinare qui al vaglio, la lesione del bene perdura per tutta la durata del rapporto
professionale fonte del conflitto.
In assenza di allegazione di rinuncia o revoca del mandato,
quindi, salvo che venga dimostrato li contrario, solo con al statuizione divenuta definitiva.
Poiché una tale statuizione, a detta della stessa ricorrente, è intervenuta li 13/1/2017, solo da quest’ultima data ha iniziato a decorrere li termine di sette anni e sei mesi, utile alla maturazione della prescrizione; termine che, alla data della presente decisione non risulta essere maturato.
Costituisce principio già affermato quello secondo il quale la prescrizione dell’azione disciplinare per illecito permanente dell’avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza (S. U., n. 8946, 29/03/2023, Rv. 667441 – 01).
Il rinvio operato dalla ricorrente alla sentenza n. 14933/2023
(sopra richiamata per altra ragione) è inconferente: in quel caso,
infatti, si trattava di computare li biennio di cui al primo comma del
più volte citato art. 68, che per comodità si riporta: < Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023
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Numero di raccolta generale 20881/2024 5. Sussistono le condizioni perché venga d’ufficiodisposto
Jata pubblicazione 26/07/2024
sensi dell’art. 52, d. Igs. n. 196/2003, ni caso di diffusione della presente sentenza, omettersi le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone nominate diverse dalla parte ricorrente. - Non deve farsi luogo a regolamento delle spese non avendo li Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia svolto difese in questa sede.
.7 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per li versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dispone omettersi, in caso di diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone nominate nella presente sentenza diverse dalla parte ricorrente
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per li ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma li 9 luglio 2024, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione.
Il Consigliere est. Giuseppe Grasso
Il Presidente Margherita Cassano
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