CONCORDATO SEMPLIFICATO, CONCORDATO MINORE, RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E I DEBITI TRIBUTARI

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Il testo affronta in modo approfondito la questione della transazione fiscale nel contesto delle diverse procedure di concordato previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare, si focalizza su come la transazione fiscale non sia stata estesa a specifiche procedure come il concordato semplificato liquidatorio e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, a causa della loro natura diversa rispetto al concordato preventivo, che non prevedono un vero e proprio accordo con i creditori ma solo la possibilità per questi ultimi di opporsi all’omologazione della proposta.

Inoltre, il testo esamina dettagliatamente il caso del concordato minore, evidenziando che, nonostante la presenza del voto dei creditori in questa procedura, la transazione fiscale non è stata estesa nemmeno a questa tipologia di concordato. Ciò è giustificato dal fatto che l’art. 80 del Codice già prevede la possibilità di omologare il concordato anche in mancanza dell’adesione dei creditori pubblici, qualora la proposta sia ritenuta conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Questo punto è cruciale, poiché stabilisce un cram down fiscale implicito che rende superflua l’applicazione delle disposizioni specifiche sulla transazione fiscale contenute nell’art. 88 per il concordato preventivo.

La disamina prosegue analizzando le diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali sull’applicabilità della disciplina della transazione fiscale al concordato minore, evidenziando la mancanza di uniformità nella sua applicazione. Vengono presentati tre orientamenti principali: uno che prevede l’applicazione totale delle disposizioni dell’art. 88, uno che ne ammette l’applicazione solo per i criteri di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e un altro che ne esclude del tutto l’applicazione, sostenendo che il legislatore abbia inteso applicare ai crediti pubblici le stesse regole previste per la generalità dei crediti.

Infine, il testo conclude che, sebbene la semplificazione propria del concordato minore non richieda l’applicazione del sub-procedimento previsto dall’art. 88, l’estensione della transazione fiscale a questa procedura sarebbe stata superflua e avrebbe solo complicato inutilmente la gestione del concordato minore. Tuttavia, date le diverse interpretazioni in merito, viene suggerito che l’introduzione di una norma esplicita che chiarisca il trattamento dei debiti tributari e contributivi nel concordato minore sarebbe utile per eliminare qualsiasi incertezza normativa.

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