
Il concordato in bianco tra Legge Fallimentare e Codice della crisi d’impresa: dalla logica prenotativa dell’art. 162 L.F. al controllo giudiziale dell’art. 44 CCII
1. Il concordato in bianco: funzione e inquadramento sistematico
Il c.d. concordato in bianco, noto anche come concordato con riserva, rappresenta uno degli strumenti più significativi del diritto concorsuale moderno, in quanto consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza di ottenere una tutela anticipata dell’iniziativa di risanamento, pur in assenza di un piano immediatamente definito.
Sotto la vigenza della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), tale istituto trovava il proprio fondamento normativo negli artt. 161, comma 6, e 162 L.F., mentre oggi è organicamente disciplinato nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in particolare dall’art. 44 CCII.
La transizione normativa non è meramente formale, ma riflette un profondo mutamento di ratio, passando da una logica prevalentemente prenotativa a una gestione giudiziale controllata dell’accesso alle procedure di regolazione della crisi.
2. Il concordato in bianco nella Legge Fallimentare: il ruolo dell’art. 162 L.F.
Nel sistema previgente, l’art. 162 L.F. disciplinava il controllo di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, anche nella forma “in bianco”.
2.1 Funzione dell’art. 162 L.F.
L’art. 162 L.F. attribuiva al tribunale il potere di:
- verificare la completezza e regolarità formale della domanda;
- dichiararne l’inammissibilità in caso di carenze strutturali o documentali;
- aprire il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) in presenza dei presupposti.
Nel caso di concordato in bianco, il controllo giudiziale risultava tuttavia attenuato nella fase iniziale, poiché:
- la domanda produceva effetti protettivi automatici;
- il debitore godeva di un ampio margine temporale per predisporre il piano;
- il sindacato del tribunale si concentrava prevalentemente a valle, al momento del deposito della proposta definitiva.
2.2 Criticità applicative
La prassi aveva evidenziato:
- un uso dilatorio o opportunistico del concordato in bianco;
- il rischio di pregiudizio per i creditori durante la fase di riserva;
- una protezione talvolta sganciata da un effettivo progetto di risanamento.
Tali criticità hanno costituito uno dei principali motori della riforma concorsuale.
3. L’art. 44 CCII: il nuovo paradigma dell’accesso con riserva
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il concordato in bianco viene ricondotto a sistema mediante l’art. 44 CCII, norma di portata generale applicabile all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
3.1 Contenuto e struttura dell’art. 44 CCII
L’art. 44 CCII consente al debitore di:
- presentare una domanda di accesso con riserva;
- differire il deposito di piano, proposta e documentazione completa;
- ottenere un termine perentorio fissato dal tribunale.
Il giudice:
- esercita un controllo immediato e sostanziale;
- può imporre obblighi informativi, limiti gestori e la nomina del commissario;
- valuta la meritevolezza e serietà dell’iniziativa.
3.2 Il superamento dell’automatismo protettivo
Elemento di assoluta discontinuità è il rapporto con le misure protettive:
- non sono più automatiche;
- devono essere espressamente richieste;
- sono concesse ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII, previa valutazione giudiziale.
Il concordato in bianco diviene così uno strumento selettivo, subordinato a un effettivo controllo di legalità e funzionalità.
4. Differenze sistematiche tra art. 162 L.F. e art. 44 CCII
| Profilo | Art. 162 L.F. | Art. 44 CCII |
|---|---|---|
| Natura | Controllo di ammissibilità | Accesso regolato e controllato |
| Protezione | Tendenzialmente automatica | Discrezionale e motivata |
| Ruolo del giudice | Prevalentemente successivo | Immediato e proattivo |
| Rischio di abuso | Elevato | Fortemente ridotto |
| Centralità del piano | Posticipata | Anticipata in chiave funzionale |
La riforma segna il passaggio da un diritto concorsuale difensivo a un diritto della crisi orientato alla responsabilizzazione dell’imprenditore.
5. Considerazioni conclusive
Il concordato in bianco, lungi dall’essere abolito, è stato rifondato dal Codice della crisi come strumento:
- di emersione tempestiva della crisi;
- di composizione ordinata degli interessi;
- di tutela equilibrata tra debitore e creditori.
Il raffronto tra art. 162 L.F. e art. 44 CCII evidenzia una chiara scelta di politica legislativa: meno automatismi, più controllo, maggiore qualità delle iniziative di risanamento.
Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nel diritto della crisi d’impresa e nelle procedure concorsuali, con particolare riferimento a:
- concordato preventivo e concordato con riserva;
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- contenzioso concorsuale e impugnazioni;
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L’approccio dello Studio coniuga rigore scientifico, strategia processuale e assistenza integrata all’impresa, offrendo supporto qualificato sia nella fase di prevenzione della crisi sia nelle procedure di regolazione giudiziale.
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