Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto una disciplina speciale per il licenziamento collettivo in ambito di liquidazione giudiziale. Tale normativa, contenuta all’art. 189 del CCII, presenta significative differenze rispetto alla procedura prevista dalla Legge 223/91 per le imprese “in bonis”, ossia non in crisi.
La procedura prevista dal CCII è caratterizzata da tempi molto più rapidi e da alcuni obblighi specifici a carico del Curatore fallimentare. Ad esempio, il Curatore deve comunicare per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU), nonché alle associazioni di categoria o alle confederazioni maggiormente rappresentative, i motivi della necessità di riduzione del personale. Tuttavia, rispetto alla normativa ordinaria, è previsto anche un coinvolgimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, benché si preveda una futura eliminazione di tale obbligo.
Una delle differenze più evidenti riguarda i tempi della procedura: mentre la normativa ordinaria prevede un termine massimo di 75 giorni per la consultazione sindacale, il CCII riduce questo termine a soli 10 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 10 giorni in caso di giustificati motivi.
Nonostante la procedura semplificata, sono emerse alcune problematiche concrete. Tra queste, la fine dell’esonero contributivo a favore delle procedure concorsuali a partire dal 2024 ha generato difficoltà significative per le Curatele. Un’altra problematica è legata all’atteggiamento delle Organizzazioni Sindacali, che spesso rifiutano di sottoscrivere accordi in caso di licenziamento collettivo, complicando ulteriormente la situazione per i Curatori e i creditori.
In mancanza di un accordo sindacale, il contributo per il licenziamento (Ticket di licenziamento) viene triplicato, portando a costi aggiuntivi per la procedura concorsuale. Per evitare tali conseguenze, si consiglia che i Curatori concordino preventivamente con le Organizzazioni Sindacali la sottoscrizione di un accordo, svolgendo incontri informali prima dell’avvio della procedura formale.
In mancanza di tale consenso, resta applicabile la disposizione dell’art. 189, comma 3, che prevede la risoluzione automatica dei rapporti di lavoro decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, lasciando però i lavoratori in una situazione di sospensione, senza retribuzione né contribuzione, ai sensi dell’art. 189, comma 1.
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