COVID-19 E REATO DI EPIDEMIA COLPOSA: LA CASS. PENALE EMETTE ORD. INTERLOCUTORIA ALLE SS.UU. PER LA CONFERMA DELLA SUA NATURA COMMISSIVA DI REATO A FORMA VINCOLATA

Condividi:

La questione relativa alla configurabilità del reato di epidemia colposa mediante omissione è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dalla Sezione IV penale, con l’ordinanza interlocutoria n. 42614/2024. Il tema affronta nodi complessi di diritto penale generale, come l’applicazione della clausola di equivalenza dell’art. 40, comma 2, c.p. ai reati causalmente orientati e il significato della locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” prevista all’art. 438 c.p.

Il problema giuridico

La difficoltà principale deriva dalla struttura dell’art. 438 c.p. (epidemia dolosa) e dal rinvio operato dall’art. 452 c.p. per le ipotesi colpose. Il reato richiede la “diffusione di germi patogeni”, locuzione che, secondo una parte della giurisprudenza, implicherebbe necessariamente una condotta commissiva, escludendo quindi la possibilità di una tipicità omissiva.

La giurisprudenza pregressa

Le due pronunce di legittimità in tema di epidemia colposa (Cass. n. 9133/2018 e Cass. n. 20416/2021) hanno negato la configurabilità del reato nella forma omissiva, ritenendo che:

1. La condotta tipica dell’art. 438 c.p. è a forma vincolata, poiché richiede un comportamento attivo specifico (la diffusione di germi patogeni).

2. L’art. 40, comma 2, c.p. si applica solo ai reati a forma libera, ovvero a quelli che non richiedono modalità specifiche per la realizzazione della condotta.

Le aperture verso una tipicità omissiva

Un’interpretazione più ampia è stata avanzata da Cass. n. 48014/2019, che, sebbene in un obiter dictum, ha sottolineato che la norma non specifica il modo in cui deve avvenire la diffusione dei germi. L’ordinanza interlocutoria della Sezione IV valorizza questa apertura, proponendo una lettura che ammetta la configurabilità del reato anche mediante omissione, purché l’omissione stessa sia causalmente rilevante per la diffusione dell’epidemia.

I punti chiave dell’ordinanza interlocutoria

1. Interpretazione estensiva del termine “diffondere”: secondo la Corte rimettente, lasciare che i germi si diffondano potrebbe essere equiparato ad un comportamento commissivo, ricomprendendo così anche condotte omissive.

2. Compatibilità tra reati a forma vincolata e omissione: richiamando alcune decisioni in materia di truffa omissiva (Cass. n. 24487/2023 e Cass. n. 13411/2019), si sostiene che anche nei reati a forma vincolata la condotta omissiva potrebbe integrare l’elemento tipico, purché vi sia un nesso di causalità.

3. Tutela della salute pubblica: poiché l’epidemia rappresenta un reato di evento a forma libera orientato causalmente, sarebbe coerente con l’obiettivo di tutela sanzionare anche le omissioni che contribuiscono alla diffusione dei germi.

Prospettive delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite dovranno stabilire se l’art. 438 c.p., in combinato disposto con l’art. 452 c.p., consenta una “conversione omissiva” della condotta tipica prevista per il reato di epidemia. In particolare, si esaminerà:

• Se la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” possa essere intesa in senso ampio, includendo omissioni rilevanti sul piano causale.

• Se l’applicabilità dell’art. 40, comma 2, c.p. possa estendersi a reati che presentano requisiti modali specifici.

Questa decisione sarà cruciale per chiarire l’ambito di responsabilità penale in casi complessi, come quelli legati alla pandemia da Covid-19, e per stabilire nuovi parametri interpretativi sulla compatibilità tra omissione e reati a forma vincolata.

*****************

Foto

Digitare il sottostante Download per la lettura integrale dell’ordinanza interlocutoria in format Pdf:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *