(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)
Il testo tratta dell’introduzione di una regolamentazione specifica per la gestione della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese all’interno del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale regolamentazione, assente nella precedente legge fallimentare, rappresenta un significativo avanzamento normativo.
Principali novità introdotte dal Codice:
- Procedura Unitaria per Gruppi di Imprese:
- L’articolo 284 del Codice permette a più imprese appartenenti allo stesso gruppo di presentare una domanda congiunta di accesso al concordato preventivo o all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. In tale procedura, le imprese possono presentare un unico piano o più piani collegati e interdipendenti, al fine di ottimizzare il soddisfacimento dei creditori di ciascuna impresa.
- L’articolo 287 consente la liquidazione giudiziale unitaria per le imprese di un gruppo, al fine di coordinare la liquidazione degli attivi e massimizzare il soddisfacimento dei creditori, pur mantenendo l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa.
- Limitazioni della Transazione Fiscale:
- Nonostante la possibilità di una procedura unitaria per le imprese del gruppo, il Codice prevede che le proposte di transazione fiscale e contributiva (artt. 63 e 88) debbano essere presentate separatamente per ciascuna impresa, basate sui domicili fiscali delle stesse. Questa frammentazione può creare problemi di coordinamento e valutazioni divergenti da parte delle diverse autorità competenti, complicando la gestione della crisi.
- Introduzione dell’Art. 284 bis:
- Per ovviare alle difficoltà sopra indicate, è stato introdotto l’art. 284 bis che consente la presentazione unitaria delle proposte di transazione fiscale e contributiva per le imprese di un gruppo. Secondo questa norma, se le imprese hanno domicili fiscali differenti, la proposta deve essere presentata agli uffici competenti in base al domicilio fiscale dell’impresa che esercita la direzione e il coordinamento del gruppo, oppure, in mancanza, dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria nei confronti delle agenzie fiscali o degli enti previdenziali.
- Tuttavia, il 284 bis non si estende esplicitamente al concordato attuato nella liquidazione giudiziale e alla composizione negoziata di gruppo, nonostante queste procedure siano menzionate altrove nel Codice per il trattamento dei crediti tributari e contributivi.
Criticità e Necessità di Integrazione Normativa:
Il testo sottolinea che, nonostante i progressi fatti con l’introduzione dell’art. 284 bis, vi è ancora una lacuna normativa per quanto riguarda l’applicazione della transazione fiscale e contributiva alle procedure di gruppo nel contesto del concordato attuato nella liquidazione giudiziale e della composizione negoziata. Sarebbe quindi opportuno integrare la normativa per consentire una gestione unitaria e coordinata delle crisi anche in questi contesti, migliorando così l’efficienza e la coerenza delle procedure.
Conclusione:
L’introduzione della regolamentazione della crisi per i gruppi di imprese nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rappresenta un significativo passo avanti. Tuttavia, permangono alcune aree in cui è necessario un ulteriore intervento normativo per garantire una maggiore chiarezza e uniformità, specialmente in relazione alla gestione della transazione fiscale e contributiva nelle procedure unitarie di gruppo.