CAUSA DI SERVIZIO – EQUO INDENNIZZO – STATUS VITTIME DEL DOVERE – RISARCIMENTO DANNI: DIFFERENZE GIURIDICHE E PROCEDURALI

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Il riconoscimento della causa di servizio: come, quando, dove, perché e chi può richiederlo

Profili giuridici, differenze con equo indennizzo, vittime del dovere e risarcimento del danno

Il riconoscimento della causa di servizio rappresenta uno degli istituti cardine del sistema di tutela del personale pubblico esposto a rischi professionali. L’articolo analizza in modo sistematico chi può richiederlo, quando e come presentare la domanda, quali sono i presupposti giuridici, distinguendo nettamente la causa di servizio dall’equo indennizzo, dallo status di vittima del dovere e dal risarcimento del danno. In conclusione vengono evidenziate le competenze specialistiche dello Studio legale Bonanni Saraceno nella materia.


1. Che cos’è il riconoscimento della causa di servizio

Il riconoscimento della causa di servizio è il provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione accerta che una infermità o lesione sia stata causata o concausata dall’attività di servizio svolta dal dipendente pubblico.

L’istituto ha natura dichiarativa e non risarcitoria: esso non presuppone un illecito, ma un nesso eziologico qualificato tra servizio e patologia, anche sotto forma di concausa efficiente e determinante.

Elemento imprescindibile è l’attualità della patologia:
👉 non è ammissibile un riconoscimento preventivo, fondato sulla sola esposizione a rischio o sulla mera possibilità di futura insorgenza di malattia.


2. Chi può chiedere il riconoscimento della causa di servizio

Possono presentare domanda di riconoscimento:

  • militari delle Forze Armate;
  • appartenenti alle Forze di Polizia (ad ordinamento civile o militare);
  • Vigili del Fuoco;
  • personale della Pubblica Amministrazione non privatizzato (nei limiti della normativa vigente);
  • pensionati, qualora la patologia emerga dopo la cessazione dal servizio ma sia causalmente riconducibile all’attività svolta.

In caso di decesso del dipendente, la domanda può essere proposta dagli eredi, se funzionale al riconoscimento di ulteriori benefici.


3. Quando si può (e si deve) presentare la domanda

La domanda può essere presentata:

  • non appena la patologia viene diagnosticata,
  • anche se l’evento causale o l’esposizione risalgono a molti anni prima.

È principio consolidato che il dies a quo decorra dalla conoscenza effettiva della malattia, non dall’evento lavorativo che l’ha determinata.

⚠️ Non è invece possibile:

  • chiedere il riconoscimento in assenza di una patologia;
  • basare la domanda su un rischio futuro o su un danno solo potenziale.

4. Come e dove si presenta la domanda di causa di servizio

La domanda deve essere presentata:

  • all’Amministrazione di appartenenza,
  • secondo le modalità previste dai regolamenti interni,
  • corredata da documentazione sanitaria, relazione sui fatti di servizio e indicazione dei periodi di esposizione o degli eventi causali.

Il procedimento prevede:

  • l’istruttoria amministrativa;
  • il parere medico-legale (Commissione Medica Ospedaliera o organi equivalenti);
  • la valutazione del nesso causale o concausale.

In caso di diniego, è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice competente.


5. Perché chiedere il riconoscimento della causa di servizio

Il riconoscimento della causa di servizio costituisce presupposto giuridico essenziale per:

  • l’accesso ad altri benefici previdenziali e assistenziali;
  • il riconoscimento dell’equo indennizzo (nei casi ancora previsti);
  • l’ottenimento di benefici pensionistici;
  • la costruzione del quadro probatorio per azioni risarcitorie autonome.

6. Causa di servizio ed equo indennizzo: differenze

L’equo indennizzo è una prestazione economica una tantum, riconosciuta in presenza di:

  • causa di servizio accertata;
  • menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

Mentre:

  • la causa di servizio è un accertamento giuridico-sanitario,
  • l’equo indennizzo è una conseguenza patrimoniale eventuale.

Dopo le riforme normative, l’equo indennizzo è stato abolito per molte categorie, ma resta rilevante per i rapporti e le situazioni soggette al regime previgente.


7. Causa di servizio e vittime del dovere

Lo status di vittima del dovere richiede requisiti più stringenti:

  • evento di servizio connotato da particolare rischio o straordinarietà;
  • nesso causale diretto tra evento e infermità o decesso;
  • esposizione a condizioni ambientali od operative eccezionali.

La causa di servizio:

  • non implica automaticamente il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
  • ma ne costituisce spesso il fondamento medico-legale.

8. Causa di servizio e risarcimento del danno

Il risarcimento del danno ha natura completamente diversa:

  • presuppone un illecito civile (artt. 2043 o 2050 c.c.);
  • richiede la prova della colpa o del rischio in capo all’Amministrazione;
  • è diretto a ottenere il ristoro integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La causa di servizio:

  • non esclude il risarcimento del danno;
  • può costituire un importante elemento probatorio, ma non è sufficiente di per sé.

9. Il ruolo dello Studio legale Bonanni Saraceno

Lo Studio legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata competenza specialistica in materia di:

  • riconoscimento della causa di servizio;
  • equo indennizzo e benefici previdenziali;
  • tutela delle vittime del dovere e dei loro familiari;
  • azioni di risarcimento del danno da esposizione professionale (amianto, agenti nocivi, stress operativo);
  • contenzioso amministrativo, previdenziale e civile connesso a patologie di origine lavorativa.

Lo Studio assiste il personale delle Forze Armate, di Polizia e della Pubblica Amministrazione in tutte le fasi, dalla predisposizione della domanda amministrativa fino al giudizio, con un approccio integrato medico-legale e giuridico, orientato alla massima tutela dei diritti del danneggiato.


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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Avv. F. V. Bonanni Saraceno

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