BANCAROTTA SEMPLICE (art. 217 l. fall. – oggi artt. 323 ss. CCII) – BANCAROTTA FRAUDOLENTA (art. 216 l. fall. – oggi artt. 322 ss. CCII)

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Differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta

La differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta costituisce uno dei temi centrali del diritto penale fallimentare e dei reati concorsuali, incidendo direttamente sulla qualificazione giuridica della condotta dell’imprenditore e sulla misura della pena applicabile.
La disciplina, storicamente contenuta negli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, trova oggi continuità nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.


Bancarotta fraudolenta: definizione, condotte e dolo

La bancarotta fraudolenta rappresenta la forma più grave di illecito concorsuale ed è caratterizzata dalla presenza di condotte dolose, finalizzate a pregiudicare consapevolmente la garanzia patrimoniale dei creditori.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale

Rientrano in tale categoria:

  • la distrazione o l’occultamento di beni dell’impresa;
  • la dissipazione del patrimonio sociale;
  • l’esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti.

Bancarotta fraudolenta documentale

Sul piano contabile, integra il reato:

  • la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili;
  • la tenuta delle scritture in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Elemento soggettivo nella bancarotta fraudolenta

Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta illecita.
Non è richiesto un vantaggio personale dell’amministratore, essendo sufficiente la consapevole accettazione del danno arrecato ai creditori, orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.


Bancarotta semplice: mala gestio e colpa dell’imprenditore

La bancarotta semplice si colloca su un piano di minore gravità ed è riconducibile a una gestione imprudente o negligente dell’impresa, priva di intenti fraudolenti.

Condotte tipiche della bancarotta semplice

Sono tipiche della fattispecie:

  • le spese personali eccessive rispetto alle condizioni economiche dell’impresa;
  • le operazioni di grave rischio;
  • il ricorso abusivo al credito;
  • l’irregolare tenuta delle scritture contabili, quando non sia finalizzata all’inganno dei creditori.

Elemento soggettivo nella bancarotta semplice

Il reato è prevalentemente fondato sulla colpa (negligenza, imprudenza, imperizia), sebbene in alcune ipotesi possa emergere un dolo attenuato, comunque insufficiente a integrare la fraudolenza.


Differenza tra bancarotta semplice e fraudolenta secondo la Cassazione

Il criterio distintivo fondamentale, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, risiede nell’elemento soggettivo e nella finalità della condotta:

  • la consapevole sottrazione o alterazione della realtà patrimoniale integra la bancarotta fraudolenta;
  • la mala gestio non intenzionalmente decettiva, anche se grave, configura la bancarotta semplice.

Questa distinzione assume rilievo decisivo nei procedimenti penali per reati fallimentari, in particolare con riferimento alla responsabilità penale degli amministratori, anche di fatto, e dei soggetti apicali dell’impresa in crisi.


1. Art. 216 l. fall. (disciplina previgente)

L’art. 216 r.d. 267/1942 disciplinava la bancarotta fraudolenta, distinguendo:

a) Bancarotta fraudolenta patrimoniale

  • distrazione
  • occultamento
  • dissimulazione
  • distruzione
  • dissipazione di beni
  • esposizione o riconoscimento di passività inesistenti

b) Bancarotta fraudolenta documentale

  • sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili
  • tenuta irregolare tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari

c) Pena

  • reclusione da 3 a 10 anni
  • aggravanti e pene accessorie ex artt. 216–219 l. fall.

2. Trasposizione nel CCII: artt. 322 ss.

Con l’entrata in vigore del CCII, la disciplina penale è stata riordinata, senza depenalizzazione del nucleo essenziale delle fattispecie.

🔹 Art. 322 CCII – Bancarotta fraudolenta

Riproduce sostanzialmente l’art. 216 l. fall., articolando la fattispecie in:

  • bancarotta fraudolenta patrimoniale
  • bancarotta fraudolenta documentale

con identità strutturale degli elementi oggettivi e soggettivi (dolo generico).

🔹 Artt. 323–325 CCII

  • Art. 323: bancarotta impropria
  • Art. 324: fatti di bancarotta semplice
  • Art. 325: circostanze aggravanti

La pena per la bancarotta fraudolenta resta la reclusione da 3 a 10 anni.


3. Continuità normativa e successione di leggi penali

La giurisprudenza di legittimità qualifica il passaggio art. 216 l. fall. → art. 322 CCII come:

successione di leggi penali nel tempo in continuità normativa

Conseguenze:

  • nessuna abolitio criminis
  • applicazione dell’art. 2, comma 4, c.p. solo se e nella misura in cui singole disposizioni risultino più favorevoli
  • piena rilevanza dei precedenti giurisprudenziali formatisi sull’art. 216 l. fall.

4. Rilevanza pratica (processuale e sostanziale)

  • I fatti commessi prima del 15 luglio 2022 restano valutati alla luce dell’art. 216 l. fall., ma con possibilità di richiamo all’art. 322 CCII
  • I fatti successivi sono sussunti direttamente nella disciplina del CCII
  • Le nozioni di distrazione, dolo, offensività e nesso con l’insolvenza restano interpretate secondo il consolidato orientamento formatosi sotto la legge fallimentare

1. Art. 217 l. fall. (abrogato)

L’art. 217 r.d. 267/1942 disciplinava la bancarotta semplice, configurabile in presenza di condotte colpose o comunque prive di dolo fraudolento, tra cui:

  • spese personali o per la famiglia eccessive;
  • operazioni imprudenti o di pura sorte;
  • aggravamento del dissesto per ritardata dichiarazione di fallimento;
  • irregolare tenuta delle scritture contabili (senza intento fraudolento).

Elemento soggettivo: colpa (non dolo).
Natura: reato meno grave rispetto alla bancarotta fraudolenta (art. 216 l. fall.).


2. Trasposizione nel CCII

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 (CCII), l’art. 217 l. fall. è stato abrogato e la materia è ora disciplinata dagli:

🔹 artt. 323–325 CCII

a) Art. 323 CCII – Bancarotta semplice

Riproduce, con adattamenti sistematici, le ipotesi già previste dall’art. 217 l. fall., mantenendo:

  • la centralità della colpa;
  • la distinzione netta dalla bancarotta fraudolenta (artt. 322 ss. CCII);
  • il riferimento all’apertura della liquidazione giudiziale (che sostituisce il fallimento).

b) Art. 324 CCII – Bancarotta semplice documentale

Riguarda:

  • omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili;
  • assenza di dolo fraudolento;
  • valutazione della gravità in concreto.

c) Art. 325 CCII – Pene

Stabilisce il trattamento sanzionatorio, sostanzialmente in continuità con la legge fallimentare, ma armonizzato con il nuovo impianto del Codice.


3. Continuità normativa e interpretativa

La riforma non ha creato un nuovo reato, ma ha realizzato una:

  • continuità normativa (art. 2 c.p.);
  • continuità interpretativa, per cui la giurisprudenza formatasi sull’art. 217 l. fall. resta largamente applicabile agli artt. 323 ss. CCII.

👉 In sede processuale, è quindi ancora corretto richiamare i precedenti sull’art. 217 l. fall., purché adattati al nuovo contesto della liquidazione giudiziale.


4. Sintesi comparativa

Legge fallimentareCCII
Art. 217 l. fall.Artt. 323–325 CCII
FallimentoLiquidazione giudiziale
Bancarotta sempliceBancarotta semplice
ColpaColpa
Giurisprudenza storicaAncora rilevante

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