Cassazione n. 20894
COMMENTO
Il passaggio citato fa riferimento a una questione di risarcimento del danno biologico nel contesto del diritto assicurativo italiano. In particolare, si discute del criterio di risarcimento per inabilità permanente che non risulta proporzionale all’età della persona danneggiata. Questo criterio è stato adottato dal legislatore nell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private (Cod. Ass.).
Ecco una spiegazione dettagliata del concetto:
- Inabilità Permanente: Si riferisce alla condizione in cui una persona subisce un danno fisico permanente che riduce la sua capacità di svolgere attività quotidiane o lavorative.
- Risarcimento Non Proporzionale all’Età: Significa che il risarcimento per il danno biologico non è direttamente proporzionale all’età della persona danneggiata. In altre parole, due persone con la stessa inabilità permanente possono ricevere risarcimenti differenti in base alla loro età.
- Criterio di Riduzione: Il valore del punto percentuale di invalidità viene ridotto secondo una percentuale fissa per ogni anno di età della persona danneggiata. Questo significa che una persona più anziana riceverà un risarcimento inferiore rispetto a una persona più giovane per lo stesso grado di invalidità permanente.
- Articolo 139 Cod. Ass.: Questo articolo del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce i criteri per la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità. Il legislatore ha adottato questo metodo di riduzione come criterio equitativo, cioè ritenuto giusto ed equilibrato, per determinare il risarcimento.
In sintesi, il legislatore italiano ha deciso di adottare un criterio di risarcimento che riduce il valore del punto di invalidità in funzione dell’età per garantire una distribuzione equa del risarcimento del danno biologico. Questo approccio tiene conto del fatto che una persona più giovane ha una maggiore aspettativa di vita e, quindi, il danno subito potrebbe avere un impatto più prolungato e significativo sulla sua vita rispetto a una persona più anziana.
*****************
SENTENZA
EPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto: RESPONSABILITA SANITARIA 0d.17/06/2024CC
GIACOMO TRAVAGLINO ENRICO SCODITTI
LINA RUBINO
CHIARA GRAZIOSI ENZO VINCENTI
ha pronunciato la seguente
Presidente
Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere-Rel./Est.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19436/2022 R.G. proposto da:
elettivamente domiciliato ni ROMA, presso ol studio dell’avvocato
rappresentato e difeso dall’avvocato
-ricorrente-
contro
AZIENDA AUSL DI PIACENZA, ni persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata ex lege ni ROMA, PIAZZA CAVOUR presso al CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
nonchè contro CASA DI CURA PRIVATA SRL;
-controricorrente-
-intimata-
9
Firma Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845
Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria #: 367e6c7cef90e691
Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
avverso al SENTENZA della CORTE DA’ PPELLO di BOLOGNA nale 208942/024
B atapublicazione26/07/2024
642/2022, depositata il 21/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI.
FATTI DI CAUSA
- – Con ricorso affidato a tre motivi,
ha impugnato al sentenza della Corte di appello di Bologna, resa pubblica ni data 21 marzo 2022, che, ni parziale accoglimento (nel contraddittorio anche con la Casa di Cura Privata
s.r.l.) del gravame principale interposto dalla Azienda USL di
Piacenza e di quello incidentale da egli stesso proposto avverso la
decisione del Tribunale di Piacenza, condannava al Azienda USL al
pagamento in suo favore, quale erede di
(originaria attrice che aveva agito nei confronti della Azienda USL per il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza della necrosi all’arto inferiore destro all’esito di operazione chirurgica di artroprotesi, che aveva portato all’amputazione dell’arto medesimo, di cui erano da reputarsi responsabili i medici dell’Ospedale di
della somma di euro 50.358,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis (danno biologico permanente e temporaneo), e della somma di euro 46.808,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di danno patrimoniale iure haereditatis (per spese mediche e di assistenza). - – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) l’appello principale della Azienda USL di Piacenza era fondato anzitutto là dove censurava la quantificazione del danno non patrimoniale per
omessa considerazione delle “precedenti patologie di cui soffriva la
paziente” ai fini del “calcolo del danno differenziale”; a.1) il c.t.u.,
ni sede di chiarimenti, aveva, infatti, rettificato al precedente valutazione e, tenendo conto dell’incidenza delle patologie
2di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
pregresse, «ha ridoto l’invalidità permanente al 35% ni ragalectone 261072024 un deficit flessorio articolare, e di una instabilità di entità “lieve”
contenuta ni una “scheda di valutazione per protesi di ginocchio”
risalente al mese precedente l’intervento»; a.2) era, inoltre, da condividersi la valutazione del c.t.u. circa le conseguenze
“effettivamente ricollegabili alla condotta dei sanitari” e, quindi,
tenendo conto “che la situazione di equilibrio dell’autonomia
precedente l’intervento di cui è causa non può intendersi come
stato di benessere psicofisico esente da patologie, essendo
piuttosto riferibile a quella situazione di giornaliero adattamento a
ridursi fisio/patologico delle risorse psico-fisiche che interviene nell’età avanzata e tenendo altresì conto del fatto che dai referti
neuropsicologici del 3.4.2012 e 18.4.2012 risulta l’esistenza di un deterioramento cognitivo classificabile come demenza e interferente con le attività e l’autonomia che richiedeva assistenza e che il referto TC cerebrale eseguito molto tempo prima
dell’intervento, li 6.5.2009, e chiaramente evocativo di una pregressa encefalopatia su base vascolopatia cronica e atrofia
cerebellare bilaterale”; b) pertanto, considerata l’invalidità permanente del 35% e “l’intervallo temporale di 5 anni tra al data
dell’intervento e quella della morte”, ni base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2021 sul danno non patrimoniale da
premorienza era da liquidarsi al somma di euro 35.393,00, alla quale andava aggiunto l’importo di euro 19.800,00 per 200 giorni
di invalidità temporanea totale differenziale e, dunque, un importo
complessivo di euro 55.193,00, che devalutato alla data del fatto
ammontava ad euro 50.358,00, sul quale erano da calcolarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali. - – Ha resistito con controricorso l’Azienda USL di Piacenza, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Casa di Cura Privata s.r. .
RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
.1 – Con li primo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art 3600re 2039412024 Data pubblicazione
26/07/2024
primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per li giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale erroneamente liquidato il danno non patrimoniale tenendo conto delle “precedenti patologie” della paziente
danneggiata, in quanto avrebbe omesso di considerare li fatto,
decisivo e già “oggetto contestazione tra le parti”,
che, “prima dell’intervento di protesizzazione subito presso l’Ospedale di la sig.ra e r a in realtà completamente
autosufficiente”, essendo “contrastata da elementi di prova . mai considerati” dal giudice di appello (circostanze non contestate e, quindi, accertate ex art. 115 c.p.c. dedotte con le comparse conclusionali di primo e secondo grado e rilievi del c.t. di parte
attrice) la valutazione del c.t.u. sulle condizioni psico-fisiche pregresse della paziente, fondata, peraltro, su referti successivi all’intervento di artroprotesi, la dove quello precedente (del 2009) non era, però, indicativo di condizioni tali da aver impedito alla stessa “di svolgere una vita
normale e pienamente autonoma”, come, del resto, testimoniava una certificazione in data 30.11.2012, di vari mesi successiva all’intervento chirurgico, che
dava atto di “paziente cosciente, vigile, collaborante….
1.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Giova rammentare, anzitutto, il principio, consolidato, secondo cui il vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne
consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., li
4 di 12 Oscuramento disposto d’ufficio
Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 Numero di raccolta generale 20894/2024 stato ricorrente deve indicare li “fatto storico”, li cui esame Sata SEicazione 26/07/2024 omesso, li “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, li “come” e li “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale
tra el parti e al sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora li fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014). Nella specie, è dirimente li rilievo per cui li “fatto storico” del
quale il ricorrente assume esser stato omesso l’esame ” l a mai disconosciuta autonomia ed autosufficienza personale godute dalla
sig.ra
fino all’intervento subito presso il nosocomio di
e, invece, circostanza, di fatto, che la Corte territoriale ha esaminato allorquando ha valutato l’incidenza delle
pregresse patologie di cui era affetta la
sulla complessiva invalidità permanente a carico della medesima paziente.
Il giudice di appello ha, infatti, preso in considerazione la difesa del in ordine alla asserita “autosufficienza” della
madre, “nonostante al vasculopatia”, al quale non sarebbe stata “affetta da deterioramento cognitivo” (p. 4 della sentenza di
appello), ma – sulla scorta della c.t.u. e dei chiarimenti resi dallo
stesso consulente d’ufficio, superando el critiche del consulente di parte attrice – ha ritenuto (cfr. § 2 dei “Fatti di causa” e p. 7 della
sentenza di appello) “che al situazione di equilibrio dell’autonomia precedente l’intervento di cui è causa non può intendersi come
stato di benessere
psicofisico esente
da patologie, essendo piuttosto riferibile a quella situazione di giornaliero adattamento a
ridursi fisio/patologico delle risorse psico-fisiche che interviene nell’età avanzata e tenendo altresì conto del fatto che dai referti neuropsicologici del 3.4.2012 e 18.4.2012 risulta l’esistenza di un deterioramento cognitivo classificabile come demenza e
5 di 12
Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
Numero di raccolta generale 20894/2024 interterente con le attivita e l’autonomia che richiedeva assistenza
Jata pubblicazione 26/0112024 e che il referto TC cerebrale eseguito molto tempo prima
dell’intervento, li 6.5.2009, e chiaramente evocativo di una pregressa encefalopatia su base vascolopatia cronica e atrofia cerebellare bilaterale”.
Le doglianze del ricorrente si incentrano, pertanto, su un
“fatto storico” esaminato dal giudice
di appello e si risolvono, infine, in una mera riproposizione delle difese svolte in secondo grado, peraltro veicolando critiche che attengono piuttosto alla
valutazione del giudice di merito delle risultanze probatorie, suggerendo delle stesse una lettura diversa e più favorevole. Sotto tale profilo, dunque, sono articolate censure inammissibili, giacché
non riconducibili al paradigma del vizio di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (e, invero, neppure – così come prospettate – a quello del previgente ‘vizio motivazionale). - – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per li giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale erroneamente liquidato il danno non patrimoniale utilizzando un valore punto in
base al range di valore da 0% a 35%, ni tal modo dissentendo immotivatamente dalla c.t.u. e omettendo, quindi, di considerare li
fatto decisivo “consistente nell’indicazione fornita dal CTU …,
in s e d e d i c h i a r i m e n t i , . . d i c o l l o c a r e li v a l o r e p u n t o d e l d a n n o biologico da invalidità permanente, quantificato sulla persona della
sig.ra nella percentuale “del 35% da computare con valore punto dal 17,5 al 52,5%”
2.1. – Il motivo è ammissibile e anche fondato.
2.1.1. – È ammissibile, in quanto, al di là delle (erronee) indicazioni presenti nella rubrica del motivo, occorre tenere conto della sostanza delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal
6 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
ricorrente a fondamento della censura (tra el altre:cassgenerale2089412024 Data pubblicazione 26/07/2024
14026/2012; Cass. n. 12690/2018). Da queste si comprende chiaramente che la denuncia – sebbene transiti attraverso
l’addebito al giudice di appello di aver operato il calcolo della
invalidità permanente a carico della
tenendo conto delle patologie pregresse, ma pretermettendo i dati al tal fine esplicativi presenti nella c.t.u., pur condividendone le risultanze – è volta far valere un error iuris della Corte territoriale nella liquidazione del
danno biologico.
2.1.2. – Le censure sono fondate alla luce del principio (Cass.
п. 28986/2019; Cass. n. 28327/2022; Cass. n. 26851/2023) – da
cui si è discostato li giudice di secondo grado – secondo il quale, ai
fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l’evento risulti riconducibile alla concomitanza di una
condotta umana e
di una causa
naturale, la preesistente menomazione del
danneggiato
“concorrente”,
può costituire concausa dell’evento di danno, assumendo rilievo sul piano della
causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.
Sicché, ni base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., andrà sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell’52,5%), interamente ascritta all’agente sul piano della causalità materiale, la percentuale
di danno non imputabile all’errore medico (nella specie, del 17,5%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (35%) ove calcolato dal punto 0 al punto 35,
7di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
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come accadrebbe ni caso di frazionamento della causalita e 2089412024 Data pubblicazione 26/07/2024
materiale.
La liquidazione del danno differenziale si avrà, quindi, convertendo entrambe le anzidette percentuali in una somma di denaro per poi procedere, infine, a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente; fermo restando l’esercizio del
potere discrezionale del giudice di liquidare li danno in via
equitativa secondo la cd. equita giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
La Corte territoriale – che, evidentemente, ha ritenuto di non dover esercitare quel potere discrezionale – ha, invece,
erroneamente
proceduto alla liquidazione del danno biologico ‘differenziale’ patito dalla
operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 (e dunque muovendo dal
punto 0), quale mera risultante tra l’invalidità permanente totale
accertata dal c.t.u. (52,5%) e quella dovuta alle preesistenti menomazioni (17,5%), mentre avrebbe dovuto operare tale
liquidazione in conformità al principio di diritto sopra enunciato. - – Con li terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Cost., 1226 e 2056 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente applicato le tabelle del Tribunale di Milano del 2021 sul danno da premorienza del 2021: a) per non aver tenuto conto che la danneggiata all’epoca del sinistro aveva 77 anni ed era
deceduta ni corso di giudizio all’età di circa 81 e, quindi, era minima l’incidenza rispetto all’aspettativa di vita media delle donne
in Italia fissata all’età di 84,9 anni; b) per aver applicato una
tabella “non equa”, come ritenuto da Cass. n. 41933/2021, così da doversi operare la liquidazione in base ad un criterio alternativo che avrebbe condotto ad un risarcimento del danno di ben maggiore
8 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
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Numero di raccolta generale 20894/2024 importo (e ancora più consistente ove applicato il diverso range dal
Data pubblicazione 26/07/2024
17% al 52,5%).
3.1. – Il motivo è ammissibile – in quanto non prospetta una
“censura di merito” (come dedotto dalla parte controricorrente), ma censura chiaramente, e in linea con il paradigma del vizio
denunciato, un error iuris del giudice di appello – e fondato per quanto di ragione.
Non è ni discussione li principio, consolidato (tra le molte: Cass. n. 23053/2009; Cass. n. 679/2016), per cui, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.
E sul criterio di liquidazione di siffatto danno che le stesse censure di parte ricorrente operano un distinguo e che si articolano
le difese della AUSL controricorrente.
Non può trovare applicazione nel caso di specie (danneggiata
all’età di 77 anni poi deceduta all’età di 81 anni) li criterio di sterilizzazione delle riduzioni indicato da Cass. n. 25157/2018 in ipotesi di “ridottissime aspettative di vita” – e assunto a sostegno della doglianza sub a) del motivo di ricorso in esame (che, pertanto, sotto tale profilo è infondata) – ni quanto, come posto ni rilievo dalla citata Cass. n. 41933/2021, applicato allora ad un caso di morte avvenuta, ni corso di giudizio, di un soggetto di 96 anni di età, “per li quale l’aspettativa di vita residua era, per ovvie ragioni,
talmente ridotta da non poter acquisire alcun rilievo”.
Il Collegio intende, quindi, riaffermare li principio enunciato da Cass. n. 41933/2021 (e ribadito da Cass. n. 15112/2024), non essendo state addotte ragioni tali da doversene discostare, per cui il danno anzidetto va liquidato in base al criterio della
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p r o p o r z i o n a l i t a , c i o e a s s u m e n d o c o m e p u n t o d Ni u m e r o d i f a c c o l t a g e n e r a l e 2 0 8 9 4 / 2 0 2 4 Data pubblicazione 26/07/2024
risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente (IP), alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al
termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
In tal modo è soddisfatto il criterio dell’equità di cui all’art. 1226 c.c., poiché a parita di durata della vita residua viene corrisposto, in caso di uguale invalidità permanente, un
risarcimento uguale; ciò in quanto l’IP è (logicamente, giuridicamente e secondo la medicina legale) una condizione di
menomazione della persona che sorge con lo stabilizzarsi dei
postumi del danno alla salute e non ‘decresce’ più col passare del tempo.
La Corte territoriale, avendo fatto riferimento per la
liquidazione del danno biologico permanente patito dalla
alle tabelle sul c.d. danno da premorienza elaborate nel 2021 dal Tribunale di Milano (che si discostano da quelle del 2018 unicamente in ragione della rivalutazione monetaria degli importi liquidabili, in applicazione degli indici ISTAT dall’1.1.2018
all 1.1.2021), basate sull’attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, non si è attenuta all’anzidetto principio di diritto, applicando un criterio non conforme al criterio dell’equità di cui all’art. 1226
Né sono concludenti le
critiche che parte
controricorrente svolge contro l’applicazione del criterio della proporzionalità, sopra richiamato, adducendo che dalla relativa applicazione si avrebbe “il
paradossale effetto”, da reputarsi “assolutamente iniquo”, per cui più giovane è li danneggiato e più ridotto risulta li risarcimento. A sostegno dell’argomentazione, si porta l’esempio, quindi, di due
donne, rispettivamente di 35 e 72 anni di età, con PI del 62%, el quali – ni base ad una aspettativa di vita fissata a 84 anni e a 5
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Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
Sumerodiraccoltagenerale 20894/2024 anni di effettiva sopravvivenza – riceverebbero applicando
Data pubblicazione 26/07/2024 tabelle milanesi di liquidazione danno biologico del 2018), in base
al criterio della proporzionalità, la prima euro 181.102,91 [euro
464.647,00: 12 anni di aspettativa di vita=euro 36.220,38 all’anno x 5 anni effettiva sopravvivenzal, mentre la seconda euro
57.862,34 [euro 567.051,00:49 anni di aspettativa di vita=euro 11.572,46 all’anno x 5 anni effettiva sopravvivenza].
Invero,
non è dall’applicazione del criterio della proporzionalità che è generato li “paradosso” denunciato (ossia, risarcimento maggiore al crescere dell’età della vittima), giacché esso dipende dalla intrinseca configurazione della tabella, per cui li valore del punto viene fatto crescere in funzione dell’IP in modo
proporzionale, mentre è fatto decrescere in funzione dell’età in modo lineare, ossia 0,5% per ogni anno di età della vittima, a prescindere dal grado di invalidità permanente.
Di qui, la conseguenza (di cui da evidenza lo stesso calcolo proposto dalla parte ricorrente, nell’indicare, a parità di IP, li valore monetario di ogni anno di aspettativa di vita) che a parità di IP, li risarcimento non risulta proporzionale all’età e ciò in base ad un
criterio – quello anzidetto, per cui li valore del punto è abbattuto ni funzione d’una percentuale fissa per ogni anno di età – che e stato
recepito dal legislatore nell’art. 139 cod. ass. proprio come criterio equitativo di liquidazione del danno biologico. - – Va, dunque, rigettato li primo motivo ed accolti gli altri due motivi per quanto di ragione.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di
Bologna, ni diversa composizione, che, nel liquidare li risarcimento del danno in favore di quale erede di
si a t t e r r à ai principi innanzi enunciati e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845
Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria #: 367e6c7cef90e691 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
Oscuramento disposto d’ufficio
Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
Numero di raccolta generale 20894/2024 Data pubblicazione 26/07/2024
P.Q.M.
accoglie il secondo e li terzo motivo di ricorso, nei termini di
cui in motivazione, e rigetta il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente
provvedimento ni qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi di riportati.
ivi
Così deciso ni Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, li 17 giugno
2024.
Il Presidente Giacomo Travaglino