DIRITTO DELLA CRISI: GLI ADEGUATI ASSETTI PREVISTI RIGIDAMENTE DALL’ART. 3, CCII

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Maggiore rigidità nella predisposizione degli adeguati assetti

Rispetto ad altri ambiti gestionali, nella predisposizione degli adeguati assetti per la rilevazione tempestiva della crisi l’imprenditore ha meno discrezionalità. Il Tribunale di Brescia distingue chiaramente tra:

Intervento dell’Avv. Fabrizio V. Bonanni Saraceno

Assetti per le decisioni imprenditoriali Presidi per la diagnosi precoce della crisi

Per questi ultimi, la soggettività è limitata da precise disposizioni normative.

Le quattro funzioni richieste dall’art. 3 del Codice della crisi

Secondo l’art. 3 del Codice della crisi, l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve:

Rilevare squilibri patrimoniali, economici e finanziari. Verificare la sostenibilità dei debiti per almeno i 12 mesi successivi. Fornire informazioni per il test di perseguibilità del risanamento. Rilevare i segnali specifici indicati al comma 4 dello stesso articolo.

L’imprenditore mantiene libertà organizzativa, ma un assetto definibile come “adeguato” non può prescindere da queste informazioni.

Diagnosi precoce: un ambito meno opinabile

Nella diagnosi precoce della crisi, l’adeguatezza dell’assetto è meno opinabile. Alcuni risultati sono previsti esplicitamente dalla legge. Resta comunque applicabile la business judgment rule per:

L’individuazione di ulteriori elementi informativi L’approccio metodologico per raccogliere in modo affidabile le informazioni obbligatorie

Squilibri patrimoniali, economici e finanziari

L’assetto amministrativo deve segnalare tempestivamente se l’andamento aziendale garantisce:

Volume d’attività e marginalità adeguati Copertura dei costi di struttura Redditività ragionevole

Il solo bilancio non è sufficiente per il monitoraggio. Serve un sistema informativo che generi:

Quadri economici affidabili, consuntivi e previsionali Informazioni patrimoniali e finanziarie, per rilevare segnali di difficoltà

Contenuti, frequenza e modalità sono decisi dall’imprenditore, in base a:

Dimensione Complessità Natura dell’attività

Sostenibilità del debito

Questo indicatore è complesso, ma essenziale. Il sistema deve permettere di:

Prevedere l’andamento dei flussi finanziari nei successivi 12 mesi Entrate da vendite e affidamenti Uscite operative e finanziarie

Prima del D.lgs. 83/2022, la proiezione richiesta era di 6 mesi. Ora è di 12 mesi, in linea con la Direttiva Insolvency. Ciò comporta maggiori difficoltà per le imprese meno strutturate. Tuttavia, si tratta di un obbligo di legge, non eludibile.

Rilevazione di sintomi specifici

Il comma 4 dell’art. 3 elenca quattro sintomi per la diagnosi della crisi:

Ritardo > 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni Debiti verso fornitori scaduti superiori a quelli non scaduti Sconfino > 5% negli affidamenti bancari, in modo continuativo Debiti verso erario e previdenza, nei termini dell’art. 25-novies

Si tratta di segnali che indicano una fase avanzata della crisi, più che una diagnosi precoce. Sono facilmente individuabili anche da piccole imprese, ma risultano poco utili per una prevenzione tempestiva. Restano comunque obbligatori.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

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