(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)
Il decreto correttivo ha, inoltre, sostanzialmente introdotto la transazione fiscale con cram down anche nella liquidazione giudiziale, mediante la sostituzione del comma 5 dell’art. 245 del Codice, dando luogo alla seguente disciplina:
1) il concordato è approvato con la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
2) ove siano previste classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero delle classi;
3) il tribunale omologa il concordato anche in caso di voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui ai precedenti punti 1) e 2) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione di un professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dei predetti creditori pubblici è conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.
Non viene quindi introdotto un sub-procedimento avente a oggetto la proposta di transazione fiscale e contributiva, ma il concordato potrà essere omologato nonostante il voto contrario del Fisco e degli enti previdenziali, non solo quando tale voto non è necessario per raggiungere le maggioranze di legge e queste sono state comunque raggiunte, com’è attualmente già previsto, ma anche quando è indispensabile per raggiungerle, se la proposta è conveniente per i creditori pubblici e ciò risulta da un’attestazione speciale resa da un professionista indipendente. Che l’omologazione forzosa sia stata introdotta anche nel concordato che sino a poco tempo fa si definiva “fallimentare” è del tutto logico, atteso che in questa circostanza la valutazione della convenienza della proposta concordataria è più agevole che in qualsiasi altra circostanza, dovendo emergere dal confronto fra il soddisfacimento dei creditori pubblici previsto da tale proposta e quello corrispondente allo scenario della liquidazione giudiziale, scenario che, almeno in parte, nel momento in cui detta valutazione deve essere eseguita, si è già verificato.