La responsabilità del direttore di un giornale riguardo al reato di diffamazione a mezzo stampa rappresenta uno di quegli illeciti difficili da valutare proprio in rapporto al bilanciamento tra la tutela della reputazione e il diritto di cronaca.
Il modus agendi applicato dallo studio legale Bonanni Saraceno verte verso un paradigma dottrinale e giurisprudenziale edotto dalla seguente esplicazione della questione in oggetto.
La diffamazione a mezzo stampa è una forma aggravata di diffamazione prevista dall’art. 595, comma 3, del Codice Penale italiano. Questa aggravante deriva dalla particolare capacità del mezzo stampa (e, oggi, anche di mezzi come radio, televisione e Internet) di diffondere un contenuto diffamatorio a un pubblico potenzialmente vasto e indeterminato, con un impatto potenzialmente devastante sulla reputazione della persona offesa.
Caratteristiche della diffamazione a mezzo stampa
- Reputazione come bene giuridico tutelato: la diffamazione lede la reputazione, intesa come la stima che il gruppo sociale ha di una persona. Non si tratta solo dell’”amor proprio” individuale, ma del sentimento collettivo relativo alla dignità personale (Cass. n. 3247/1995). La diffamazione si configura quando l’offesa viene comunicata a più persone in assenza della parte offesa.
- Elemento psicologico (dolo generico): si richiede la volontà di usare espressioni offensive, nella consapevolezza di danneggiare la reputazione altrui. È sufficiente il dolo eventuale, ovvero la consapevolezza che le parole possano risultare offensive, indipendentemente dalle motivazioni dell’agente (Cass. n. 11492/1990).
- Dinamismo del concetto di diffamazione: il contenuto della diffamazione è influenzato dai costumi sociali e dal contesto storico. Ciò implica un margine di discrezionalità per il giudice nel valutare la lesività delle parole in base alle convenzioni sociali del momento (cfr. Iacoviello, 1995).
Diritto di cronaca e limiti
Il diritto di cronaca è bilanciato dalla necessità di tutelare la reputazione. Per non configurare il reato di diffamazione, la notizia deve rispettare tre condizioni:
- Verità: il fatto divulgato deve essere vero o comunque sufficientemente verificato. Il giornalista ha il dovere di controllare l’autenticità e l’attendibilità delle fonti, pena la responsabilità civile e penale (Cass. n. 40415/2004).
- Pertinenza: la notizia deve essere di interesse pubblico. Non sono pertinenti informazioni su aspetti puramente privati, salvo che la notorietà della persona o la rilevanza sociale giustifichino una deroga.
- Continenza: la critica deve essere espressa in maniera corretta e non gratuita, senza eccedere in attacchi personali. Anche una critica dura può essere ammessa, purché non trascenda in offese gratuite (Cass. n. 16266/2010).
Responsabilità del direttore e autore
Il direttore del giornale (art. 57 c.p.) ha una responsabilità per omessa vigilanza. Se non esercita adeguato controllo sui contenuti, può essere punito a titolo di colpa. Tuttavia, se si dimostra la sua partecipazione diretta e consapevole alla pubblicazione del contenuto diffamatorio, risponderà a titolo di concorso doloso.
In caso di articoli anonimi o sotto pseudonimo, la responsabilità ricade in primis sul direttore, il quale risponde come se fosse l’autore, a meno che non provi di non avere avuto il controllo effettivo del contenuto (Cass. n. 16988/2001).
Diffamazione online
Recentemente, si è aperto il dibattito sull’estensione della responsabilità ex art. 57 c.p. anche ai direttori di testate giornalistiche online. La Corte di Cassazione ha stabilito, con un’interpretazione evolutiva, che le testate online devono essere considerate alla stregua di quelle tradizionali per quanto riguarda la tutela dei diritti e delle responsabilità, estendendo quindi al web la normativa vigente per la stampa tradizionale (Cass. n. 13398/2018).
*******************
(Per approfondimenti e consulenza)
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341