REGOLA DELLA PRIORITÀ RELATIVA E I CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Il decreto correttivo affronta anche la complessa interazione tra la regola della priorità relativa e il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi nel contesto del concordato preventivo in continuità aziendale.

Il problema del conflitto normativo:

L’art. 88, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza stabilisce che i crediti tributari e contributivi non possono ricevere un trattamento peggiore rispetto a crediti omogenei o di rango inferiore. Questo principio sembra essere in contrasto con la regola della priorità relativa (RPR) prevista dall’art. 84, comma 6, e dall’art. 112, comma 2, lett. b), che impone un trattamento peggiore per i crediti degradati rispetto a quelli di rango superiore.

Analisi del conflitto:

Il conflitto emerge chiaramente quando i crediti privilegiati di grado superiore, degradati al rango chirografario per incapienza, devono essere soddisfatti: mentre la RPR imporrebbe una gerarchia di trattamento per tali crediti, l’art. 88 impedirebbe che i crediti tributari e contributivi ricevano un trattamento peggiore rispetto agli altri crediti degradati.

Possibile soluzione interpretativa:

Per risolvere questo conflitto, si potrebbe interpretare l’art. 88 come una norma derogatoria rispetto agli artt. 84 e 112 per il solo concordato in continuità aziendale. Tuttavia, la formulazione dell’art. 88 non è chiara e lascia spazio a diverse interpretazioni.

Il correttivo proposto:

Il decreto correttivo interviene modificando l’art. 88, comma 1, prevedendo esplicitamente la prevalenza della regola della priorità relativa sul divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi, ma solo in riferimento al secondo periodo del comma 1, che riguarda i crediti privilegiati. Questa modifica sancisce che, in caso di degrado dei crediti privilegiati al rango chirografario, deve essere rispettata la RPR, anche se ciò comporta una deroga al divieto di trattamento deteriore.

Limiti e necessità di ulteriori integrazioni:

Tuttavia, il correttivo non estende esplicitamente questa prevalenza al terzo periodo del comma 1, che riguarda i crediti chirografari ab origine o per degradazione. L’assenza di un riferimento specifico a questi crediti potrebbe generare incertezze interpretative. La logica suggerirebbe che la RPR debba prevalere anche in questi casi, per garantire coerenza nel trattamento dei crediti degradati.

Conclusioni e suggerimenti:

Pertanto, il decreto correttivo risolve parzialmente il conflitto normativo, ma una formulazione più chiara e un’estensione esplicita della prevalenza della RPR anche ai crediti chirografari derivati da degrado contribuirebbero a eliminare le ambiguità residue, garantendo una più chiara applicazione delle norme nel concordato preventivo in continuità aziendale.

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