

Maggiore rigidità nella predisposizione degli adeguati assetti
Rispetto ad altri ambiti gestionali, nella predisposizione degli adeguati assetti per la rilevazione tempestiva della crisi l’imprenditore ha meno discrezionalità. Il Tribunale di Brescia distingue chiaramente tra:
Assetti per le decisioni imprenditoriali Presidi per la diagnosi precoce della crisi
Per questi ultimi, la soggettività è limitata da precise disposizioni normative.
Le quattro funzioni richieste dall’art. 3 del Codice della crisi
Secondo l’art. 3 del Codice della crisi, l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve:
Rilevare squilibri patrimoniali, economici e finanziari. Verificare la sostenibilità dei debiti per almeno i 12 mesi successivi. Fornire informazioni per il test di perseguibilità del risanamento. Rilevare i segnali specifici indicati al comma 4 dello stesso articolo.
L’imprenditore mantiene libertà organizzativa, ma un assetto definibile come “adeguato” non può prescindere da queste informazioni.
Diagnosi precoce: un ambito meno opinabile
Nella diagnosi precoce della crisi, l’adeguatezza dell’assetto è meno opinabile. Alcuni risultati sono previsti esplicitamente dalla legge. Resta comunque applicabile la business judgment rule per:
L’individuazione di ulteriori elementi informativi L’approccio metodologico per raccogliere in modo affidabile le informazioni obbligatorie
Squilibri patrimoniali, economici e finanziari
L’assetto amministrativo deve segnalare tempestivamente se l’andamento aziendale garantisce:
Volume d’attività e marginalità adeguati Copertura dei costi di struttura Redditività ragionevole
Il solo bilancio non è sufficiente per il monitoraggio. Serve un sistema informativo che generi:
Quadri economici affidabili, consuntivi e previsionali Informazioni patrimoniali e finanziarie, per rilevare segnali di difficoltà
Contenuti, frequenza e modalità sono decisi dall’imprenditore, in base a:
Dimensione Complessità Natura dell’attività
Sostenibilità del debito
Questo indicatore è complesso, ma essenziale. Il sistema deve permettere di:
Prevedere l’andamento dei flussi finanziari nei successivi 12 mesi Entrate da vendite e affidamenti Uscite operative e finanziarie
Prima del D.lgs. 83/2022, la proiezione richiesta era di 6 mesi. Ora è di 12 mesi, in linea con la Direttiva Insolvency. Ciò comporta maggiori difficoltà per le imprese meno strutturate. Tuttavia, si tratta di un obbligo di legge, non eludibile.
Rilevazione di sintomi specifici
Il comma 4 dell’art. 3 elenca quattro sintomi per la diagnosi della crisi:
Ritardo > 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni Debiti verso fornitori scaduti superiori a quelli non scaduti Sconfino > 5% negli affidamenti bancari, in modo continuativo Debiti verso erario e previdenza, nei termini dell’art. 25-novies
Si tratta di segnali che indicano una fase avanzata della crisi, più che una diagnosi precoce. Sono facilmente individuabili anche da piccole imprese, ma risultano poco utili per una prevenzione tempestiva. Restano comunque obbligatori.
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